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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07


Circolare della Presidente della Giunta Regionale 16 febbraio 2009, n. 1/RIC/AMB.

Precisazioni in ordine al dissenso qualificato espresso in conferenza dei servizi nell'ambito del procedimento di autorizzazione previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Alle Amministrazioni provinciali

All'U.P.P.

All'ANCI

Associazione regionale del Piemonte

All'ANPCI

All'UNCEM

Delegazione regionale del Piemonte

Alla LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI

Alla Consulta Unitaria dei Piccoli Comuni del Piemonte

All'ARPA

Alle AASSLL

Alle Direzioni regionali

LORO SEDI

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nel recepire la direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, persegue tra i suoi obiettivi quello di razionalizzare e semplificare le procedure autorizzative introducendo, all'articolo 12, un procedimento unico, da concludersi entro 180 giorni, nel rispetto dei principi e con le modalità stabilite dalla legge 241/1990 e s.m.i.

Tale disposizione, come modificata dall'articolo 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), al comma 4 stabilisce che "in caso di dissenso, purché non sia quello espresso da un'amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, o del patrimonio storico artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale […]".

L'inserimento di tale previsione ha sollevato alcune problematiche di coordinamento con i principi generali sanciti dalla legge 241/1990 e s.m.i., quali:

  1. l'individuazione dei casi di dissenso cui intende riferirsi l'articolo 12, ossia se il dissenso debba essere inteso in senso "generico" ovvero come dissenso qualificato previsto dall'articolo 14 quater della l. 241/1990;
  2. l'individuazione del soggetto legittimato ad investire la Giunta regionale della decisione;
  3. le modalità attuative della norma.

Per quanto riguarda il primo punto, il dissenso cui si riferisce l'art. 12, comma 4, non può che intendersi come dissenso qualificato, espresso cioè da un'amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale o del patrimonio storico artistico.

Questa interpretazione discende dalla ratio ispiratrice del d.lgs. 387/2003, nonché dalla disposizione inserita dalla Legge finanziaria per il 2008 che, nell'ottica di una maggiore semplificazione, individua la Giunta regionale, anziché la Conferenza Unificata, come sede di composizione delle posizioni confliggenti, circoscrivendo l'applicazione della regola generale di cui all'art. 14 quater della legge 241/90 e s.m.i. ai casi di dissenso qualificato espresso da un'amministrazione statale.

In relazione al secondo punto, si ritiene che il soggetto legittimato ad investire la Giunta regionale della decisione sia la Provincia procedente, ente competente a valutare la sussistenza di un dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela di un interesse qualificato e ad adottare i conseguenti atti propulsivi del procedimento.

Poiché è da ritenersi che la decisione dell'organo regionale consista nella valutazione e nel bilanciamento degli interessi coinvolti nel procedimento, è necessario che la Provincia stessa assuma la determinazione dalla quale emergano le posizioni confliggenti espresse dai vari soggetti partecipanti alla conferenza.

A questo proposito, vale la pena soffermarsi su una questione di portata più generale, strettamente connessa a quelle precedenti, volta a stabilire se il dissenso espresso unicamente dall'Amministrazione procedente costituisca anch'esso ipotesi di rimessione della decisione alla Giunta regionale, ovvero se la competenza a concludere in questo caso il procedimento autorizzativo rimanga incardinata presso la Provincia competente.

Va preliminarmente osservato che ai sensi dell'articolo 14 quater l. 241/90, il dissenso espresso dall'Amministrazione partecipante nell'ambito della conferenza deve essere motivato e contenere le indicazioni idonee al suo superamento.

Nel caso di dissenso qualificato, la decisione è adottata da una Amministrazione diversa da quelle che hanno partecipato alla conferenza. Il tenore della norma non sembra consentire alternative differenti in considerazione del carattere sensibile dell'interesse tutelato, anche nel caso in cui il dissenso sia manifestato unicamente dall'Amministrazione procedente.

Pertanto la possibilità per quest'ultima di concludere il procedimento secondo il criterio delle posizioni prevalenti, riferito al tipo e all'importanza delle attribuzioni di ciascuna Amministrazione con riferimento alla questione in oggetto, risulta limitata ai casi di dissenso non qualificato.

Per quanto riguarda, infine, le modalità attuative della norma si evidenzia la necessità che la Provincia istruisca in modo completo ed esaustivo il procedimento, acquisendo tutti i pareri dei soggetti invitati, e trasmetta alla Giunta regionale i verbali della conferenza di servizi e la determinazione motivata di rimessione della decisione da cui emergano le posizioni confliggenti tra i vari soggetti partecipanti, nonché se del caso la documentazione progettuale.

La Giunta regionale, investita della questione, adotterà l'atto conclusivo del procedimento unico avviato ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, che costituisce, ove positivo, autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile oggetto della richiesta.

Al fine di consentire la diffusione della presente circolare, si invitano le associazioni rappresentative degli Enti Locali a garantirne la conoscenza presso gli enti associati.

Mercedes Bresso

Visto:

l'Assessore all'Università, ricerca, politiche per l'innovazione

Andrea Bairati

l'Assessore all'Ambiente, parchi e aree protette, promozione del risparmio energetico

Nicola De Ruggiero

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