Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 08


Deliberazione del Consiglio Regionale 10 febbraio 2009, n. 238− 6375

Modificazioni del piano regionale di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 117−1073.

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, emendato, è posta in votazione: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

vista la deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 117−10731 (Approvazione del piano di tutela delle acque) e considerato che con tale piano, valutate le determinanti socio−economiche, organizzative e fisiche e analizzato il quadro delle criticità riscontrate, sono stati adottati i criteri di intervento ed è stato formulato il quadro di misure da intraprendere al fine di rispondere alle finalità fissate dalla normativa nazionale e comunitaria e in particolare conseguire gli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici superficiali e sotterranei piemontesi;

visto, in particolare, l'articolo 23 delle norme di piano il quale prevede che, al fine di tutelare gli ecosistemi acquatici di particolare pregio ambientale e naturalistico, si considerino a elevata protezione i corpi idrici superficiali e sorgentizi ricadenti nelle aree di cui alla tavola di piano n. 7 e concernenti:

a) le aree protette nazionali, regionali e provinciali;

b) i siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

c) le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

d) la porzione di area idrografica "Alto Sesia" a monte del Comune di Varallo Sesia e la porzione di area idrografica "Dora Baltea" − sottobacino idrografico minore "Chiusella", dalla sorgente al Comune di Vidracco compreso;

considerato che:

− in sede di approvazione della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) è stata disposta l'abrogazione della lettera d), comma 1, dell'articolo 23 delle citate norme di piano, motivata dall'esigenza che le ragioni di protezione dell'area non inibissero la realizzazione di interventi nel sottobacino idrografico del torrente Chiusella già contemplati da intervenuti accordi tra le amministrazioni locali;

− nel corso del successivo dibattito consiliare sui provvedimenti finanziari è stata ampiamente discussa la citata abrogazione, sia con riferimento alla porzione di area idrografica dell'Alto Sesia, per la quale parrebbero non sussistere le finalità abrogative, sia in ragione dell'improprietà dello strumento della norma finanziaria per la regolazione di aspetti di carattere squisitamente pianificatorio, non potendo disporre in tale sede di tutti gli elementi tecnici e valutativi necessari per compiere le relative decisioni;

− nell'ambito di tale dibattito è stato presentato l'ordine del giorno n. 998 del 13 maggio 2008, con il quale, ritenuto che l'abrogazione della lettera d) comma 1 dell'articolo 23 delle citate norme di piano rappresenta un grave vulnus per le aree, le risorse e i territori interessati, non solo dal punto di vista della tutela ambientale, ma anche per le attuali e potenziali fruizioni come bene pubblico di tali aree, si proponeva alla Giunta regionale di non modificare le schede di piano relative alle aree del Chiusella e dell'Alto Sesia, onde garantire il grado di tutela attualmente previsto;

− le valutazioni in ordine all'approvazione dell'ordine del giorno venivano rinviate dal Consiglio all'esame congiunto delle competenti commissioni consiliari affinché fossero attentamente valutate le peculiarità e le esigenze dei territori interessati;

vista la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2008, n. 42−9139 (Proposta al Consiglio Regionale di modificazioni e integrazioni del Piano regionale di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 117−10731 del 13 marzo 2007);

considerato che:

− nel corso dell'esame presso le commissioni consiliari competenti è stata presentata la proposta di legge n. 568 volta all'abrogazione dell'articolo 29 della legge finanziaria per l'anno 2008 e al ripristino della normativa previgente, cioè dell'articolo 23, comma 1, lettera d) delle norme del piano di tutela delle acque;

− nel corso delle consultazioni sulla proposta di legge e sulla presente proposta di deliberazione, congiuntamente all'esigenza di mantenimento di misure di tutela degli ambienti naturali di particolare pregio quali l'area del Chiusella e dell'Alto Sesia, gli enti locali hanno manifestato la necessità di un maggior coinvolgimento delle comunità montane nelle scelte relative agli interventi e alle opere consentite in tali aree, anche in ragione del nuovo ruolo delle medesime delineato dalla recente normativa regionale di riordino degli Enti montani (l.r. 19/2008);

ritenuto opportuno prevedere che nelle aree a specifica tutela sia consentita la realizzazione di opere e interventi qualora i medesimi siano previsti da progetti di valenza strategica, riconosciuti tali d'intesa dalla regione, dalla provincia e dalla comunità montana;

ritenuto conseguentemente necessario sostituire le misure previste nella scheda 11.3 della monografia di Area AI 16 Alto Sesia con quelle previste all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, e, in coordinamento, sostituire il capitolo A. 1.11 della Relazione illustrativa con quello previsto nel citato Allegato A;

sentite le commissioni consiliari competenti;

vista la deliberazione legislativa relativa a (Abrogazione dell'articolo 29 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 'Legge finanziaria per l'anno 2008'), approvata il 10 febbraio 2009

delibera

− di approvare le seguenti modificazioni e integrazioni al piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 117−10731 (Approvazione del Piano di tutela delle acque):

la scheda 11.3 della monografia di Area AI 16 Alto Sesia è sostituita con quella prevista all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, e, in coordinamento, è sostituito il capitolo A.1.11 della Relazione illustrativa con quello previsto nel citato Allegato A;

− di dare atto che la scheda applicativa della lettera d), dell'articolo 23 delle norme di piano, relativa alla porzione di area idrografica Dora Baltea, è abrogata e verrà sostituita con successivo atto da adottarsi entro venti giorni dall'approvazione della presente deliberazione. Non trova quindi applicazione quanto previsto dall'articolo 23, commi 2, 3 e 4 delle norme di piano, in relazione alla porzione di area idrografica Dora Baltea fino all'adozione del nuovo atto.

(omissis)

Allegato

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE