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Bollettino Ufficiale n. 09 del 5 / 03 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2009, n. 9−10772

Attuazione dell'art. 2 del DPCM 21 dicembre 2007 relativo al Coordinamento delle attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

− di istituire, ai sensi del DPCM 21 dicembre 2007 i seguenti organismi:

  1. l'ufficio operativo per la definizione di piani operativi di vigilanza (UO);
  2. gli organismi provinciali per l'attuazione dei piani operativi di vigilanza (OPV);

− di prevedere che le diverse sinergie istituzionali e sociali e le istanze riferite alle specificità del territorio provinciale possano essere veicolate formalmente nell'ambito di appositi comitati istituiti con riferimento al territorio provinciale. La loro costituzione dovrà essere comunicata all'Amministrazione regionale per gli opportuni raccordi operativi;

− di stabilire che le funzioni dell'ufficio operativo per la definizione di piani operativi di vigilanza (UO) sono le seguenti:

  1. la pianificazione del coordinamento delle attivita' degli organi di vigilanza, individuando le priorita' a livello territoriale;
  2. la definizione dei piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati: gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati;
  3. la realizzazione di attivita' di coordinamento tecnico che prevedano la costituzione di nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza che operino per tempi programmati, in specifici contesti produttivi e in situazioni eccezionali, al fine di migliorare l'efficacia delle politiche attive di prevenzione;

− di stabilire che le funzioni degli organismi provinciali per l'attuazione dei piani operativi di vigilanza (OPV) sono le seguenti:

  1. attuazione dei piani operativi di vigilanza definiti dall' ufficio operativo regionale di vigilanza e dai Comitati provinciali di coordinamento ;

− di individuare la seguente composizione dell'ufficio operativo per la definizione di piani operativi di vigilanza:

1 cinque rappresentanti dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL (SPreSAL), individuati dall'Amministrazione regionale tra quelli che non sono componenti effettivi del CRC, di cui un rappresentante con funzioni di coordinamento delle attività;

2. un rappresentante dei settori ispezione del lavoro delle Direzioni Regionali del Lavoro(DRL);

3. un rappresentante dell'Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco(VVF);

4. un rappresentante delle agenzie territoriali dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);

5. un rappresentante degli uffici periferici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

6. un rappresentante degli uffici periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

− di individuare la seguente composizione degli organismi provinciali per l'attuazione dei piani operativi di vigilanza:

  1. il Responsabile SPreSAL dell'ASL competente per territorio con funzioni di coordinatore che provvede alla convocazione periodica dell'OPV; nel caso di presenza di più ASL nello stesso territorio provinciale il Responsabile SPreSAL sarà concordato tra le ASL medesime;
  2. un rappresentante per ciascuna delle altre ASL eventualmente presenti sul territorio provinciale;
  3. un rappresentante dei settori ispezione del lavoro delle Direzioni Provinciali del Lavoro (DRL);
  4. un rappresentante degli Ispettorati provinciali dei Vigili del fuoco(VVF);
  5. un rappresentante delle agenzie territoriali dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
  6. un rappresentante degli uffici periferici provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
  7. un rappresentante degli uffici periferici provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

− di stabilire che:

− con determinazione della Direzione Sanità si procederà alla nomina delle seguenti figure:

− di dare mandato al coordinatore di ciascun organismo provinciale per l'attuazione dei piani operativi di vigilanza di provvedere a nominare i componenti dell'organismo medesimo con apposito provvedimento;

− le amministrazioni facenti parte degli organismi di cui sopra dovranno designare i componenti effettivi e quelli supplenti delegati a rappresentare e ad assumere le decisioni operative per conto delle stesse;

− nessun beneficio economico è corrisposto ai componenti gli organismi, in quanto gli stessi svolgono la loro attività nella veste istituzionale di rappresentanti delle rispettive amministrazioni;

− le funzioni di supporto organizzativo e di segreteria dell'ufficio operativo e degli organismi provinciali per l'attuazione dei piani operativi di vigilanza sono svolte dallo SPreSAL che assume funzioni di coordinamento;

− venga demandato a ciascun organismo istituito con la presente deliberazione l'adozione di un regolamento per la definizione delle modalità di funzionamento, della programmazione dei lavori e dell'organizzazione interna.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del DPGR 8/R/2002.

(omissis)