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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07


Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2009, n. 31−10794

Procedura ex art. 12 l.r. n. 40/1998 − Giudizio di compatibilita' ambientale relativo al progetto "centro commerciale tipologia G−CC1" localizzato nel comune di Leini' (TO), in via Torino 182, presentato dalla societa' DOME ITALIA Srl − Tipologia B1.17 − Pos. 6/VAL/2008.

A relazione degli Assessori De Ruggiero, Ricca:

Premesso che:

in data 14 maggio 2008 la Società Dome Italia Srl, con sede in Torino, via Assarotti n. 10, ha presentato al Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della Legge Regionale del 14.12.1998, n. 40 e s.m.i., "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" (L.R. 40/1998), allegando la documentazione prevista dal medesimo comma, relativamente al progetto "Centro commerciale tipologia G−CC1", localizzato nel comune di Leinì in Provincia di Torino, via Torino 182, nel sito già occupato dalle Officine Revelli Metallik, industria metalmeccanica ora in disuso.

Il progetto per la realizzazione del centro commerciale classico di tipologia G−CC1 è stato accolto dalla Conferenza dei Servizi con Delibera prot. n. 22/17.1 del 28 giugno 2004, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo del 31.03.1998, n. 114 (D.Lgs. 114/1998).

Le opere in progetto sono costituite dalla realizzazione di un centro commerciale della tipologia G−CC1 con superficie totale di vendita di mq 5.050, di cui mq. 4.250 per grande struttura alimentare e non alimentare G−SM1, mq. 800 per 20 esercizi di vicinato con superficie inferiore a 250 mq e con superficie complessiva di mq. 10.306 (comprensiva di gallerie, servizi, attività paracommerciali).

Il centro commerciale, ubicato nell'area dello stabilimento sede delle Officine Revelli Metallik, che verrà demolito, sarà completato dalla realizzazione di alcune opere di adeguamento della rete viaria circostante ed in particolare la realizzazione di rotatorie lungo via Agnelli, tra la SP 267 e strada Fantasia, tra strada Goretta e via Goretta e relativi adeguamenti.

Il progetto presentato rientra nella categoria progettuale n. 17 dell'Allegato B1 della l.r. 40/1998 "costruzione di centri commerciali, classificati classici o sequenziali e di grandi strutture di vendita di cui all'allegato A alla DCR 29.10.1999, n. 563−13414 e s.m.i." .

Il proponente ha richiesto direttamente l'avvio del procedimento per la fase di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 12 della L.R. 40/98, sebbene l'intervento rientri tra quelli da sottoporre a verifica della procedura di VIA ex art. 10 della L.R. 40/98.

La richiesta nasce dal fatto che nel corso della procedura per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa ex d.lgs. n. 114/98 e come contenuto nella Deliberazione della Conferenza dei servizi prot. n. 22/17.1 del 28.06.2004, la Società Rho 88 Spa, con nota del 3.5.2004, ha espressamente richiesto di sottoporre il progetto alla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale, motivando la domanda sul fatto che la struttura commerciale insiste su un sito industriale che necessita di verifiche approfondite per eventuali interventi di bonifica ed infrastrutturazione viabilistica e funzionale, obbligatoria e vincolante ai fini dell'attivazione del centro commerciale.

Contestualmente alla domanda, il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "La Stampa" in data 14 maggio 2008 ed agli ulteriori adempimenti prescritti dall'art. 12, determinando così l'avvio del procedimento.

Il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21−27037 del 12.04.1999, come previsto dall'art. 7 comma 3 della L.R. n. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche delle opere, ha individuato con nota prot. n. 12195/DA10.02 del 22 maggio 2008 la Direzione regionale Turismo Commercio e Sport, ora Commercio, Sicurezza e Polizia Locale, quale struttura responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali coinvolte ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria;

la Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale ha quindi provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 5 giugno 2008 e del conseguente avvio del procedimento inerente la fase di valutazione della procedura di VIA, individuando il relativo responsabile ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990.

Considerato che ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. 40/1998 è sottoposto alla procedura di VIA, secondo i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi necessari ai fini dell'attivazione del centro commerciale e pertanto, il progetto complessivo sottoposto a VIA consta di tutte le seguenti opere:

preso atto che:

il responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della L.R. n. 40/1998, ha avviato la Conferenza dei Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati di cui all'art. 9 della medesima legge;

a seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico entro i termini prescritti;

in data 9 giugno 2008 si è tenuta la prima riunione della conferenza dei servizi, nella quale il proponente è stato invitato ad illustrare le caratteristiche del progetto;

in data 18 giugno 2008 si è tenuta la prima riunione dell'Organo tecnico, nella quale i rappresentanti delle Direzioni della Regione Piemonte hanno espresso le prime osservazioni relative al progetto presentato ed è stata concordata la necessità di effettuare un sopralluogo;

in data 27 giugno 2008 si è tenuto il sopralluogo, di cui al verbale prot. n. 13039/DA1701 del 9.07.08.Con il supporto tecnico di alcuni progettisti incaricati dalla Società è stato visitato l'interno del fabbricato che dovrà essere demolito e l'area esterna, con particolare riguardo all'area retrostante. E' stata segnalata in maniera puntuale la futura collocazione delle aree a parcheggio, dell'area verde che fungerà da cerniera con l'ipotizzabile insediamento residenziale limitrofo e della nuova dislocazione viabilistica, degli accessi e delle aree di manovra. E' stata presa visione dei campioni dei carotaggi effettuati per l'analisi del sottosuolo. E' stato visionato il rio Borrone e preso atto dell'ipotesi di deviazione del sedime.

Le risultanze del sopralluogo sono state affrontate e discusse nella riunione dell'Organo tecnico del 14 luglio 2008. E' emersa la necessità di approfondire taluni aspetti progettuali ed ambientali che presentavano delle criticità. Si è pertanto stabilito di richiedere formalmente, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della L.R. 40/1998, delle integrazioni alla documentazione progettuale presentata al fine di poter pervenire ad un'esaustiva valutazione degli impatti riconducibili alla realizzazione dell'opera e, di conseguenza, potersi compiutamente esprimere sulla sua compatibilità ambientale;

Le integrazioni sono state richieste con nota prot. n. 15867/DA1701 del 14 agosto 2008, che ha concesso 90 giorni per la trasmissione della documentazione integrativa da parte del proponente.

In data 21 novembre 2008 (prot. n. 25970) il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e l'iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la sua conclusione; la documentazione integrativa trasmessa contiene gli elaborati necessari ad approfondire i seguenti argomenti:

Nel corso della conferenza dei servizi del 16 gennaio 2009 il proponente ha illustrato puntualmente ai partecipanti alla conferenza le integrazioni di cui sopra, che hanno comportato le seguenti variazioni del progetto:

Il responsabile del procedimento ha ritenuto di non procedere alla pubblicazione delle integrazioni presentate in quanto le stesse non determinano modifiche sostanziali al progetto.

La conferenza dei servizi del 16 gennaio 2009, nel corso della quale sono state espresse sia le valutazioni dei partecipanti sulla documentazione progettuale acquisita nel corso di tutto l'iter procedimentale, sia le prescrizioni ritenute necessarie per ridurre il più possibile l'impatto ambientale della struttura insedianda. In particolare, sono state valutate positivamente dal punto di vista della compatibilità ambientale il progetto depositato e le modifiche non sostanziali apportate con le integrazioni. Inoltre si da atto che il progetto per il corretto dimensionamento degli impianti tecnologici è subordinato alla risposta da parte dell'ente gestore del servizio di teleriscaldamento circa la possibilità di allacciamento dell'insediamento commerciale quale utenza di tale servizio.

E' stato concordato come congruo un periodo di 180 giorni dalla data di approvazione del presente atto per l'approvazione da parte del Consiglio comunale di Leinì dello strumento urbanistico esecutivo che recepisce la proposta progettuale in esame.

Durante l'iter procedimentale, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 12 e 13 della L.R. 40/1998, sono stati acquisiti agli atti i seguenti formali pareri e contributi tecnici dei soggetti interessati:

La sopraccitata Conferenza dei Servizi del 16 gennaio 2009, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'organo tecnico col supporto tecnico−scientifico dell'Arpa durante tutta l'istruttoria svolta, in base alle risultanze della precedente conferenza dei servizi, ha accolto favorevolmente e completamente la proposta progettuale presentata contestualmente alla domanda e le integrazioni trasmesse dal proponente in data 21 novembre 2008, prot. n. 25970, ed ha concordato che per la realizzazione dell'intervento in oggetto sussistano i presupposti per un giudizio di compatibilità ambientale favorevole, seppur condizionato a specifiche valutazioni e prescrizioni da parte della Giunta Regionale, che qui di seguito si dettagliano.

Verificato che:

Per quanto riguarda la coerenza dell'intervento rispetto agli indirizzi pianificatori:

L'intera area è soggetta a Piano Esecutivo Convenzionato, all'interno del quale le opere in progetto costituiscono l'ambito A. Il Pec non risulta ancora approvato.

Agli atti del settore non risultano pervenuti i nuovi criteri di cui all'art. 29 della D.C.R . n. 59−10831 del 24 marzo 2006 e non risulta che il comune di Leinì abbia già provveduto a sottoporre a progetto unitario di coordinamento la localizzazione L2 in esame.

Il comma 8 delle ulteriori disposizioni della D.C.R. . n. 59−10831 del 24 marzo 2006 prevede che nelle localizzazioni L2 riconosciute in vigenza delle precedenti normative sulla quali siano state rilasciate autorizzazioni, possono essere rilasciate nuove autorizzazioni commerciali solo dopo che il comune abbia approvato il Puc, tranne nel caso in cui i centri commerciali già autorizzati nelle localizzazioni abbiano superato positivamente la fase di verifica o la valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. n. 40/98. Pertanto nel caso in esame, il centro commerciale sequenziale − tipologia M−CC − opera connessa al progetto di realizzazione del centro commerciale, di competenza comunale e non ancora autorizzato, potrà ottenere le autorizzazioni commerciali solamente qualora verrà superata positivamente la fase di valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. n. 40/1998 in oggetto.

Per quanto riguarda gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dell'opera sono da ritenersi compatibili in relazione all'opera stessa e sono in ogni caso mitigabili con le precauzioni già previste dal progetto e dalle disposizioni del presente atto, in particolare:

Per quanto riguarda i benefici ambientali e territoriali, se ne otterranno dal cambio di destinazione d'uso dell'area di intervento, infatti:

Nel merito e nel dettaglio del progetto, ai fini della realizzazione ottimale delle opere, la validità del giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinata all'osservanza delle condizioni e prescrizioni, puntualmente dettagliate nel dispositivo del presente atto, in relazione alle seguenti componenti: viabilità, attività di cantiere, impatto acustico, impatto atmosferico, sicurezza, risparmio energetico, monitoraggi.

Preso atto inoltre che:

Rilevato che:

compete ai Comuni la verifica degli interventi di riqualificazione ecologica (sia quelli proposti nel progetto sia quelli prescritti), in particolare del rispetto di tutti i provvedimenti, le misure e le azioni da attuare per la riduzione delle emissioni atmosferiche contenuti nel Piano provinciale per il miglioramento progressivo dell'aria ambiente; in particolare, devono essere individuati provvedimenti che tendano a ridurre gradualmente, ma stabilmente, le percorrenze nei centri abitati, nonché a favorire l'ammodernamento del parco veicolare sia a livello pubblico che privato, a incentivare l'utilizzo dei mezzi a basso impatto ambientale, a favorire il trasporto collettivo dei privati e dei lavoratori, a razionalizzare, fluidificare e decongestionare la circolazione, sottoscrivendo anche, se ritenuto opportuno, degli accordi specifici col proponente.

Precisato che nel corso del presente procedimento, durante tutta l'istruttoria svolta, in base alle risultanze delle conferenze di servizi, i soggetti coinvolti secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 40/1998 hanno concordato sulle soluzioni viabilistiche presentate in progetto e hanno individuato le opportune azioni di mitigazione dell'impatto, che sono oggetto di prescrizione nel presente atto.

Vista la Direttiva 85/337/CEE e s.m.i.,

visto il d.p.r. 12.04.1996 e s.m.i.,

vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.,

visti i verbali delle conferenze dei servizi,

visti i pareri pervenuti ed acquisiti agli atti della conferenza dei servizi,

richiamati integralmente i contenuti della premessa,

richiamati integralmente i contenuti della Delibera della conferenza dei servizi, di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 114/98 e art. 3 della l.r. n. 28/99, prot. n. 22/17.1 del 28.06.2004, con cui è stato deliberato positivamente il rilascio dell'autorizzazione amministrativa commerciale per l'attivazione del centro commerciale classico con superficie di vendita pari a mq 5.050, subordinandola a prescrizioni.

Per tutto quanto sopra esposto e accogliendo le proposte dei relatori, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

− di condizionare, per le motivazioni espresse in premessa, l'efficacia del presente provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

  1. il Comune di Leinì deve approvare, entro 6 mesi dalla data di adozione della presente deliberazione il P.E.C., che recepisce la presente proposta progettuale e gli aspetti convenzionali contenuti nel presente atto;
  2. dismissione ai sensi art. 51 c. 1 lett. b) l.r. n. 56/77 s.m.i. della piazza pedonale e della viabilità di separazione tra i due centri commerciali, classico (già autorizzato) e sequenziale (autorizzando);
  3. il proponente deve fare richiesta di autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 26, comma 7 e seguenti, della L.R. 56/1977, subordinatamente all'approvazione del P.E.C., relativa all'ottenimento del Permesso di Costruire dell'insediamento commerciale;
  4. il centro commerciale è ubicato in prossimità di una zona residenziale, caratterizzata da una situazione di traffico e di mobilità già problematica che impone di considerare significativo qualsiasi ulteriore incremento del traffico dovuto al nuovo centro commerciale, soprattutto in relazione all'impatto acustico ed atmosferico; sarà cura del Comune di Leinì in accordo con l'azienda dei trasporti attuare tutte le misure necessarie a favorire l'utilizzo del trasporto collettivo, nonché la razionalizzazione, fluidificazione e decongestione della circolazione tramite anche l'apposizione della segnaletica stradale verticale già prevista dal proponente; inoltre in riferimento all'intersezione a rotatoria tra la S.P. n. 267, via Agnelli e via Leopardi sarà rivistala geometria del ramo su via Leopardi, in funzione delle fasce veicolari d'ingombro dinamico, in occasione della ristrutturazione della proprietà Ecolinea, segnalata dal proponente;
  5. VIABILITà: è necessario ottemperare a quanto segue:
  1. ATTIVITA' DI CANTIERE:
  1. IMPATTO ACUSTICO:
  1. IMPATTO ATMOSFERICO: Per non influire negativamente sulla qualità dell'aria occorrerà evitare congestione del traffico mediante l'adozione di una serie di provvedimenti finalizzati alla prevenzione e riduzione delle emissioni dovute al traffico (misure atte alla razionalizzazione, fluidificazione e decongestionamento della circolazione di cui si è accennato).
  2. SICUREZZA:
  1. RISPARMIO ENERGETICO: non essendo ancora giunta risposta da parte dell'Ente gestore del servizio di teleriscaldamento sulla possibilità di allacciamento del centro commerciale a tale servizio, si subordina il rilascio dell'autorizzazione regionale ex dell'art. 26 commi 7 e seguenti della L.R. n. 56/77 s.m.i. al completamento della documentazione progettuale con i progetti esecutivi degli impianti che saranno sottoposti all'esame da parte del competente settore di questa amministrazione.
  2. MONITORAGGI:

− di dare atto che dovranno essere acquisiti, secondo le modalità previste dalla normativa di settore vigente, gli atti autorizzatori e concessori, non ricompresi nel provvedimento in oggetto, relativi a:

− di richiamare completamente e integralmente i contenuti della Delibera della conferenza dei servizi, di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 114/98 e art. 3 della l.r. n. 28/99, prot. n. 22/17.1 del 28.06.2004, con cui è stato deliberato positivamente il rilascio dell'autorizzazione amministrativa commerciale per l'attivazione del centro commerciale classico con superficie di vendita pari a mq 5.050, subordinandola a prescrizioni.

− di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di tre anni dalla data del presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 9 della L.R. 40/1998, ed è condizionato all'ottemperanza, di tutte le prescrizioni sopra dettagliate, la cui realizzazione costituisce vincolo per la fase realizzativa e di esercizio dell'opera;

− di prendere atto dei pareri espressi e dei contributi formulati dai soggetti interessati in sede di Conferenza dei Servizi e di considerare acquisito l'assenso degli Enti, che regolarmente convocati, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell'ambito della Conferenza dei Servizi medesima;

− di stabilire altresì che il proponente comunichi all'Arpa competente per territorio la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo;

− di dare atto che ARPA provvederà, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 40/1998, ad assicurare il controllo delle condizioni previste per la realizzazione;

− di dare atto che alla Provincia di Torino spetta il controllo del rispetto della cronologia e del coordinamento delle opere di viabilità connesse alla realizzazione dei due centri commerciali.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l'Ufficio di deposito dell'Autorità competente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998.

(omissis)