Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 08


Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2009, n. 11−10811

Costituzione Gruppo di lavoro regionale previsto dall'Intesa Istituzionale n. 7/CU del 28.1.2009, concernente indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilita' di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici. Modifica della D.G.R. n. 123−10441 del 22/12/2008.

A relazione degli Assessori Artesio, Pentenero, Ricca, Sibille:

In data 28 gennaio 2009, in sede di Conferenza Unificata, è stato approvata l'Intesa Istituzionale n. 7/CU concernente indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici. L'Intesa, quindi pubblicata sulla G.U. del 10/02/2009, prevede, tra l'altro, che siano effettuati sopralluoghi presso tutti gli edifici sede di scuole pubbliche (statali e comunali) di ogni ordine e grado, diretti all'individuazione di situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di impianti ed elementi di carattere strutturale.

Operativamente, in ciascuna Regione − entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'Intesa− deve essere istituito un Gruppo di lavoro composto dalla Regione stessa, che ne è anche coordinatrice, e dalle rappresentanze del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, dell'Ufficio scolastico regionale, dell'ANCI, dell'UNCEM e dell'UPI.

Il Gruppo di lavoro ha il compito di istituire, nei successivi 15 giorni, le squadre tecniche che dovranno effettuare i sopralluoghi negli edifici scolastici di cui sopra. Ciascuna squadra tecnica sarà composta da due unità, una appartenente al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, l'altra appartenente a personale in servizio presso gli enti locali in relazione agli ambiti territoriali e alle tipologie di istituto scolastico ed in possesso dei necessari requisiti di qualificazione tecnica Le squadre saranno coadiuvate presso ciascun plesso scolastico dal responsabile per la sicurezza, previsione e prevenzione della scuola.

Qualora, entro 40 giorni dalla pubblicazione dell'Intesa non siano stati ancora istituiti i gruppi di lavoro, le squadre tecniche, ovvero intraprese le attività di monitoraggio, il Prefetto territorialmente competente provvederà ad assicurarne l'istituzione e/o l'avvio; la prosecuzione delle attività susseguenti all'eventuale intervento prefettizio continuerà, successivamente, ad essere garantita dal Gruppo di lavoro regionale.

Sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca redigerà una prima lista delle priorità per i sopralluoghi basata sui seguenti indicatori: vetustà, zona sismica, tipologia edilizia, stato di manutenzione, completezza delle certificazioni rilevanti, presenza di elementi non strutturali potenzialmente pericolosi.

La Regione Piemonte, con D.G.R. 123−10441 del 22.12.2008, aveva assunto i primi provvedimenti in materia di sicurezza negli edifici scolastici, a seguito di quanto accaduto presso l'edificio scolastico sede del Liceo Scientifico "Darwin" di Rivoli. Nella D.G.R. sopra citata si prevedeva, tra l'altro:

Rilevato che occorre procedere alla istituzione del Gruppo di lavoro previsto dall'Intesa Istituzionale sopra indicata, assegnandone il coordinamento all'Assessore Regionale all'Istruzione e Formazione Professionale, che sarà supportata nelle necessarie attività dalle seguenti strutture regionali: Direzione Istruzione, formazione professionale e lavoro, Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Direzione Sanità, ciascuna per quanto di competenza, nonché dal Politecnico di Torino;

considerato che il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta, l'Ufficio scolastico regionale, l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI sono stati opportunamente contattati, in relazione alla loro partecipazione alle attività del Gruppo di lavoro;

considerato che le finalità e gli obiettivi che si proponeva la Regione Piemonte con la D.G.R. 123−10441 del 22.12.2008 sono i medesimi dell'iniziativa nazionale prevista dall'Intesa Istituzionale;

rilevato che gli enti individuati dalla Regione Piemonte per la costituzione del Tavolo tecnico sono coinvolti a vario titolo nelle attività previste dall'Intesa Istituzionale, o in quelle direttamente conseguenti;

rilevato che il Tavolo tecnico non è stato ancora formalmente costituito e che le attività previste non sono ancora state avviate;

tenuto conto che le attività del Gruppo di lavoro previsto dall'Intesa Istituzionale sono analoghe alle attività che dovrebbe svolgere il Tavolo tecnico;

ritenuto quindi,di non procedere alla costituzione del Tavolo tecnico e di espungere dal dispositivo della D.G.R. 123−10441 del 22.12.2008 il primo paragrafo, da "di istituire…." a "…le rispettive Fondazioni";

ritenuto, altresì, di procedere all'istituzione del Gruppo di lavoro previsto dall'Intesa Istituzionale n. 7/CU del 28.1.2009, come di seguito indicato:

Regione Piemonte (coordinatrice), Provveditorato interregionale alle opere pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta, Ufficio scolastico regionale, ANCI, UNCEM, UPI;

visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

vista la L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la L.R. 28/2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa".

vista la L. 23/96 " Norme in materia di edilizia scolastica"

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

per le motivazioni illustrate in premessa,

Regione Piemonte (coordinatrice), Provveditorato interregionale alle opere pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta, Ufficio scolastico regionale, ANCI, UNCEM, UPI;

Avverso alla presente deliberazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta giorni) dalla data di avvenuta notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)