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Bollettino Ufficiale n. 09 del 5 / 03 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2009, n. 7−10807

Nulla osta all'ASL VCO per la sottoscrizione dei contratti con i Soggetti erogatori privati accreditati ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e s.m.i..

A relazione dell'Assessore Artesio:

Con la deliberazione n. 34−9619 del 15/09/2008, la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8−quinquies D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. ha ripartito le responsabilità riservate alla Regione e alle Aziende Sanitarie Locali per la definizione e l'approvazione degli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate nonché dei contratti con le strutture private.

Con successiva deliberazione n. 25−9852 del 20/10/2008 come modificata dalla d.g.r. n. 8−10204 dell'1.12.2008, la Giunta ha altresì provveduto all'approvazione dello schema di contratto per i soggetti erogatori privati di prestazioni sanitarie.

L'A.S.L. VCO ha dato attuazione alle procedure previste dai provvedimenti citati, ed ha trasmesso, nei termini previsti dagli atti regionali, le proposte contrattuali per gli erogatori privati del territorio di competenza, sulla base delle valutazioni di merito formulate dall'Azienda stessa, secondo il programma di integrazione dei servizi, definito in sede d'intesa tra le A.S.R. del Coordinamento sovrazonale (AFS 2).

La citata D.G.R. n. 34−9619 del 15/09/2008 stabilisce che i contratti biennali con le strutture private siano stipulati dalle A.S.L. previo nulla osta regionale.

L'emissione del nulla osta regionale previsto dal procedimento si connette ad un duplice ordine di valutazioni sostanziali:

Il primo dei suddetti profili implica il naturale riferimento al quadro delle risorse disponibili nel biennio 2009−2010, le cui ragioni sostanziali trovano riscontro nel provvedimento in data odierna in materia di primi indirizzi alle AA.SS.LL. per la gestione 2009.

Il secondo profilo attiene ancora a valutazioni di compatibilità, ma concernenti il merito del rapporto con gli atti più generali della programmazione regionale, rispetto ai quali le singole iniziative regionali devono garantire coerenza.

Tanto premesso, si osserva, quanto alle deduzioni sul primo profilo, che l'analisi delle risultanze del rapporto tra i budgets programmati a preventivo 2008 per gli erogatori privati e l'effettività dei valori di produzione 2008 registrati a preconsuntivo, al netto per l'attività ambulatoriale delle quote di sconto previste dalla Legge finanziaria 2007 (l. 27/12/2006 n. 296 c. 796, lett. o), presentano un rilevante scostamento tra le variazioni di andamento dei costi delle attività di ricovero rispetto all'attività di specialistica ambulatoriale.

Tale scostamento evidenzia una variazione in aumento dei costi dell'attività di ricovero nella misura del 2% c.a., mentre l'attività specialistica ambulatoriale riscontra un incremento del 16% c.a.

Tenuto conto della pur diversa incidenza dei valori assoluti di costo tra le due tipologie di attività, atteso che il ricovero incide per i due terzi c.a. del costo complessivo del settore erogatori privati (programmato 2008 euro 497 Mln.), mentre la specialistica ambulatoriale incide per il terzo residuo, i valori percentuali di cui sopra hanno determinato un incremento complessivo del costo di preconsuntivo del settore per l'anno 2008 superiore al 6%.

Deve al riguardo richiamarsi la circostanza che l'andamento di preconsuntivo per l'annualità 2008, risulta scostato in misura non modesta dalle attese di periodo (2008−2010) indicate nel documento relativo al P.R.R. regionale, quanto al contenimento stabilizzato per l'attività di ricovero ma soprattutto in relazione all'andamento previsto per la specialistica ambulatoriale circoscritto nell'anno 2010 al limitato incremento del 5%.

Occorre invero precisare che l'incremento di costi previsto nelle proposte contrattuali presenta una duplice origine:

La sommatoria degli elementi di trascinamento delle situazioni pregresse e la forza espansiva dell'attività specialistica ambulatoriale determinano una situazione di proiezione dell'andamento del settore dell'erogazione privata di prestazioni sanitarie, tale da individuare il reiterarsi dei medesimi livelli sostanziali di incremento per il biennio 2009−2010, rispetto a quelli già determinati per l'anno 2008, proiezione di cui appare necessario valutare gli aspetti di apparente non compatibilità con i presupposti del P.R.R. regionale, pur tenendo conto che, medio tempore, l'amministrazione regionale ha adottato due provvedimenti moderatori (D.G.R. n. 84−10526 del 29/12/2008 e D.G.R. n. 21−10726 del 9/2/2009), rispettivamente incidenti in riduzione dei costi dell'attività di ricovero per il passaggio di prestazioni dall'assistenza ospedaliera a quella ambulatoriale, nonché sui corrispettivi tariffari della PET.

Sulla materia deve altresì richiamarsi l'ulteriore elemento dell'attesa della definizione delle tariffe massime nazionali e la conseguente revisione del tariffario regionale, i cui effetti di sicura rilevanza sul sistema sanitario regionale non risultano, allo stato, di imminente conclusione operativa, mentre pienamente operativi risulteranno nell'anno in corso i vincoli dei rapporti contrattuali in corso di definizione.

Il quadro appena esposto induce a ritenere la necessità di provvedere a correggere l'andamento espansivo dei costi per le prestazioni rese nel settore dell'erogazione privata delle prestazioni sanitarie, in misura tale da realizzare condizioni di compatibilità con il documento relativo al piano di rientro, nonché delle indicazioni regionali di primo indirizzo alle AA.SS.LL. per la gestione 2009 approvate con D.G.R. n. 1−10802 del 18/02/2009.

Del pari, esaminati i profili di specificità dedotti dalle proposte contrattuali presentate dall'Azienda VCO, nelle componenti di valutazioni storiche e prospettiche che comunque inducono a subordinare a condizioni puntuali l'emissione del nulla osta alla stipulazione dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati presenti sul proprio territorio, si ritiene di dare corso al nulla osta alla stipulazione dei contratti alle seguenti condizioni vincolanti:

  1. Il corrispettivo complessivo dell'insieme dei contratti stipulandi per gli erogatori privati di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale dall'ASL VCO per ciascun anno del biennio 2009−2010 non potrà risultare in ogni caso eccedente al costo complessivo consuntivizzato dell'anno 2008 per le attività in questione, al netto della regressione tariffaria e della valorizzazione delle prestazioni trasferite all'assistenza ambulatoriale.
  2. Le nuove funzionalità contenute nelle proposte contrattuali sono subordinate, in ragione del precedente punto 1), al recupero delle risorse in compensazione mediante corrispondente riduzione di costi nel medesimo settore dell'erogazione di prestazioni sanitarie da soggetti privati.
  3. I contratti relativi al biennio 2009−2010 dovranno risultare integralmente applicativi delle D.G.R. nº 84−10526 del 29.12.2008 nonché della D.G.R. nº 21− 10726 del 9.2.2009.
  4. I contratti dovranno altresì garantire espressamente il rispetto dei vincoli derivanti dalle intese interregionali ( D.G.R. nº 85−10527 del 29.12.2008 con la Regione Liguria) per il governo dei flussi di mobilità dei cittadini non residenti nelle Regioni parti dell'accordo. Gli incrementi contrattuali connessi all'attività verso cittadini non residenti nella Regione Piemonte dovranno risultare compatibili con il governo dei flussi di cassa aziendali, tenuto conto dei tempi e modalità delle procedure di compensazione interregionali.
  5. Successivamente alla notificazione del nulla osta a cura della Direzione regionale competente, l'azienda sanitaria locale destinataria dovrà assumere formale atto deliberativo di impegno al rispetto delle condizioni contenute nel presente atto.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, visti:

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

di disporre il nulla osta all'ASL VCO per la stipulazione dei contratti proposti con i soggetti erogatori privati accreditati, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992 s.m.i., alle condizioni vincolanti di seguito indicate:

  1. Il corrispettivo complessivo dell'insieme dei contratti stipulandi per gli erogatori privati di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale dall'ASL VCO per ciascun anno del biennio 2009−2010 non potrà risultare in ogni caso eccedente al costo complessivo consuntivizzato dell'anno 2008 per le attività in questione, al netto della regressione tariffaria e della valorizzazione delle prestazioni trasferite all'assistenza ambulatoriale;
  2. le nuove funzionalità contenute nelle proposte contrattuali sono subordinate, in ragione del precedente punto 1), al recupero delle risorse in compensazione mediante corrispondente riduzione di costi nel medesimo settore dell'erogazione di prestazioni sanitarie da soggetti privati;
  3. i contratti relativi al biennio 2009−2010 dovranno risultare integralmente applicativi delle D.G.R. nº 84−10526 del 29.12.2008 nonché della D.G.R. nº 21− 10726 del 9.2.2009;
  4. i contratti dovranno altresì garantire espressamente il rispetto dei vincoli derivanti dalle intese interregionali ( D.G.R. nº 85−10527 del 29.12.2008 con la Regione Liguria) per il governo dei flussi di mobilità dei cittadini non residenti nelle Regioni parti dell'accordo. Gli incrementi contrattuali connessi all'attività verso cittadini non residenti nella Regione Piemonte dovranno risultare compatibili con il governo dei flussi di cassa aziendali, tenuto conto dei tempi e modalità delle procedure di compensazione interregionali;
  5. successivamente alla notificazione del nulla osta a cura della Direzione regionale competente, l'azienda sanitaria locale destinataria dovrà assumere formale atto deliberativo di impegno al rispetto delle condizioni contenute nel presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)