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Bollettino Ufficiale n. 09 del 5 / 03 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2009, n. 63−10873

D.G.R. 5 maggio 2008 n. 22−8733. Integrazione dei criteri relativi agli impianti di cogenerazione alimentati con biogas da digestione anaerobica di effluenti zootecnici e di scarti derivanti da attivita' agricola e dal settore agroalimentare per la produzione di energia elettrica e termica.

A relazione degli Assessori De Ruggiero, Taricco:

La diversificazione delle attività economiche nel settore agricolo è un obiettivo prioritario sostenuto dall'Unione Europea con il Regolamento 1698/2005, a livello nazionale con il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale e a livello regionale con il Piano di Sviluppo Rurale 2007−2013.

Nel quadro della programmazione 2007−2013, gli investimenti per la realizzazione di misure di sostenibilità ed efficienza energetica, in particolare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, rappresentano una priorità strategica nel programma di governo della Regione Piemonte.

Il Programma di Sviluppo Rurale 2007−2013, approvato con D.G.R. n. 44−7485 del 19 novembre 2007, definisce strategica la tecnologia della digestione anaerobica per la produzione di biogas, sia per la produzione di energia rinnovabile, sia per il sostegno economico ad impianti volti alla valorizzazione degli effluenti zootecnici e al loro riutilizzo in campo agronomico. Lo stesso programma, inoltre, definisce prioritaria l'incentivazione delle agroenergie.

La centralità della questione energetica, anche nella sua valenza ambientale, ha reso necessaria l'adozione di criteri volti ad orientare le scelte dell'azione regionale, in modo tale da coniugare l'esigenza di disporre di fonti energetiche affidabili ed economicamente sostenibili con quella della tutela delle risorse naturali.

Nel contesto territoriale piemontese, il problema dell'eccesso del carico azotato di origine agricola ha determinato situazioni di compromissione delle risorse idriche superficiali e sotterranee, che si stanno gradualmente affrontando con l'applicazione di strumenti normativi volti ad un corretto utilizzo dei fertilizzanti di origine zootecnica, ammessi a dosi diverse e modulate in funzione del grado di vulnerabilità del territorio.

Gli impianti di digestione anaerobica, oltre a fornire una fonte di energia rinnovabile e un reddito integrativo per gli agricoltori, rappresentano, in particolare se associati a sistemi per l'abbattimento dell'azoto presente negli effluenti zootecnici, uno strumento per migliorare la gestione del refluo zootecnico: la digestione anaerobica mitiga infatti il problema dell'impatto olfattivo del refluo tal quale, consente di ottenere un materiale maggiormente idoneo all'utilizzo agronomico sui terreni agricoli e, presupponendo la copertura delle vasche contenenti gli effluenti, riduce le emissioni in atmosfera. La realizzazione di tali tipologie di impianti concorre così al perseguimento di alcuni tra gli obiettivi della Misura 121 del PSR 2007−2013, quali il miglioramento dello stato dell'ambiente, il risparmio energetico nell'attività di produzione agricola, nonché la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili.

A sua volta l'attuale meccanismo nazionale di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili coinvolge anche il settore della produzione di biogas. Le leggi 222/2007 (art. 26, comma 4 bis) e 244/2007 (art. 2 commi dal 143 al 154) incentivano infatti l'uso delle matrici di origine agricola, mentre con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2008 "Incentivazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", la tariffa unica incentivante l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è stata stabilita in € 0.22 al kWh prodotto.

Considerato che la digestione anaerobica dei soli effluenti zootecnici può non essere in grado di fornire una quantità di biogas sufficiente a sostenere economicamente il processo, è tecnicamente possibile l'apporto integrativo di scarti agricoli (es. paglie, stocchi, altri residui colturali, prodotti agricoli non commercializzabili perché compromessi dal punto di vista chimico−fisico, microbiologico o merceologico) e scarti provenienti dal settore agro−alimentare in aggiunta al refluo zootecnico in ingresso all'impianto di digestione anaerobica. La disponibilità di tali scarti è peraltro influenzata dalla stagionalità della loro produzione.

Il rapporto ISSN 1725−9177 "How much bioenergy can Europe produce without harming the environment?" ("Quanta bioenergia può produrre l'Europa senza danneggiare l'ambiente") dell'EEA (Agenzia Europea per l'Ambiente) stima in circa 1 milione di ettari la superficie agricola dedicabile alla produzione di biomassa per energia per l'Italia al 2010, e nello specifico circa 0,2 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti petrolio) di biomassa agricola per la sola produzione di biogas (circa 29.000 ha). La produzione di bioenergia non sembra inoltre poter influire, al momento attuale, in maniera significativa sulla disponibilità di cereali, come testimonia il relativo andamento dei valori di mercato.

Attualmente in Piemonte sono presenti circa 26.000 ettari di terreno agricolo ritirato dalla produzione (c.d. "set aside") e altri terreni risultano poco produttivi se destinati a produzioni food e feed, e quindi non più coltivati. Tali terreni potrebbero essere utilmente destinati alla produzione di biomassa a scopo energetico. Vi è inoltre la possibilità di aumentare le superfici regionali "a seconda coltura" (specie su terreni ben sostenuti da un punto di vista nutritivo dagli effluenti zootecnici). Con opportune cautele e precisi vincoli, l'uso di una quota di prodotti agricoli dedicati per la produzione di biogas, in aggiunta agli effluenti zootecnici e agli scarti agricoli e agro−alimentari potrebbe pertanto essere sostenuta nell'ottica delle politiche regionali sopra illustrate.

L'integrazione di fonti di carbonio mediante l'aggiunta di biomasse all'effluente zootecnico, finalizzata a migliorare la resa della digestione anaerobica nell'impianto, determina tuttavia un incremento del carico azotato; durante il processo di digestione l'azoto presente non subisce infatti variazioni quantitative, ma solo qualitative. Al fine di non peggiorare l'impatto dell'azoto di origine agricola sulle risorse idriche, si renderebbe quindi necessario vincolare l'eventuale utilizzo di biomasse agricole, in aggiunta all'effluente zootecnico, a un obiettivo di riduzione del carico azotato totale presente nel digestato in uscita dall'impianto di produzione del biogas.

La Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale del 5 maggio 2008 n. 22−8733, ha approvato i criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico e di progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse come combustibili.

Per le ragioni sopra espresse, si reputa quindi necessario integrare il punto 4 della precitata deliberazione, concernente gli impianti di cogenerazione alimentati con biogas da digestione anaerobica di effluenti zootecnici e di scarti derivati da attività agricola e dal settore agro−alimentare per la produzione di energia elettrica e termica, consentendo, a parziale sostituzione degli scarti agricoli o di attività agro−alimentare, l'utilizzo di prodotti agricoli dedicati, alle condizioni e nei limiti previsti dall'Allegato 1 alla presente deliberazione.

Per quanto concerne la riduzione del carico azotato, si ritiene necessario richiedere ai gestori degli impianti di cui al suddetto punto 4 la garanzia dell'effettiva e corretta collocazione del quantitativo complessivo di azoto in uscita dall'impianto e la riduzione dello stesso alle condizioni e secondo le modalità previste dall'Allegato 1 alla presente deliberazione.

Al fine di garantire l'intelligibilità dell'intero complesso dei criteri contenuti nell'Allegato della deliberazione della Giunta Regionale del 5 maggio 2008 n. 22−8733 si ritiene utile infine riadottare il predetto documento così come redatto, per effetto delle integrazioni proposte, nell'Allegato 2 alla presente deliberazione.

Tutto ciò premesso,

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

  1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l'Allegato 1 costituente parte integrante della presente deliberazione e contenente disposizioni integrative dei criteri di cui al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale del 5 maggio 2008 n. 22−8733 (Criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico e di progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse come combustibili), concernente gli impianti di cogenerazione alimentati con biogas da digestione anaerobica di effluenti zootecnici e di scarti derivati da attività agricola e dal settore agro−alimentare per la produzione di energia elettrica e termica;
  2. di riadottare, al fine di garantire l'intelligibilità dell'intero complesso dei criteri ivi contenuti, l'Allegato alla deliberazione della Giunta Regionale del 5 maggio 2008 n. 22−8733 così come redatto nell'Allegato 2 costituente parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato