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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09


Codice DA1412
D.D. 20 ottobre 2008, n. 2469

L.R. 40/1998 − Fase di verifica della procedura di VIA inerente al progetto "Opere di Difesa idraulica per la messa in sicurezza della zona produttiva P.I.P. San Martino in Comune di Fontaneto d'Agogna sul torrente Agogna" presentato dal Comune di Fontaneto d'Agogna (NO) − esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto "Opere di difesa idraulica per la messa in sicurezza della zona produttiva P.I.P. San Martino in comune di Fontaneto d'Agogna sul torrente Agogna" presentato dal Comune di Fontaneto d'Agogna (NO), localizzato in comune di Fontaneto d'Agogna (NO), possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'intervento:

  1. Nel progetto definitivo, sulla base del rilievo effettuato, dovrà essere effettuata specifica simulazione idraulica e dovrà essere verificata la stabilità delle opere antierosive previste (scogliere in massi di cava).
  2. La realizzazione dei rilevati arginali in oggetto dovrà scrupolosamente osservare le modalità esecutive che saranno imposte dall'autorità idraulica competente, ai fini della stabilità dei manufatti e della salvaguardia degli abitati.
  3. In fase di progettazione definitiva dovrà essere redatto uno studio di impatto acustico.
  4. Considerata la situazione attuale e i movimenti terra prospettati, relativamente al complesso delle opere necessarie per il drenaggio e il consolidamento delle superfici esistenti e di nuova formazione, queste dovranno essere realizzate il più possibile con l'impiego di tecniche di Ingegneria Naturalistica. Particolare cura dovrà essere impiegata nella realizzazione delle opere di regimazione delle acque superficiali nelle zone di eventuale riporto di materiale, al fine d'impedire l'innesco di fenomeni erosivi concentrati.
  5. I progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. In particolar modo dovrà essere previsto l'inerbimento delle scarpate laterali dell'argine mediante idrosemina di specie erbacee rustiche ed autoctone, oltre alla messa a dimora di talee, di specie arbustive ed eventualmente arboree. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie autoctone adatte alle condizioni stazionali. Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere nel progetto esecutivo un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nell'anno successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.
  6. Il lato del rilevato verso l'area industriale dovrà essere dotato di una canaletta di scolo dell'acqua e dovrà essere rinverdito.
  7. La progettazione esecutiva dovrà contenere specifiche previsioni e clausole relative alle modalità di realizzazione dei lavori nella logica della massima attenzione alla riduzione della alterazione dei luoghi (ad. es. tipologia dei mezzi, stagionalità delle opere ecc.).
  8. Si raccomanda che nella progettazione esecutiva e nella direzione dei lavori delle opere di sistemazione e recupero siano coinvolti professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, la sistemazione idrogeologica, nonché le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di Ingegneria Naturalistica nel rispetto della normativa vigente in materia di competenze professionali.
  9. Dovranno essere eseguite tutte le attività di sistemazione, drenaggio e recupero, ambientale previste nella documentazione presentata, anche in sede di specificazioni. Tali attività dovranno procedere per lotti funzionali parallelamente all'avanzamento del cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde e della necessità di riposizionare nel più breve tempo possibile il materiale di scotico (piote erbose ecc.) precedentemente accantonato.
  10. Dovrà essere condotta un'analisi dell'impatto della realizzazione dell'opera sull'agricoltura, prevedendo mitigazioni e compensazioni adeguate, redigendo qualora fosse necessario un piano di ricomposizione fondiaria che ovvi alla frammentazione dei fondi indotta dall'opera.
  11. Per quanto riguarda le aree agricole interessate dalla realizzazione delle opere in progetto, il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino.
  12. Poiché l'intervento in progetto interferisce con le aree agricole esistenti, sia durante la fase di cantiere, sia a seguito della persistenza dell'opera arginale, dovrà essere consentito l'accesso ai fondi.
  13. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere effettuato preferibilmente nel periodo di riposo vegetativo. Al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti, dovrà essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere.
  14. Gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati prioritariamente al riutilizzo in loco o in cantieri di lavoro limitrofi alle aree interessate dal progetto in oggetto o alienati sul mercato: dovrà quindi essere limitato alle sole fasi di cantiere l'uso di aree di deponia temporanea ed esclusi stoccaggi provvisori di tali materiali; nel caso di smaltimento degli stessi o di altri materiali di rifiuto direttamente in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, queste dovranno essere già esplicitamente individuate in fase progettuale esecutiva.
  15. Dovranno essere individuati i siti destinati allo stoccaggio temporaneo del materiale proveniente dalle operazioni di scavo, localizzandoli preferibilmente in corrispondenza di superfici già degradate, evitando così di compromettere aree con buon grado di naturalità.
  16. Il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico−fisiche. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i cumuli dovranno avere forma trapezoidale e non dovranno superare i 2 metri di altezza e i 3 metri di larghezza di base, in modo da non danneggiare la struttura e la fertilità del suolo accantonato. I cumuli dovranno essere protetti dall'insediamento di vegetazione infestante e dall'erosione idrica superficiale, procedendo subito al rinverdimento degli stessi con la semina di un miscuglio di specie foraggiere con presenza di graminacee e leguminose o in alternativa coprendoli con teli di juta. Il terreno di scotico dovrà quindi essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.
  17. Tutte le operazioni di manutenzione, rabbocco e rifornimento dei mezzi di cantiere, così come quelle di lavaggio dei mezzi, dovranno essere effettuate in luogo dedicato ed opportunamente impermeabilizzato. Dovranno inoltre essere predisposte tutte le misure atte a scongiurare la contaminazione del suolo e dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali.
  18. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.
  19. Il progetto definitivo, comprensivo di una specifica Relazione di ottemperanza alle prescrizioni, dovrà essere trasmesso all'ARPA − Dipartimento di Novara al fine di consentire la verifica di ottemperanza alle prescrizioni ambientali contenute nella presente determinazione (ex art. 8 L.R. 40/98).
  20. Al Dipartimento ARPA territorialmente competente dovrà essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.
  21. Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere all'ARPA Piemonte − Dipartimento di Novara una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative e di mitigazione, incluse nella documentazione presentata e integrate da quelle contenute nella presente determinazione.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Pelassa