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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09


Codice DA0713
D.D. 21 novembre 2008, n. 1359

Comune di SAN BERNARDINO VERBANO (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa trentennale, di terreni comunali gravati da uso civico, Fg. 21 mapp. 58p di mq. 756, per realizzazione tratto di pista forestale in Loc. Cima Vella . Autorizzazione.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune d SAN BERNARDINO VERBANO (VCO) a:

− mutare la destinazione d'uso di circa mq. 756, siti in Loc. Cima Vella, dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 21 mapp. 56, per consentire la realizzazione di un tratto di pista pista tagliafuoco gippabile che dovrà rimanere aperta ed in uso gratuito pedonalmente al pubblico e carrabile per i mezzi del Comune, per i mezzi di soccorso o di altre forze pubbliche e dei residenti, fatta salva la regolamentazione ritenuta necessaria e diverse disposizioni di legge;

− sospendere temporaneamente l'esercizio del diritto da parte della collettività locale sulle aree di cantiere per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera in questione;

di dare atto che:

− il canone di concessione trentennale che il privato dovrà versare al Comune, comprensivo dei mancati frutti, derivanti dal non utilizzo dell'area in questione da parte degli aventi diritto, pari a complessivi € 7.560,00, se dilazionato dovrà essere adeguato attraverso l'applicazione degli interessi legali, in vigore, riferibili agli stessi periodi di dilazione;

− la realizzazione della pista in parola è a cura e spese del privato, sig. Armando FRANCINI così come la futura manutenzione, ed il mantenimento in buono stato di percorribilità, in sicurezza, della pista stessa, per un periodo di almeno anni 30 (trenta);

− le aree di cantiere dovranno essere ripristinate dal punto di vista ambientale al termine della realizzazione dell'opera, così come le esistenti piste agro−silvo−pastorali se danneggiate dal passaggio dei mezzi di cantiere;

− i privati non potranno operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

− La porzione di terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE − P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, se del caso, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese dei privati che dovranno comunque effettuare un primo intervento di recupero dell'area al termine dei lavori di realizzazione dell'opera e, se necessario, al termine dei futuri interventi di manutenzione;

− l'anzidetta manutenzione dovrà comunque essere fornita, per almeno anni 30, in misura sufficiente a garantire la percorribilità della pista in sicurezza ai pedoni ed ai mezzi pubblici e di soccorso. In difetto il Comune dovrà provvedere in via sussidiaria ad eventuali carenze, addebitando poi i costi ai privati in parola;

Tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei privati.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri