Bollettino Ufficiale n. 09 del 5 / 03 / 2009
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Biella
Ordinanza n. 7026/G−I−3−304BI − Istanza contestuale in data 20 settembre 2007 del Sig. Tarello Marco per Autorizzazione alla ricerca e successiva concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea da falda freatica, mediante realizzazione di un nuovo pozzo in Comune di Cavaglià, ad uso Agricolo.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA l'istanza datata 10 settembre 2007, presentata il giorno 20 settembre 2007 e registrata in pari data al Prot. n. 45.858, con la quale il Sig. Tarello Marco, titolare della omonima Azienda Agricola individuale − con sede legale in Comune di Cavaglià − Loc. "Cascina Cagliano Inferiore" n. 32 − ha chiesto contestualmente il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 per la ricerca d'acqua sotterranea da falda freatica, mediante trivellazione di un nuovo pozzo, avente profondità massima di metri −75 dal piano campagna, in Comune di Cavaglià (Foglio n. 3 − particella n. 8) e successiva concessione prevista dall'art. 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R − per poter estrarre litri al secondo massimi 8 − litri al secondo medi 0,8 ed un volume massimo annuo di 25.344 metri cubi d'acqua, ad uso Agricolo (utilizzo prevalente per irrigazione ed abbeveramento animali e in misura minore per scopi igienici funzionali all'attività dell'azienda agricola).
ACQUISITI in senso favorevole i pareri preliminari di cui agli articoli 10 e 16 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e s.m.i.;
VISTI il R.D 11 dicembre 1933 n. 1.775 e la L. 5 gennaio 1994 n. 36 e s.m.i
VISTA la Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22 e s.m.i.
VISTA la Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i.
VISTO il D.P.G.R. 29 luglio 2003 n 10/R e s.m.i.
VISTO il D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R e s.m.i.
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
VISTA la D.C.R. 13 marzo 2007 n. 117−10731, avente per oggetto l"Approvazione del Piano di tutela delle acque";
VISTI i D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n 15/R − e 25 giugno 2007 n 7/R e s.m.i
ordina
ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e s.m.i:
La presente Ordinanza costituisce altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 241 e s.m.i, comunicazione di avvio del Procedimento Amministrativo.
A tale proposito si informa che:
− l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
− l'Organo competente al rilascio del Provvedimento finale è il Dirigente del Settore Politiche Agricole − Risorse Idriche − Tutela della Fauna e delle Aree Protette: Dr. Giorgio Saracco;
− l'Ufficio competente per l'istruttoria è: il Servizio Risorse Idriche appartenente al Settore Politiche Agricole − Risorse Idriche − Tutela della Fauna e delle Aree Protette della Provincia di Biella, ubicato presso la sede centrale dell'Amministrazione Provinciale − in via Q. Sella n. 12 − Biella − Tel. 015−8480708/766 − Fax 015−8480740 − E−mail: acque@provincia.biella.it ;
− il Funzionario Responsabile del Procedimento è il Dr. Marco Pozzato.
Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre 40 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita in via eccezionale, la presentazione entro il termine indicato al precedente paragrafo, di domande di concessione di derivazione, redatte in conformità al suddetto D.P.G.R. − la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.
Nel corso della visita locale il rappresentante dell'amministrazione comunale interessata è tenuto ad esprimere il proprio avviso in ordine ad eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire, relativo alle opere della derivazione, se necessario.
I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di Legge.
In caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'art. 11 − comma 1 del citato regolamento regionale.
Biella, lì 17 febbraio 2009
Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco