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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 08


Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2009, n. 64−10874

Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.. Condizioni e modalita' per l'utilizzo agronomico del materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e altre sostanze naturali provenienti da attivita' agricola.

A relazione degli Assessori De Ruggiero, Taricco:

Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), demandava alle Regioni la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di alcune tipologie di acque reflue (articolo 38), nonché l'adozione di uno specifico Programma d'azione per le zone dalle stesse designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola (articolo 19).

La Regione Piemonte ha recepito, con il regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R, le disposizioni in materia di nitrati di origine agricola (direttiva 91/676/CEE e d.lgs. 152/1999).

Successivamente, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pur abrogando il d.lgs. 152/1999, ha riprodotto in termini invariati quanto già previsto da quest'ultimo sia in linea generale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue, sia nello specifico per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (articoli 112 e 92). Sempre nell'anno 2006 è stato approvato il decreto ministeriale 7 aprile 2006 avente per oggetto la definizione dei criteri e delle norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui agli articoli 19 e 38 del d.lgs. 152/1999, oggi trasfuse negli articoli 92 e 112 del d.lgs. 152/2006.

La Regione Piemonte, nell'anno 2007, ha quindi emanato il regolamento 29 ottobre 2007, n. 10/R, recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", abrogando conseguentemente gli articoli 3 e 4 e l'Allegato B del regolamento regionale 9/R/2002.

Il regolamento 10/R/2007, all'articolo 29, promuove il ricorso a strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici al fine di ripristinare un corretto equilibrio agricoltura−ambiente, che tenga conto delle migliori tecniche disponibili al fine di evitare il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi comparti ambientali.

L'allegato VI del suddetto regolamento, in conformità al corrispondente allegato del decreto ministeriale 7 aprile 2006, prevede che nelle aree caratterizzate da uno squilibrio del rapporto tra carico di bestiame e suolo disponibile per lo spandimento degli effluenti zootecnici, una efficace azione di riduzione del carico di nutrienti, ed in particolare dell'azoto, possa ottenersi mediante tecniche di trattamento degli effluenti che ne favoriscano l'utilizzo agronomico, tra le quali è contemplato anche il trattamento di digestione anaerobica che, pur non riducendo la quantità di nutrienti, consente, con l'aggiunta di fonti di carbonio, di ottenere un prodotto finale di miglior valore agronomico rispetto all'effluente in ingresso all'impianto, nonché una significativa produzione energetica da fonte rinnovabile.

Gli obiettivi di riduzione dei gas climalteranti fissati dall'Unione Europea per l'anno 2020, l'esigenza di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (tra cui sono annoverate le biomasse) e i conseguenti incentivi costituiti dai "certificati verdi" hanno determinato un forte interesse alla realizzazione di impianti di cogenerazione alimentati con biogas derivante da digestione anaerobica di effluenti zootecnici, scarti di attività agricola e biomasse vegetali.

Al fine di attuare la strategia di gestione degli effluenti zootecnici postulata dal precitato allegato e nel contempo favorire uno sviluppo sostenibile della produzione di energia rinnovabile da biogas associata a interventi di trattamento e valorizzazione agronomica dei predetti effluenti, con il regolamento regionale 19 maggio 2008, n. 8/R è stato aggiunto il comma 2 bis all'articolo 29 del regolamento 10/R del 2007, con il quale si è demandata alla Giunta regionale la definizione delle condizioni e delle modalità necessarie affinché il materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e altre sostanze naturali provenienti da attività agricola (di seguito denominato digestato) sia assimilabile all'effluente zootecnico ai fini dell'utilizzo agronomico disciplinato dall'articolo 112 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa attuativa statale e regionale.

In merito occorre considerare che l'articolo 185, comma 1, lettera b), punto 5) del D.Lgs. 152/2006 dispone l'esclusione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, "in quanto regolati da altre disposizioni normative", delle materie fecali e delle altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola. Ne consegue che, in quanto normata dalle fonti nazionali e regionali sopra richiamate, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di altre sostanze naturali non pericolose provenienti da attività agricola e utilizzate nell'attività agricola non rientra nell'ambito di applicazione della normativa in materia di rifiuti. Resta inteso che il materiale risultante dal trattamento di digestione anaerobica dei soli effluenti zootecnici non è soggetto alle disposizioni di cui alla presente deliberazione poiché è di tutta evidenza che il ricorso all'assimilazione riguarda i soli casi in cui, per effetto dell'addizione di altre sostanze naturali, non vi è identità tra il materiale in ingresso e quello in uscita.

A sua volta la nozione di utilizzazione agronomica, fornita dal legislatore all'articolo 74, comma 1, lettera p) del d.lgs. 152/2006 e dal d.m. 7 aprile 2006, risulta molto ampia, tale da ricomprendere anche le fasi di trattamento previste dal regolamento regionale n. 10/R/2007, finalizzate a favorire l'impiego agronomico delle medesime sostanze, tra cui l'utilizzo del digestato a condizione, tuttavia, che l'attività di digestione anaerobica venga effettuata da un'azienda agricola oppure da un consorzio o altra forma associativa di aziende agricole e il digestato venga infine destinato all'utilizzo agronomico.

Con la presente deliberazione la Giunta regionale intende quindi dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2 bis, del regolamento regionale 10/R/2007, stabilendo le condizioni e le modalità in base alle quali il materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e altre sostanze naturali è assimilabile all'effluente zootecnico ai fini dell'utilizzo agronomico disciplinato dall'articolo 112 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa attuativa statale e regionale.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale

visto l'art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

visto il decreto ministeriale 7 aprile 2006;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R;

con voto unanime espresso nei modi di legge;

delibera

di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l'Allegato recante "Condizioni e modalità per l'utilizzazione agronomica di materiali derivanti dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e altre sostanze naturali provenienti da attività agricola" costituente parte integrante della presente deliberazione e contenente disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE