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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09


Codice DA1401
D.D. 27 ottobre 2008, n. 2545

L.R. 23/84 − D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Titolo III Capo II − Autorizzazione per la ricostruzione e l'esercizio di un tronco di linea elettrica aerea a 132 kV "Villanova − Villafranca" T. 607, nei comuni di Villanova e Dusino San Michele (AT). L.E. n. 617/AT.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) La Società ENEL Distribuzione S.p.A., viste le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata alla demolizione, ricostruzione ed esercizio di un tronco di linea elettrica aerea a 132 kV "Villanova − Villafranca" T. 607, nei comuni di Villanova e Dusino San Michele (AT). L.E. n. 617/AT, a condizione che venga acquisita l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs 42/2004.

Art 2) Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione delle opere occorrenti per la demolizione, ricostruzione ed esercizio dell'impianto elettrico autorizzato di cui all'art. 1. ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e costituisce, ai sensi dell'art. 52 ter del D.Lgs. 330/2004 vincolo preordinato all'esproprio.

Art. 3) La Società ENEL Distribuzione S.p.A dovrà osservare tutte le prescrizioni progettuali e gestionali indicate dai soggetti che si sono espressi nel corso del procedimento di fase di verifica, (di cui alla deliberazione n. 212 del 25.10.2007), nonché in fase di procedimento di autorizzazione (verbale prot. n. 71192 del 21.10.2008).

Art. 4) Entro due anni dalla data della presente determinazione, la Società ENEL Distribuzione S.p.A. deve presentare al Settore Regionale competente, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. 23/84, i piani particellari con l'elenco dei proprietari di quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge regionale 23/84, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e del D.Lgs 330/2004, ed entro tre anni deve iniziare i lavori. Le espropriazioni/asservimenti dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

Art 5) Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di autorizzazione e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici, previa l'acquisizione del formale assenso del posizionamento del tracciato del progetto esecutivo di Villanova e Dusino San Michele (AT).

Art. 6) Per quanto concerne lo smantellamento del tronco di linea esistente e il conseguente ripristino dei luoghi, si prescrive il rispetto di un termine pari a 4 mesi a partire dall'entrata in esercizio della linea nella nuova configurazione e a cancellare contestualmente ogni vincolo di servitù ad esso correlato.

Art. 7) La Società ENEL Distribuzione S.p.A è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della demolizione, ricostruzione ed esercizio dell'impianto n. 617/AT a 132 kV Volt venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici e privati, restando l'Amministrazione indenne da qualsiasi azione o molestia.

Art. 8) La Società ENEL Distribuzione S.p.A resta obbligata ad eseguire durante la demolizione, ricostruzione ed esercizio dell'impianto tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 9) Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società ENEL Distribuzione S.p.A.

Art. 10) La Società ENEL Distribuzione S.p.A è altresì autorizzata, per la necessità di ricostruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di metri 15 per parte asse in linea.

Art. 11) Il Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di ASTI è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall'art. 3 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i., nonché è altresì incaricato di verificare le avvenute demolizioni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/2002.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso al T.A.R. competente nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini