Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n.
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Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2009, n. 31−10794
Procedura ex art. 12 l.r. n. 40/1998 − Giudizio di compatibilita' ambientale relativo al progetto "centro commerciale tipologia G−CC1" localizzato nel comune di Leini' (TO), in via Torino 182, presentato dalla societa' DOME ITALIA Srl − Tipologia B1.17 − Pos. 6/VAL/2008.
A relazione degli Assessori De Ruggiero, Ricca:
Premesso che:
in data 14 maggio 2008 la Società Dome Italia Srl, con sede in Torino, via Assarotti n. 10, ha presentato al Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della Legge Regionale del 14.12.1998, n. 40 e s.m.i., "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" (L.R. 40/1998), allegando la documentazione prevista dal medesimo comma, relativamente al progetto "Centro commerciale tipologia G−CC1", localizzato nel comune di Leinì in Provincia di Torino, via Torino 182, nel sito già occupato dalle Officine Revelli Metallik, industria metalmeccanica ora in disuso.
Il progetto per la realizzazione del centro commerciale classico di tipologia G−CC1 è stato accolto dalla Conferenza dei Servizi con Delibera prot. n. 22/17.1 del 28 giugno 2004, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo del 31.03.1998, n. 114 (D.Lgs. 114/1998).
Le opere in progetto sono costituite dalla realizzazione di un centro commerciale della tipologia G−CC1 con superficie totale di vendita di mq 5.050, di cui mq. 4.250 per grande struttura alimentare e non alimentare G−SM1, mq. 800 per 20 esercizi di vicinato con superficie inferiore a 250 mq e con superficie complessiva di mq. 10.306 (comprensiva di gallerie, servizi, attività paracommerciali).
Il centro commerciale, ubicato nell'area dello stabilimento sede delle Officine Revelli Metallik, che verrà demolito, sarà completato dalla realizzazione di alcune opere di adeguamento della rete viaria circostante ed in particolare la realizzazione di rotatorie lungo via Agnelli, tra la SP 267 e strada Fantasia, tra strada Goretta e via Goretta e relativi adeguamenti.
Il progetto presentato rientra nella categoria progettuale n. 17 dell'Allegato B1 della l.r. 40/1998 "costruzione di centri commerciali, classificati classici o sequenziali e di grandi strutture di vendita di cui all'allegato A alla DCR 29.10.1999, n. 563−13414 e s.m.i." .
Il proponente ha richiesto direttamente l'avvio del procedimento per la fase di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 12 della L.R. 40/98, sebbene l'intervento rientri tra quelli da sottoporre a verifica della procedura di VIA ex art. 10 della L.R. 40/98.
La richiesta nasce dal fatto che nel corso della procedura per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa ex d.lgs. n. 114/98 e come contenuto nella Deliberazione della Conferenza dei servizi prot. n. 22/17.1 del 28.06.2004, la Società Rho 88 Spa, con nota del 3.5.2004, ha espressamente richiesto di sottoporre il progetto alla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale, motivando la domanda sul fatto che la struttura commerciale insiste su un sito industriale che necessita di verifiche approfondite per eventuali interventi di bonifica ed infrastrutturazione viabilistica e funzionale, obbligatoria e vincolante ai fini dell'attivazione del centro commerciale.
Contestualmente alla domanda, il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "La Stampa" in data 14 maggio 2008 ed agli ulteriori adempimenti prescritti dall'art. 12, determinando così l'avvio del procedimento.
Il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21−27037 del 12.04.1999, come previsto dall'art. 7 comma 3 della L.R. n. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche delle opere, ha individuato con nota prot. n. 12195/DA10.02 del 22 maggio 2008 la Direzione regionale Turismo Commercio e Sport, ora Commercio, Sicurezza e Polizia Locale, quale struttura responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali coinvolte ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria;
la Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale ha quindi provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 5 giugno 2008 e del conseguente avvio del procedimento inerente la fase di valutazione della procedura di VIA, individuando il relativo responsabile ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990.
Considerato che ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. 40/1998 è sottoposto alla procedura di VIA, secondo i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi necessari ai fini dell'attivazione del centro commerciale e pertanto, il progetto complessivo sottoposto a VIA consta di tutte le seguenti opere:
- demolizione dei fabbricati esistenti sull'area;
- realizzazione di un centro commerciale classico (tipologia distributiva G−CC1) ubicato nel comune di Leinì (TO), via Torino 182, settore alimentare e non alimentare, con superficie di vendita pari a mq. 5.050 , avente le seguenti caratteristiche: una grande struttura alimentare e non alimentare (G−SM1) di mq 4.250, n. 20 esercizi di vicinato con superficie inferiore a mq 250 cadauno, per complessivi mq 800 (come da Delibera della Conferenza dei Servizi, prot. n. 22/17.1 del 28.06.2004);
- realizzazione di 2 fabbricati antistanti il centro commerciale classico per i quali si configura una futura destinazione commerciale (centro commerciale sequenziale), opera connessa all'opera principale di cui all'istanza. Il rilascio delle autorizzazioni amministrative ex d. lgs. n. 114/98 per il futuro centro commerciale sequenziale, composto dai due fabbricati, con superficie di vendita complessiva inferiore a 2.500 mq, è di competenza del Comune di Leinì;
- realizzazione della viabilità obbligatoria e funzionalmente connessa alla realizzazione dei due centri commerciali (classico e sequenziale):
- realizzazione di tre rotatorie lungo via Agnelli all'intersezione con strada Goretta/Torino, con via Valletta, con la S.P. 267; per la rotatoria all'incrocio tra la SP 267 e via Agnelli dovranno essere verificati gli innesti con la Provincia che dovrà rilasciare l'autorizzazione;
- adeguamento del tratto della S.P. 267 adiacente all'area di intervento;
- realizzazione del tratto di viabilità che si stacca dalla seconda intersezione a rotatoria di cui sopra per dirigersi a sud alle aree a parcheggio pubbliche previste a ovest dal PRGC;
- adeguamento della strada Goretta tra l'intersezione con via Agnelli a nord e con via Goretta a sud;
- realizzazione di una rotatoria tra strada Goretta e via Goretta;
- realizzazione dei parcheggi e degli accessi come previsti nelle integrazioni presentate in data 21 novembre 2008;
- realizzazione della rotatoria tra la S.P. 267 e strada Fantasia; in caso di mancata realizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, dimensione ed innesti dovranno essere progettati secondo le indicazioni della Provincia che dovrà rilasciare l'autorizzazione;
- rispetto degli standard minimi di sicurezza e funzionalità che saranno definiti dalla Provincia, in particolare per quanto riguarda le intersezioni tra le strade locali e quelle di primaria importanza che attraversano la zona, per il caso in cui strade attualmente non previste vengano in futuro realizzate sulle aree adiacenti il lotto di intervento;
- le opere di mitigazione e compensazione proposte.
preso atto che:
il responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della L.R. n. 40/1998, ha avviato la Conferenza dei Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati di cui all'art. 9 della medesima legge;
a seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico entro i termini prescritti;
in data 9 giugno 2008 si è tenuta la prima riunione della conferenza dei servizi, nella quale il proponente è stato invitato ad illustrare le caratteristiche del progetto;
in data 18 giugno 2008 si è tenuta la prima riunione dell'Organo tecnico, nella quale i rappresentanti delle Direzioni della Regione Piemonte hanno espresso le prime osservazioni relative al progetto presentato ed è stata concordata la necessità di effettuare un sopralluogo;
in data 27 giugno 2008 si è tenuto il sopralluogo, di cui al verbale prot. n. 13039/DA1701 del 9.07.08.Con il supporto tecnico di alcuni progettisti incaricati dalla Società è stato visitato l'interno del fabbricato che dovrà essere demolito e l'area esterna, con particolare riguardo all'area retrostante. E' stata segnalata in maniera puntuale la futura collocazione delle aree a parcheggio, dell'area verde che fungerà da cerniera con l'ipotizzabile insediamento residenziale limitrofo e della nuova dislocazione viabilistica, degli accessi e delle aree di manovra. E' stata presa visione dei campioni dei carotaggi effettuati per l'analisi del sottosuolo. E' stato visionato il rio Borrone e preso atto dell'ipotesi di deviazione del sedime.
Le risultanze del sopralluogo sono state affrontate e discusse nella riunione dell'Organo tecnico del 14 luglio 2008. E' emersa la necessità di approfondire taluni aspetti progettuali ed ambientali che presentavano delle criticità. Si è pertanto stabilito di richiedere formalmente, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della L.R. 40/1998, delle integrazioni alla documentazione progettuale presentata al fine di poter pervenire ad un'esaustiva valutazione degli impatti riconducibili alla realizzazione dell'opera e, di conseguenza, potersi compiutamente esprimere sulla sua compatibilità ambientale;
Le integrazioni sono state richieste con nota prot. n. 15867/DA1701 del 14 agosto 2008, che ha concesso 90 giorni per la trasmissione della documentazione integrativa da parte del proponente.
In data 21 novembre 2008 (prot. n. 25970) il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e l'iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la sua conclusione; la documentazione integrativa trasmessa contiene gli elaborati necessari ad approfondire i seguenti argomenti:
- Quadro programmatico: pianificazione della destinazione d'uso in relazione alla coerenza tra la previsione progettuale e gli strumenti urbanistici vigenti e di futura approvazione (Pec ambiti A e B e Puc sulla localizzazione L2)
- Quadro progettuale:
- suolo e sottosuolo: bilancio degli inerti e caratterizzazione dello stato di contaminazione del sito;
- caratteristiche degli insediamenti commerciali nell'ambito del lotto di intervento: conformità del progetto a quanto previsto dall'art. 6 della D.C.R. n. 59−10831 del 24 marzo 2006;
- sistemazioni a verde, acque superficiali e approvvigionamenti idrici: progettazione del sistema di recupero e riutilizzo delle acque di pioggia, in particolare: fabbisogno delle acque di lavaggio e di irrigazione modulato stagionalmente, dimensionamento del consumo idrico connesso alle sistemazioni verdi, capacità di recapito nel rio Borrone e in fognatura, funzionalità del laghetto;
- energia: chiarimenti riguardo le fonti di approvvigionamento;
- traffico: impatto indotto dalla trasformazione del blocco terziario in commerciale;
- rumore: alternative progettuali e scenario futuro determinato dal completamento degli interventi urbanistici previsti.
- Quadro ambientale:
- emissioni in atmosfera: gestione del cantiere unico per le operazioni di demolizione e preparazione dei sedimi sull'intera area di proprietà;
- ecosistemi: funzionalità ambientale del rio Borrone, fascia arbustiva−arborea spondale e demanialità del sedime del rio;
- industrie a rischio: fasce di rispetto dei centri di pericolo individuati dalla Ditta Seici, piano di emergenza;
- viabilità: studio di impatto viabilistico aggiornato alle nuove previsioni di progetto, previsione di adeguate corsie di accelerazione e decelerazione.
Nel corso della conferenza dei servizi del 16 gennaio 2009 il proponente ha illustrato puntualmente ai partecipanti alla conferenza le integrazioni di cui sopra, che hanno comportato le seguenti variazioni del progetto:
- Eliminazione del laghetto per motivi di sicurezza e di oneri di gestione e contestuale sostituzione con area verde adibita a gioco bimbi;
- Migliore connessione e funzionalità dell'area pedonale pubblica centrale con la viabilità principale.
Il responsabile del procedimento ha ritenuto di non procedere alla pubblicazione delle integrazioni presentate in quanto le stesse non determinano modifiche sostanziali al progetto.
La conferenza dei servizi del 16 gennaio 2009, nel corso della quale sono state espresse sia le valutazioni dei partecipanti sulla documentazione progettuale acquisita nel corso di tutto l'iter procedimentale, sia le prescrizioni ritenute necessarie per ridurre il più possibile l'impatto ambientale della struttura insedianda. In particolare, sono state valutate positivamente dal punto di vista della compatibilità ambientale il progetto depositato e le modifiche non sostanziali apportate con le integrazioni. Inoltre si da atto che il progetto per il corretto dimensionamento degli impianti tecnologici è subordinato alla risposta da parte dell'ente gestore del servizio di teleriscaldamento circa la possibilità di allacciamento dell'insediamento commerciale quale utenza di tale servizio.
E' stato concordato come congruo un periodo di 180 giorni dalla data di approvazione del presente atto per l'approvazione da parte del Consiglio comunale di Leinì dello strumento urbanistico esecutivo che recepisce la proposta progettuale in esame.
Durante l'iter procedimentale, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 12 e 13 della L.R. 40/1998, sono stati acquisiti agli atti i seguenti formali pareri e contributi tecnici dei soggetti interessati:
- Nota Asl To4 prot. n. 69471 del 27.06.2008
- Nota Regione Piemonte − Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste − Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino − prot. n. 44087/14.03 del 26 giugno 2008
- Nota Provincia di Torino prot.n. 0500031/2008 del 17.07.2008
- Nota Regione Piemonte − Direzione Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture − Settore viabilità ed Impianti fissi prot. n. 8449/DA12.02 del 8.8.2008
- Nota Regione Piemonte − Direzione Ambiente prot. n. 19544/DA10.00 del 2.09.2008
- Nota comune di Leinì prot. n. 25276 del 19 novembre 2008
- Nota comune di Leinì n. 25275 del 19 novembre 2008
- Nota Regione Piemonte − Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste − Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino − prot. n. 3381/14.06 del 19 gennaio 2009
- Nota Regione Piemonte − Direzione Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture − Settore viabilità ed Impianti fissi prot. n. 428/ DB12.3 del 20.01.2009
- Relazione di contributo tecnico dell'Arpa del 17 luglio 2008 prot. n. 84880/02.03
- Relazione di contributo tecnico dell'Arpa del 19 agosto 2008 prot. n. 97884/02.03
- Relazione di contributo tecnico dell'Arpa del 16 gennaio 2009 prot. n. 3917/02.03
La sopraccitata Conferenza dei Servizi del 16 gennaio 2009, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'organo tecnico col supporto tecnico−scientifico dell'Arpa durante tutta l'istruttoria svolta, in base alle risultanze della precedente conferenza dei servizi, ha accolto favorevolmente e completamente la proposta progettuale presentata contestualmente alla domanda e le integrazioni trasmesse dal proponente in data 21 novembre 2008, prot. n. 25970, ed ha concordato che per la realizzazione dell'intervento in oggetto sussistano i presupposti per un giudizio di compatibilità ambientale favorevole, seppur condizionato a specifiche valutazioni e prescrizioni da parte della Giunta Regionale, che qui di seguito si dettagliano.
Verificato che:
Per quanto riguarda la coerenza dell'intervento rispetto agli indirizzi pianificatori:
- l'area oggetto di intervento è parte di un'ampia localizzazione commerciale urbano periferica non addensata (L2) riconosciuta dal Comune con D.C.C. n.. 41 del 1.7.2002 e confermata dalla Variante n. 4 approvata con D.C.C. n 13 del 15.03.2004.
L'intera area è soggetta a Piano Esecutivo Convenzionato, all'interno del quale le opere in progetto costituiscono l'ambito A. Il Pec non risulta ancora approvato.
Agli atti del settore non risultano pervenuti i nuovi criteri di cui all'art. 29 della D.C.R . n. 59−10831 del 24 marzo 2006 e non risulta che il comune di Leinì abbia già provveduto a sottoporre a progetto unitario di coordinamento la localizzazione L2 in esame.
Il comma 8 delle ulteriori disposizioni della D.C.R. . n. 59−10831 del 24 marzo 2006 prevede che nelle localizzazioni L2 riconosciute in vigenza delle precedenti normative sulla quali siano state rilasciate autorizzazioni, possono essere rilasciate nuove autorizzazioni commerciali solo dopo che il comune abbia approvato il Puc, tranne nel caso in cui i centri commerciali già autorizzati nelle localizzazioni abbiano superato positivamente la fase di verifica o la valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. n. 40/98. Pertanto nel caso in esame, il centro commerciale sequenziale − tipologia M−CC − opera connessa al progetto di realizzazione del centro commerciale, di competenza comunale e non ancora autorizzato, potrà ottenere le autorizzazioni commerciali solamente qualora verrà superata positivamente la fase di valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. n. 40/1998 in oggetto.
- Le superfici dei centri commerciali e le aree a parcheggio sono esterne al confine individuato dal raggio dei 300 metri tracciato dai centri di pericolo della Ditta Seici (azienda a rischio di incidente rilevante) come indicato dal comune di Leinì.
Per quanto riguarda gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dell'opera sono da ritenersi compatibili in relazione all'opera stessa e sono in ogni caso mitigabili con le precauzioni già previste dal progetto e dalle disposizioni del presente atto, in particolare:
- l'aumento del traffico indotto dai nuovi centri commerciali produrrà un incremento dei livelli di traffico, ma è tra gli obiettivi del progetto indirizzare, quanto più possibile i veicoli e soprattutto i mezzi pesanti di approvvigionamento delle merci destinate ai centri commerciali, sulla viabilità di nuova realizzazione connessa agli interventi in progetto mediante apposita segnaletica verticale;
- l'impatto acustico indotto dai nuovi centri commerciali potrà essere facilmente ricondotto all'interno dei limiti di legge tramite l'adozione di opportune misure gestionali ed eventualmente da ulteriori opere di mitigazione da concordarsi con il Comune, una volta attivato il centro commerciale ed a seguito di idoneo monitoraggio.
Per quanto riguarda i benefici ambientali e territoriali, se ne otterranno dal cambio di destinazione d'uso dell'area di intervento, infatti:
- il riutilizzo di un'area già compromessa da un insediamento esistente, piuttosto che impegnare porzioni di territorio non ancora utilizzate, salvaguarda il territorio da ulteriore consumo di terreni di pregio, come richiesto dal P.T.C.;
- il riutilizzo delle acque di pioggia provenienti dai tetti consente un cospicuo abbattimento del fabbisogno idrico dei centri commerciali e contemporaneamente salvaguarda le capacità ricettive del rio Borrone e della rete fognaria;
- la deviazione di una modesta porzione del sedime del rio Borrone non ne peggiora la funzionalità idrodinamica e contestualmente la rinaturalizzazione delle sponde, nel rispetto della fascia di inedificabilità di 10 metri per ogni sponda, ne migliora la qualità idrobiologica ed ecosistemica.
Nel merito e nel dettaglio del progetto, ai fini della realizzazione ottimale delle opere, la validità del giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinata all'osservanza delle condizioni e prescrizioni, puntualmente dettagliate nel dispositivo del presente atto, in relazione alle seguenti componenti: viabilità, attività di cantiere, impatto acustico, impatto atmosferico, sicurezza, risparmio energetico, monitoraggi.
Preso atto inoltre che:
- con nota prot. n. 25276 del 19 novembre 2008 il comune di Leinì comunica che il rio Borrone, è un canale irriguo esistente di tipo intercomunale di modesta importanza (non è iscritto negli elenchi provinciali delle acque pubbliche). Per il tratto sul territorio del Comune di Leini la manutenzione risulta essere a carico dell'Amministrazione comunale. Le norme tecniche di Attuazione del vigente PRGC prevedono per tale rio Borrone una fascia di rispetto di inedificabilità di mt. 10 per ogni sponda;
- con nota prot. 25275 del 19.11.2008 il comune di Leinì trasmette idonea planimetria con evidenziati i "centri di pericolo" della ditta SEICI (azienda a rischio di incidente rilevante) e relativo raggio di mt. 300 per la verifica di compatibilità del nuovo centro in relazione allo stabilimento esistente. Dalla planimetria appare che le uniche aree ricadenti entro il raggio dei mt. 300 sono la parte marginale del settore a verde pubblico, non destinato ad una fruizione legata al centro commerciale. Le superfici del centro commerciale e le aree di parcheggio risultano esterne a tale confine (distanza minima pari a circa 370 mt. dal centro di pericolo).
Rilevato che:
compete ai Comuni la verifica degli interventi di riqualificazione ecologica (sia quelli proposti nel progetto sia quelli prescritti), in particolare del rispetto di tutti i provvedimenti, le misure e le azioni da attuare per la riduzione delle emissioni atmosferiche contenuti nel Piano provinciale per il miglioramento progressivo dell'aria ambiente; in particolare, devono essere individuati provvedimenti che tendano a ridurre gradualmente, ma stabilmente, le percorrenze nei centri abitati, nonché a favorire l'ammodernamento del parco veicolare sia a livello pubblico che privato, a incentivare l'utilizzo dei mezzi a basso impatto ambientale, a favorire il trasporto collettivo dei privati e dei lavoratori, a razionalizzare, fluidificare e decongestionare la circolazione, sottoscrivendo anche, se ritenuto opportuno, degli accordi specifici col proponente.
Precisato che nel corso del presente procedimento, durante tutta l'istruttoria svolta, in base alle risultanze delle conferenze di servizi, i soggetti coinvolti secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 40/1998 hanno concordato sulle soluzioni viabilistiche presentate in progetto e hanno individuato le opportune azioni di mitigazione dell'impatto, che sono oggetto di prescrizione nel presente atto.
Vista la Direttiva 85/337/CEE e s.m.i.,
visto il d.p.r. 12.04.1996 e s.m.i.,
vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.,
visti i verbali delle conferenze dei servizi,
visti i pareri pervenuti ed acquisiti agli atti della conferenza dei servizi,
richiamati integralmente i contenuti della premessa,
richiamati integralmente i contenuti della Delibera della conferenza dei servizi, di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 114/98 e art. 3 della l.r. n. 28/99, prot. n. 22/17.1 del 28.06.2004, con cui è stato deliberato positivamente il rilascio dell'autorizzazione amministrativa commerciale per l'attivazione del centro commerciale classico con superficie di vendita pari a mq 5.050, subordinandola a prescrizioni.
Per tutto quanto sopra esposto e accogliendo le proposte dei relatori, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,
delibera
- di esprimere, tenuto conto di quanto dettagliatamente evidenziato in premessa, giudizio positivo di compatibilità ambientale comprensivo delle eventuali autorizzazioni ambientali, in merito al progetto "Centro commerciale tipologia G−CC1", localizzato nel comune di Leinì in Provincia di Torino, via Torino 182, presentato dalla Società Dome Italia Srl, con sede in Torino, via Assarotti n. 10, sottolineando che:
- per quanto riguarda la coerenza dell'intervento rispetto agli indirizzi pianificatori, l'area in esame è parte di un'ampia localizzazione commerciale urbano periferica non addensata (L2) riconosciuta dal Comune con D.C.C. n.. 41 del 1.7.2002 e confermata dalla Variante n. 4 approvata con D.C.C. n 13 del 15.03.2004. Le superfici dei centri commerciali e le aree a parcheggio sono esterne al confine individuato dal raggio dei 300 metri tracciato dai centri di pericolo della Ditta Seici (azienda a rischio di incidente rilevante) come indicato dal comune di Leinì.
- per quanto riguarda gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dell'opera sono da ritenersi compatibili in relazione all'opera stessa e sono in ogni caso mitigabili con le precauzioni già previste dal progetto e dalle disposizioni del presente atto; in particolare:
- l'aumento del traffico indotto dai nuovi centri commerciali produrrà un incremento dei livelli di traffico ma è tra gli obiettivi del progetto indirizzare, quanto più possibile i veicoli e soprattutto i mezzi pesanti di approvvigionamento delle merci destinate ai centri commerciali, sulla viabilità di nuova realizzazione connessa agli interventi in progetto mediante apposita segnaletica verticale;
- l'impatto acustico indotto dai nuovi centri commerciali potrà essere facilmente ricondotto all'interno dei limiti di legge tramite l'adozione di opportune misure gestionali ed eventualmente da ulteriori opere di mitigazione da concordarsi con il Comune, una volta attivato il centro commerciale ed a seguito di idoneo monitoraggio.
- per quanto riguarda i benefici ambientali e territoriali, se ne otterranno dal cambio di destinazione d'uso dell'area di intervento, infatti:
- il riutilizzo di un'area già compromessa da un insediamento esistente piuttosto che impegnare porzioni di territorio non ancora utilizzate, salvaguarda il territorio da ulteriore consumo di terreni di pregio, come richiesto dal P.T.C.;
- il riutilizzo delle acque di pioggia provenienti dai tetti consente un cospicuo abbattimento del fabbisogno idrico dei centri commerciali e contemporaneamente salvaguarda le capacità ricettive del rio Borrone e della rete fognaria;
- la deviazione di una modesta porzione del sedime del rio Borrone non ne peggiora la funzionalità idrodinamica e contestualmente la rinaturalizzazione delle sponde, nel rispetto della fascia di inedificabilità di 10 metri per ogni sponda, ne migliora la qualità idrobiologica ed ecosistemica.
− di condizionare, per le motivazioni espresse in premessa, l'efficacia del presente provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- il Comune di Leinì deve approvare, entro 6 mesi dalla data di adozione della presente deliberazione il P.E.C., che recepisce la presente proposta progettuale e gli aspetti convenzionali contenuti nel presente atto;
- dismissione ai sensi art. 51 c. 1 lett. b) l.r. n. 56/77 s.m.i. della piazza pedonale e della viabilità di separazione tra i due centri commerciali, classico (già autorizzato) e sequenziale (autorizzando);
- il proponente deve fare richiesta di autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 26, comma 7 e seguenti, della L.R. 56/1977, subordinatamente all'approvazione del P.E.C., relativa all'ottenimento del Permesso di Costruire dell'insediamento commerciale;
- il centro commerciale è ubicato in prossimità di una zona residenziale, caratterizzata da una situazione di traffico e di mobilità già problematica che impone di considerare significativo qualsiasi ulteriore incremento del traffico dovuto al nuovo centro commerciale, soprattutto in relazione all'impatto acustico ed atmosferico; sarà cura del Comune di Leinì in accordo con l'azienda dei trasporti attuare tutte le misure necessarie a favorire l'utilizzo del trasporto collettivo, nonché la razionalizzazione, fluidificazione e decongestione della circolazione tramite anche l'apposizione della segnaletica stradale verticale già prevista dal proponente; inoltre in riferimento all'intersezione a rotatoria tra la S.P. n. 267, via Agnelli e via Leopardi sarà rivistala geometria del ramo su via Leopardi, in funzione delle fasce veicolari d'ingombro dinamico, in occasione della ristrutturazione della proprietà Ecolinea, segnalata dal proponente;
- VIABILITà: è necessario ottemperare a quanto segue:
- subordinare l'attivazione dei due centri commerciali alla completa realizzazione di tutte le opere di viabilità previste e precisamente:
- realizzazione di tre rotatorie lungo via Agnelli all'intersezione con strada Goretta/Torino, con via Valletta, con la S.P. 267; per la rotatoria all'incrocio tra la SP 267 e via Agnelli dovranno essere verificati gli innesti con la Provincia che dovrà rilasciare l'autorizzazione;
- adeguamento del tratto della S.P. 267 adiacente all'area di intervento;
- realizzazione del tratto di viabilità che si stacca dalla seconda intersezione a rotatoria di cui sopra per dirigersi a sud alle aree a parcheggio pubbliche previste a ovest dal PRGC:
- adeguamento della strada Goretta tra l'intersezione con via Agnelli a nord e con via Goretta a sud;
- realizzazione di una rotatoria tra strada Goretta e via Goretta;
- realizzazione dei parcheggi e degli accessi come previsti nelle integrazioni presentate in data 21 novembre 2008;
- realizzazione della rotatoria tra la S.P. 267 e strada Fantasia; in caso di mancata realizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, dimensione ed innesti dovranno essere progettati secondo le indicazioni della Provincia che dovrà rilasciare l'autorizzazione
- rispetto degli standard minimi di sicurezza e funzionalità che saranno definiti dalla Provincia, in particolare per quanto riguarda le intersezioni tra le strade locali e quelle di primaria importanza che attraversano la zona, per il caso in cui strade attualmente non previste vengano in futuro realizzate sulle aree adiacenti il lotto di intervento.
- realizzazione di tre rotatorie lungo via Agnelli all'intersezione con strada Goretta/Torino, con via Valletta, con la S.P. 267; per la rotatoria all'incrocio tra la SP 267 e via Agnelli dovranno essere verificati gli innesti con la Provincia che dovrà rilasciare l'autorizzazione;
- adeguamento del tratto della S.P. 267 adiacente all'area di intervento;
- realizzazione del tratto di viabilità che si stacca dalla seconda intersezione a rotatoria di cui sopra per dirigersi a sud alle aree a parcheggio pubbliche previste a ovest dal PRGC:
- adeguamento della strada Goretta tra l'intersezione con via Agnelli a nord e con via Goretta a sud;
- realizzazione di una rotatoria tra strada Goretta e via Goretta;
- realizzazione dei parcheggi e degli accessi come previsti nelle integrazioni presentate in data 21 novembre 2008;
- realizzazione della rotatoria tra la S.P. 267 e strada Fantasia; in caso di mancata realizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, dimensione ed innesti dovranno essere progettati secondo le indicazioni della Provincia che dovrà rilasciare l'autorizzazione;
- rispetto degli standard minimi di sicurezza e funzionalità che saranno definiti dalla Provincia, in particolare per quanto riguarda le intersezioni tra le strade locali e quelle di primaria importanza che attraversano la zona, per il caso in cui strade attualmente non previste vengano in futuro realizzate sulle aree adiacenti il lotto di intervento
- tenere in considerazione uno o più collegamenti ritenuti necessari, per mettere in comunicazione la pista ciclabile corrente lungo la S.P. 267 con i due centri commerciali e l'area verde adiacente, oltre alla collocazione di un adeguato numero di stalli per biciclette;
- in merito alla previsione d'intervento lungo la S.P. n. 12, compresa tra l'intersezione con la S.P. n. 267 (denominata strada Goretta) e il successivo prolungamento in direzione nord−ovest (in parte esistente con la denominazione di via Torino), si evidenzia che tale viabilità, configurandosi come una possibile variante alla S.P. n. 267 (per i quali lo stesso PRGC prevede un attestamento sulla S.P. n. 10), dovrà essere esclusa la previsione di parcheggi in linea. Tale viabilità di previsione dovrà essere realizzata conformemente al D.M. 05.11.2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" categoria C1;
- le previste intersezioni a rotatoria lungo la viabilità provinciale esistente e di eventuale previsione, (variante di collegamento tra le SS.PP. nn. 10, 12 e 267) dovranno essere realizzate conformemente ai disposti del D.M. 19.04.2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali";
- il passaggio pedonale di attraversamento della viabilità veicolare del parcheggio e collegamento alla viabilità principale deve essere adeguatamente protetto e consentire la possibilità del transito pedonale sul lato destro al fine di garantire pedonalità protetta per raggiungere il parcheggio laterale.
- ATTIVITA' DI CANTIERE:
- prevedere nell'attività di cantiere le seguenti azioni di mitigazione degli impatti connessi ad esso: a) dotare i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti di apposito sistema di copertura del carico nella fase di trasporto; b) attuare periodici lavaggi delle aree di cantiere non pavimentate e degli eventuali stoccaggi di materiali inerti o polverulenti; c) delimitare le aree di cantiere con efficaci recinzioni antipolvere; d) asportare e smaltire il terreno eventualmente contaminato nel caso di sversamenti accidentali, nel rispetto della normativa vigente e ripristinare il sito; e) riutilizzare il suolo asportato ed opportunamente accantonato per la sistemazione delle aree a verde; f) organizzare e gestire il cantiere in modo tale da minimizzare lo spostamento dei mezzi d'opera nei periodi di maggiore flusso di traffico e l'impatto causato, in particolare, alle abitazioni prossime all'area di lavoro dalle operazioni di demolizione, di movimentazione e smaltimento delle macerie; g) tutelare le acque superficiali e sotterranee dai possibili reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, impermeabilizzare le aree di sosta e manutenzione delle macchine operatrici; h) collettare le acque reflue provenienti del cantiere alla fognatura comunale e, se necessario, chiarificarle o depurarle; i) gestire i rifiuti prodotti durante le fasi di cantiere, raccogliendo le diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti mediante appositi cassoni scarrabili, conferendoli ai soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento e/o al recupero piuttosto che alla discarica e prevedendo apposite procedure a cura della direzione lavori atte ad evitare l'interramento e la combustione dei rifiuti stessi; in particolare, le modalità di gestione dei rifiuti devono almeno considerare le seguenti indicazioni:
- conferire i rifiuti assimilabili agli urbani ai contenitori della raccolta urbana;
- destinare gli imballaggi ed assimilabili in carta, cartone, plastica, legno, ecc. al riutilizzo ed al riciclaggio;
- separare i rifiuti speciali non pericolosi in contenitori specifici;
- separare i rifiuti speciali pericolosi (la cui pericolosità può essere desunta dalle schede di sicurezza e dalle etichette) in recipienti specifici ed idonei ai rischi di queste sostanze;
- stoccare i rifiuti liquidi pericolosi (olio esausto, acidi grassi in olio minerale, liquidi di lavaggio delle attrezzature, ecc.) in contenitori etichettati e posizionati in un luogo coperto, utilizzando un bacino di contenimento per contenere eventuali spandimenti.
- IMPATTO ACUSTICO:
- A fronte di un probabile superamento dei valori limite differenziali, regolamentare le attività di cantiere attraverso un provvedimento di autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della L. n. 447/1995 e dell'art. 5 della L.R. 52/2000. Individuare una persona fisica, con la qualifica di tecnico competente in acustica ai sensi della L. 447/1995, con l'incarico di seguire l'evoluzione delle attività di cantiere sotto il profilo acustico, verificare in ogni fase la migliore attuazione degli interventi di abbattimento del rumore, progettare eventuali misure aggiuntive di tutela ambientale e svolgere anche il ruolo di interlocutore con gli organi preposti al controllo in merito alle problematiche di carattere acustico.
- Benché, sulla base delle integrazioni fornite dal proponente circa gli interventi di mitigazione previsti per l'opera in oggetto, è presumibile che l'impatto acustico indotto dal nuovo centro commerciale non comprometta il rispetto dei limiti acustici normativi individuati, in accordo con le intenzioni del proponente, si rileva la necessità di condurre una campagna di misurazioni fonometriche durante la fase di esercizio dell'opera, in modo da individuare l'esistenza di eventuali criticità residue e porvi prontamente rimedio. Il monitoraggio acustico dovrà essere effettuato in fase di esercizio dei due centri commerciali per i ricettori sensibili individuati dalla Valutazione di impatto acustico, presentata nell'ambito del SIA. Le misure di monitoraggio acustico e le relative analisi, da concordarsi direttamente con ARPA, saranno a carico del proponente;
- Con riferimento al possibile disturbo causato dalle attività di approvvigionamento delle merci dei due centri commerciali si raccomanda, al fine di minimizzare la pressione di tale attività, fino ad essere annullata e considerata ricompresa nella stima delle emissioni acustiche dovute al traffico già condotta, di adottare le seguenti misure gestionali, che potranno essere attivate da parte dell'esercente il centro commerciale:
- divieto di fermata e di sosta sulla via Agnelli (interni) da parte dei mezzi in arrivo, tutti i mezzi devono essere accolti nel parcheggio del centro commerciale dalla mezzanotte alle sei antimeridiane;
- obbligo di spegnimento dei motori dei mezzi eventualmente in sosta fuori dall'orario specificato sopra e comunque in attesa di scarico all'interno del parcheggio;
- rispetto di definiti percorsi di manovra che minimizzino le retromarce e l'attivazione degli avvisatori acustici di sicurezza;
- obbligo di spegnimento dei motori dei mezzi in fase di scarico;
- esclusivo utilizzo di mezzi di sollevamento elettrici nel periodo tra mezzanotte e le sei antimeridiane e minimizzazione delle manovre in retromarcia con attivazione dei segnalatori acustici di sicurezza;
- obbligo di allontanamento dei mezzi a velocità moderata e con i motori al minimo dei giri;
- oltre a tali misure gestionali, si richiede, quale misura condizionata alla verifica di una reale necessità, la realizzazione di barriere fonoassorbenti sul colmo del muro di recinzione prospiciente la via Agnelli (interni) e la riduzione della riflettenza acustica del medesimo muro sul lato esterno (con adeguati rivestimenti e/o realizzazione di mascheratura vegetale adeguata).
- IMPATTO ATMOSFERICO: Per non influire negativamente sulla qualità dell'aria occorrerà evitare congestione del traffico mediante l'adozione di una serie di provvedimenti finalizzati alla prevenzione e riduzione delle emissioni dovute al traffico (misure atte alla razionalizzazione, fluidificazione e decongestionamento della circolazione di cui si è accennato).
- SICUREZZA:
- Dovrà essere predisposto un adeguato Piano di evacuazione che tenga conto degli eventuali scenari di rischio in caso di incidente nello stabilimento della Società Seici.
- Il comune di Leinì dovrà comunicare alla Prefettura di Torino tutte le informazioni necessarie per l'aggiornamento del Piano di Emergenza esterno dello stabilimento Seici così come previsto dal piano stesso;
- Prevedere alcune cautele di tipo progettuale, ovvero in fase di realizzazione siano previsti:
- infissi a tenuta;
- sistemi di condizionamento dei locali che devono essere realizzati in posizione sicura rispetto alla sorgente di emissione di un eventuale rilascio di sostanze tossiche e gestiti in modo da garantire il completo isolamento dall'esterno al verificarsi di un evento incidentale presso la Ditta Seici;
- viabilità utile come via di esodo in caso di incidente che dovrà essere individuata anche tenendo conto dei percorsi utilizzati per l'arrivo dei mezzi di soccorso.
- RISPARMIO ENERGETICO: non essendo ancora giunta risposta da parte dell'Ente gestore del servizio di teleriscaldamento sulla possibilità di allacciamento del centro commerciale a tale servizio, si subordina il rilascio dell'autorizzazione regionale ex dell'art. 26 commi 7 e seguenti della L.R. n. 56/77 s.m.i. al completamento della documentazione progettuale con i progetti esecutivi degli impianti che saranno sottoposti all'esame da parte del competente settore di questa amministrazione.
- MONITORAGGI:
- comunicare al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/1998. Inoltre, concordare col Dipartimento ARPA territorialmente competente le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati. Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere all'ARPA Piemonte, Coordinamento Centrale VIA − VAS e Dipartimento competente per il territorio una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, ed integrate da quelle contenute nel presente atto;
- verificare l'efficacia degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale, in fase di realizzazione e di esercizio con viabilità ammodernata, attraverso campagne di monitoraggio, da concordarsi con ARPA Piemonte, per gli impatti acustico (a tutela dei ricettori sensibili rappresentati dalle abitazioni in prossimità dei due centri commerciali) e del traffico;
- qualora, sulla base delle risultanze di tali campagne di monitoraggio, gli interventi di mitigazione non risultassero sufficienti a contenere gli impatti entro i relativi limiti, sarà concordata, con il Comune, la realizzazione degli ulteriori interventi di mitigazione necessari, da realizzarsi a carico del proponente.
− di dare atto che dovranno essere acquisiti, secondo le modalità previste dalla normativa di settore vigente, gli atti autorizzatori e concessori, non ricompresi nel provvedimento in oggetto, relativi a:
- approvazione del P.E.C. e relativa bozza di Convenzione ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 56/77 s.m.i. entro 180 giorni dalla data di adozione della presente deliberazione;
- compimento della procedura semplificata di bonifica di competenza comunale ai sensi del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- dismissione ai sensi art. 51 c. 1 lett. b) l.r. n. 56/77 s.m.i. della piazza pedonale e della viabilità di separazione tra i due centri commerciali, classico (già autorizzato) e sequenziale (autorizzando);
- autorizzazione amministrativa per media struttura di vendita − centro commerciale sequenziale tipologia M−CC con superficie di vendita complessiva inferiore a 2.500 mq;
- autorizzazione regionale preventiva al rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 26 commi 7 e seguenti della L.R. n. 56/77 s.m.i.;
- permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 389/2001;
- opere viabilistiche: autorizzazioni ai sensi della L. 163/2006;
- autorizzazioni da parte degli enti proprietari delle reti di servizi: elettrodotto, gasdotto, acquedotto e fognatura, reti fonìa e dati, oggetto di intervento;
- ogni altra autorizzazione non menzionata nel presente atto si rendesse necessaria.
− di richiamare completamente e integralmente i contenuti della Delibera della conferenza dei servizi, di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 114/98 e art. 3 della l.r. n. 28/99, prot. n. 22/17.1 del 28.06.2004, con cui è stato deliberato positivamente il rilascio dell'autorizzazione amministrativa commerciale per l'attivazione del centro commerciale classico con superficie di vendita pari a mq 5.050, subordinandola a prescrizioni.
− di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di tre anni dalla data del presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 9 della L.R. 40/1998, ed è condizionato all'ottemperanza, di tutte le prescrizioni sopra dettagliate, la cui realizzazione costituisce vincolo per la fase realizzativa e di esercizio dell'opera;
− di prendere atto dei pareri espressi e dei contributi formulati dai soggetti interessati in sede di Conferenza dei Servizi e di considerare acquisito l'assenso degli Enti, che regolarmente convocati, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell'ambito della Conferenza dei Servizi medesima;
− di stabilire altresì che il proponente comunichi all'Arpa competente per territorio la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo;
− di dare atto che ARPA provvederà, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 40/1998, ad assicurare il controllo delle condizioni previste per la realizzazione;
− di dare atto che alla Provincia di Torino spetta il controllo del rispetto della cronologia e del coordinamento delle opere di viabilità connesse alla realizzazione dei due centri commerciali.
Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l'Ufficio di deposito dell'Autorità competente.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998.
(omissis)