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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 08


Codice DB1106
D.D. 19 febbraio 2009, n. 95

Applicazione in provincia di Cuneo del D.M. 10.09.1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica".

Il D.M. 10.IX.1999 n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica" impone l'adozione di idonee misure di profilassi nei confronti di questa batteriosi e prevede, tra l'altro, che debbano essere i Servizi Fitosanitari regionali ad individuare i focolai, ad istituire una zona di sicurezza del raggio di almeno un chilometro attorno al focolaio accertato, all'interno della quale imporre dei divieti inerenti il trasporto e la messa a dimora di piante ospiti di E. amylovora, nonché a determinare i periodi a rischio e le aree interessate al divieto di movimentazione degli alveari.

La D.C.R. n. 442−14210 del 30 settembre 1997 prevede che al Settore Fitosanitario regionale competa, tra l'altro, il coordinamento degli interventi correlati all'attuazione della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e internazionale nel campo fitosanitario.

Il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" definisce, tra l'altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali, attribuendo a questi ultimi anche l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione, per tali zone, di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

Lo stesso D.lgs, nell'Allegato II, parte A sezione 2 e parte B nonché nell'Allegato IV, parte B, punti 21 e 21.3, prevede specifici divieti per l'introduzione e la diffusione sul territorio comunitario di determinati vegetali o prodotti vegetali se contaminati da E. amylovora e misure inerenti la movimentazione degli alveari.

La D.G.R. n. 38−2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 12 (ora Direzione 11) − Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

Sul finire della stagione vegetativa 2008 in provincia di Cuneo, nel comune di Centallo, in due frutteti contigui di pero sono state riscontrate infezioni di colpo di fuoco batterico delle rosacee (E. amylovora). Nei focolai sono state attuate le misure obbligatorie di eradicazione del batterio.

La malattia risulta particolarmente pericolosa per le coltivazioni di pero e di melo ed in Italia ha già causato danni molto rilevanti, in particolare nei pereti emiliani e nei meleti altoatesini. Occorre pertanto adottare tutte le misure necessarie ad impedirne l'introduzione in altre zone, tenendo conto dei più importanti mezzi di diffusione del batterio.

La principale fonte di diffusione della malattia, soprattutto a lunga distanza, è il commercio di specie sensibili, specialmente quelle ornamentali, sulle quali la sintomatologia risulta piuttosto atipica.

Nella diffusione a breve distanza del patogeno un ruolo di rilievo è svolto invece dalle api le quali, dopo aver bottinato sui fiori delle piante infette, visitano quelli delle piante sane, infettandole; a tale proposito il D.P.R. 8.II.1954 n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria" all'art. 154 individua in almeno 3 Km. il raggio di volo delle api stesse.

Di conseguenza è necessario procedere alla istituzione delle zone di sicurezza attorno ai focolai contigui accertati, all'interno delle quali regolamentare il trasporto e la messa a dimora di piante ospiti di E. amylovora nonché la movimentazione degli alveari.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01;

determina

− di istituire, in provincia di Cuneo, una zona di sicurezza per la movimentazione delle piante sensibili (ZSP), ai sensi dell'art. 5 del D.M. 10.IX.1999 n. 356, interessante parte dei Comuni di Centallo, Cuneo e Tarantasca (zona con raggio di 1,2 Km. dalle coordinate UTM−ED50 385282E 4927438N) ed individuata nell'allegato n. 1 della presente determinazione per farne parte integrante;

In caso di mancata risposta da parte del Settore Fitosanitario regionale entro trenta giorni, si applica la norma del silenzio assenso;

Per le violazioni alle sopraccitate disposizioni, verranno adottate le sanzioni previste dall'art. 54 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale ai sensi dell'art. 15 del D.M n. 356 del 10/09/1999.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Direttore
Gianfranco Corgiat Loia

Allegato

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