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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07


Codice DB04007DB0402
D.D. 19 gennaio 2009, n. 026/0005

Rinnovo convenzione con la RAI per la realizzazione del televideo regionale per l'anno 2009 − impegno di spesa di € 21.600,00 sul cap. 13040, art. 5 − esercizio finanziario 2009.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

  1. di autorizzare − per le motivazioni espresse in premessa − il rinnovo della convenzione, allegata alla presente determina per farne parte integrante, con la Rai per il 2009 per il Televideo regionale trasmesso sul canale satellitare della terza rete;
  2. di provvedere al pagamento anticipato delle fatture che la Rai provvederà ad emettere a gennaio e a luglio 2009;
  3. di impegnare, pertanto, la somma di € 21.600,00 sul Cap. 13040, art. 5 del Bilancio del Consiglio regionale per il 2009.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TELEVIDEO REGIONALE

Premesso che:

a) la Convenzione Ministero P.T./RAI − Radiotelevisione Italiana ed il decreto ministeriale del 4 agosto 1984 attribuiscono alla RAI la realizzazione del Televideo, che la RAI sta svolgendo a carattere sia nazionale che regionale;

b) L'Ente Consiglio Regionale del Piemonte

Via Alfieri, 15 − 10121 Torino

rappresentato dalla dottoressa Rita Marchiori − direttore della Comunicazione Istituzionale − nel prosieguo denominato l'Ente, ha tra i suoi obiettivi la realizzazione di progetti di informazione al cittadino sulle iniziative legate alle attività istituzionali svolte dall'Ente stesso e su servizi di pubblica utilità.

c) la RAI − Radiotelevisione Italiana, nel prosieguo denominata "Rai", nel quadro degli obiettivi intesi ad ampliare e migliorare i servizi prestati a favore della collettività, ha ravvisato l'opportunità di realizzare sul Televideo Regionale un apposito servizio informativo (nel prosieguo denominato "Servizio"), contenente le informazioni e i dati suindicati ed ha accertato che l'Ente è in grado di fornire gli apporti necessari;

d) la RAI svolge l'attività di promozione, commercializzazione ed editing del Televideo Regionale direttamente o tramite la societa' Mandragola Advertising S.r.l., nel prosieguo denominata "Mandragola", per incarico conferito alla stessa con atto del 28 febbraio 2002 e come precisato al successivo art.6.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1 Le premesse formano parte integrante del presente accordo e vengono qui integralmente confermate.

ART. 2 La RAI realizzerà sul Televideo Regionale della Regione Piemonte il Servizio di cui alla lettera c) delle premesse.

Il Servizio verrà trasmesso tutti i giorni, durante l'orario di trasmissione al pubblico, sulla Terza Rete Regionale della RAI dagli impianti trasmittenti operanti nella Regione stessa e potrà essere ricevuto dagli utenti di un televisore abilitato al teletext, situati nel territorio della Regione coperto dai suddetti impianti.

ART. 3 Le informazioni e i dati, di cui alla lettera c) delle premesse, saranno elaborati e forniti dall'Ente .

Le informazioni di cui sopra saranno contenute in n. 5 (cinque) fascicoli (pagine di indirizzo), costituito al massimo da sei sottopagine (videate).

In corso di vigenza del presente accordo, l'Ente potrà richiedere alla RAI l'attivazione di ulteriori fascicoli, fermo restando che eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo avranno valore solo se introdotte con apposito atto aggiuntivo scritto.

L'Ente si impegna ad aggiornare tempestivamente le informazioni di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 4 Resta inteso che l'Ente contatterà, tramite la Mandragola, laTestata Televideo, Largo Villy De Luca − Saxa Rubra − 00188 ROMA, al fine di fornire a quest'ultima i dati e il materiale editoriale.

Per la composizione e l'invio delle pagine al Televideo l'Ente utilizzerà un apposito 'terminale remoto" o posta elettronica, i cui oneri complessivi sono a carico dell'Ente stesso, che provvederà altresì a propria cura e spese al collegamento con l'impianto Televideo RAI.

ART. 5 Il Servizio verrà realizzato secondo uno schema concordato tra le parti per ciò che riguarda l'impostazione, gli indirizzi generali e l'articolazione dei dati e sarà inserito in un'area tematica dell'indice di Televideo che le parti individueranno di comune accordo.

La RAI si impegna a comunicare all'Ente, con congruo anticipo, ferma restando l'area tematica concordata, l'esatta collocazione del Servizio nel palinsesto del Televideo, nonche' le eventuali successive variazioni.

Le parti convengono che i dati immessi dovranno connotarsi come informazioni di servizio, di pubblica utilita' o essere strettamente legati alle attività istituzionali svolte dall'Ente e non dovranno contenere alcun elemento di carattere pubblicitario.

Resta comunque ferma la facoltà della RAI di apportare modifiche per necessita' redazionali, secondo quanto previsto al successivo art.6.

ART. 6 L'inserimento delle informazioni fornite dall'Ente nel sistema centrale di Televideo e l'attivita' di editing (controllo del contenuto dei dati forniti volto ad accertarne la liceità, la verosimiglianza e la forma della sintassi e della grammatica) verranno svolte dalla Mandragola, ferma restando la responsabilità editoriale della RAI.

ART. 7 La RAI fornirà all'Ente, tramite la Mandragola, qualsiasi informazione tecnica o di altra natura − ivi compresi eventuali materiali e software di comunicazione − necessarie per l'inserimento dei dati di cui al precedente art. 3 nel sistema centrale di Televideo e garantirà altresì, direttamente o indirettamente, la formazione iniziale del personale dell'Ente addetto alla gestione del Servizio.

ART. 8 L'Ente è responsabile per tutto ciò che attiene alla regolarità dell'inoltro dei dati nonché al contenuto degli stessi e fin da ora si impegna, in relazione a ciò, a manlevare la RAI ed a tenerla completamente indenne in caso di contestazione o protesta che qualunque terzo sollevi nei suoi confronti per qualsivoglia causa o titolo che non dipenda da errore e/o omissione della RAI stessa.

ART. 9 L'Ente riconosce alla RAI la piena facoltà di citare nella pagina di testa e/o di coda della rubrica che la stessa è realizzata con la partecipazione dell'Ente stesso.

Art. 10 L'Ente acquisisce la facoltà di utilizzare, non in esclusiva, i contenuti e le immagini del Servizio per propri fini istituzionali (divulgativi, promozionali e didattici), in ogni caso per fini non commerciali.

Tutti i diritti esclusivi di utilizzazione e sfruttamento del Servizio, in Italia e all'estero, in qualsiasi sede, forma e modo, e con qualsiasi mezzo e senza limiti di alcun genere, nonché i relativi proventi, apparterranno alla RAI.

ART. 11 L'Ente garantisce (imponendo lo stesso vincolo a quanti a qualsivoglia titolo collaborino agli adempimenti di propria competenza) la massima riservatezza su informazioni, materiali, metodologie, ecc. che verranno forniti dalla RAI in esecuzione di quanto previsto dal presente accordo e si impegna a non farne uso per fini diversi da quelli definiti e concordati.

ART. 12 Per tutto quanto convenuto con il presente accordo, L'Ente verserà alla RAI, con le modalità indicate all'art. 13, un importo di Euro 18.000,00 (diciottomila/00), oltre IVA.

ART. 13 L'Ente provvederà al pagamento di quanto dovuto, di cui al precedente art. 12, con bonifico intestato a "RAI Radiotelevisione Italiana, Via Cernaia 33, Torino" BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, SEDE DI TORINO.

L'importo di cui sopra sarà corrisposto dall'Ente dietro presentazione di fatture redatte in conformità alla normativa vigente con le seguenti modalità:

il 50% del corrispettivo dovuto entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura che verrà emessa alla data di attivazione del servizio;

la restante quota a saldo entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura che verrà emessa dopo 6 mesi dalla data di attivazione del servizio.

Le due fatture saranno intestate e trasmesse dalla RAI a Direzione Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale del Piemonte.

Il termine di 30 giorni per il pagamento delle suddette fatture si intende per la RAI essenziale. In caso di ritardo sostanziale nei pagamenti, la RAI, dopo i relativi solleciti, si riserva di addebitare gli interessi passivi calcolati nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti.

ART. 14 Il presente accordo ha validità annuale, a partire dal 01/01/2009 al 31/12/2009. Alla scadenza potrà essere rinnovato sulla base delle nuove intese intercorse tra le parti e che le parti stesse provvederanno ad avviare entro i due mesi precedenti la scadenza.

Resta ferma la possibilità di risoluzione anticipata del contratto da parte della RAI qualora sia modificato l'attuale assetto legislativo in materia di telecomunicazioni.

ART. 15 Né il presente accordo né i diritti da esso derivanti potranno essere ceduti a terzi in qualsiasi forma, modo o titolo, in tutto o in parte.

ART. 16 In nessun caso il presente accordo potrà essere considerato tale da costituire un rapporto di associazione di qualsivoglia natura tra la RAI e l'Ente.

In nessun caso una parte contraente potrà essere ritenuta responsabile per le obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente accordo.

Tale disposizione è essenziale ai fini del presente accordo.

ART. 17 Il presente accordo, avendo per oggetto prestazioni di servizio soggette all'imposta sul valore aggiunto, sarà' registrato solo in caso d'uso con pagamento del tributo di registro in misura fissa, per il combinato disposto degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. n. 131/86 e dell'art.1 punto b) dell'allegato A − tariffa, parte seconda dello stesso decreto, a cura e spese della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

ART. 18 Per ogni controversia derivante dagli accordi di cui alla presente sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Per la RAI Radiotelevisione Italiana

Per l'Ente − timbro e firma

Dr.ssa Rita Marchiori

Con espressa approvazione delle clausole riportate ai punti 8, 11, 13, 14, 15, 16 2º comma, 18.

Per l'Ente − timbro e firma

Dr.ssa Rita Marchiori