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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 08


Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2009, n. 58−10762

Modifica della DGR 24 novembre 1997, n. 27−23223 relativa all'assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di programma.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

− che il paragrafo 7.1 dell'art. 7 dell'allegato della DGR 24 novembre 1997, n. 27−23223 è sostituito dal seguente:

"La stipula dell'Accordo di programma presuppone l'esistenza di atti di programmazione degli enti stipulanti, deliberati nel rispetto dei rispettivi ordinamenti.

Gli schemi degli Accordi di programma che prevedono oneri a carico della Regione sono approvati, prima della sottoscrizione da parte del Presidente e su proposta del medesimo, dalla Giunta regionale con proprio provvedimento che contestualmente individua la copertura finanziaria apportando le necessarie variazioni ai bilanci regionali annuale e pluriennale mediante l'istituzione e/o il finanziamento di appositi capitoli assegnati alla struttura amministrativa competente per materia. Gli estremi di tali capitoli ed il rispettivo stanziamento sui bilanci annuale e pluriennale sono indicati nel testo definitivo degli Accordi.

Con lo stesso provvedimento di cui sopra si provvede ad apportare le necessarie variazioni al programma operativo di cui all'art. 7 della l.r. n. 7/2001";

− di demandare alla Direzione Programmazione Strategica, politiche territoriali ed edilizia, d'intesa con la Direzione Risorse Finanziarie e con la Struttura speciale Controllo di gestione, tutti gli adempimenti relativi alla programmazione delle risorse finanziarie ed al coordinamento delle procedure relative agli Accordi di programma;

− di portare a conoscenza della presente modifica le strutture organizzative regionali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del DPGR n. 8/R/2002.

(omissis)