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Bollettino Ufficiale n. 09 del 5 / 03 / 2009


Decreto della Presidente della Giunta Regionale 2 marzo 2009, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: "Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, (Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti)."

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 marzo 2008, n. 11;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30−10906 del 2 marzo 2009

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: "Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, (Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti)."

Art. 1.
(Costituzione del fondo)

1. Ai sensi della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 è istituito, presso Finpiemonte S.p.A. che lo gestisce sulla base del presente regolamento e di specifica convenzione stipulata con la Regione Piemonte, il "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti".

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:

a) dalle risorse stanziate dalla Regione Piemonte in applicazione della l.r. 11/2008;

b) dalle somme liquidate dal giudice a titolo di rimborso delle spese processuali, ed effettivamente ricevute dalle donne che hanno avuto accesso al fondo;

c) dalle somme che pervengono al fondo da lasciti, donazioni e contributi da persone fisiche e giuridiche.

Art. 2.
(Soggetti beneficiari degli interventi)

1. Possono accedere al fondo, con le modalità di cui all'articolo 3, le donne vittime di violenza e maltrattamenti che:

a) abbiano età superiore ai 18 anni;

b) siano residenti in Piemonte;

c) il reato per il quale intendano avviare azione legale sia stato consumato o tentato sul territorio piemontese;

d) abbiano un reddito personale non superiore al triplo di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna denunciante.

2. Nel caso di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno.

3. Le donne che rientrano nell'applicazione del gratuito patrocinio a spese dello stato possono accedere al fondo solo per le spese che non rientrano nella suddetta normativa.

Art. 3.
(Modalità di accesso al fondo)

1. Al fondo possono accedere i soggetti di cui all'articolo 2 che hanno scelto un avvocato patrocinante iscritto agli elenchi di cui all'articolo 3 della l.r. 11/2008.

2. Le donne presentano domanda di accesso al fondo agli uffici del Consiglio dell'Ordine di cui l'avvocato prescelto fa parte sulla base di un modello di domanda predisposto dal Consiglio stesso.

3. Le domande, corredate da un parere in ordine alla loro ammissibilità espresso dal Consiglio dell'Ordine, vengono trasmesse all'Ente gestore che delibera sulla richiesta entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e comunica immediatamente le sue decisioni agli uffici del Consiglio dell'Ordine da cui è pervenuta la domanda.

4. Contro la decisione di diniego è ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento del diniego stesso presso la Commissione paritetica di cui all'articolo 5 che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

5. Per ogni altra questione non espressamente prevista, si fa riferimento alle convenzioni con i Consigli degli Ordini degli Avvocati piemontesi ed alla convenzione con l'Ente gestore.

Art. 4.
(Modalità di erogazione del contributo e criteri
per il recupero dei contributi
e per la loro restituzione al fondo)

1. L'erogazione del contributo avviene al termine di ciascuna fase processuale come previsto in tema di patrocinio a spese dello Stato, sulla base di una richiesta di liquidazione che, corredata da un parere di congruità pronunciato dal Consiglio dell'Ordine, deve essere trasmessa all'Ente gestore.

2. L'Ente gestore provvede alla liquidazione del contributo o di parte di esso solo nel caso in cui l'Ordine abbia espresso un parere positivo di congruità, in presenza di tutta la documentazione necessaria, e solo dopo che l'avvocato patrocinante abbia documentato tutti gli atti assunti per avviare e concludere le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima.

3. L'Ente gestore può, in qualsiasi momento, anche dopo l'avvenuta liquidazione, effettuare verifiche sulle pratiche ammesse a contributo, anche in merito alle pratiche di recupero delle somme a favore della vittima.

4. Nel caso di recupero effettivo da parte della vittima di somme destinate dal giudice alla copertura delle spese legali, l'Ente gestore del fondo richiede la restituzione del contributo concesso (tutto o parte di esso), informando contestualmente l'avvocato difensore e il Consiglio dell'Ordine.

5. Nel caso di condanna per calunnia del soggetto beneficiario del fondo, l'Ente gestore provvede ad attivare le procedure per il recupero di tutte le somme indebitamente elargite.

6. L'avvocato difensore è tenuto ad informare tempestivamente l'Ente gestore circa l'esito delle pratiche relative al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.

7. Nel caso di irregolarità l'Ente gestore procede al recupero del contributo, comunicando all'avvocato e all'Ordine di appartenenza dello stesso l'avvenuta richiesta di restituzione.

8. Contro le decisioni dell'Ente gestore è possibile ricorrere presso la Commissione paritetica di cui all'articolo 5 entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, la quale procede ad assumere decisione definitiva entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 5.

(Risoluzione delle controversie interpretative
del regolamento)

1. Le controversie relative all' applicazione del presente regolamento e ad ogni atto assunto dall'Ente gestore sono affrontate e risolte su istanza di una delle parti, di fronte ad una Commissione paritetica composta da:

a) un rappresentante della Regione nominato dalla Direzione Affari istituzionali e Avvocatura, che la presiede;

b) un rappresentante di Finpiemonte S.p.A.;

c) un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a cui è iscritto l'avvocato patrocinante.

2. L'Ente gestore svolge le funzioni di segreteria della Commissione paritetica.

Art. 6.
(Verifica sull'attuazione del regolamento)

1. La Regione e l'Ente gestore istituiscono un gruppo di lavoro sull'applicazione del presente regolamento che ha il compito di verificarne la sua applicazione e proporre le eventuali modifiche con cadenza annuale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 2 marzo 2009.

Mercedes Bresso

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE