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Bollettino Ufficiale n. 07 del 19 / 02 / 2009


Codice DA1012
D.D. 18 dicembre 2008, n. 734

Progetto di "Realizzazione dell'impianto di sollevamento irriguo dal Canale Regina Elena alla rete distributiva del Distretto Roggia Molinara di Oleggio", localizzato nel Comune di Oleggio (NO). Proponente: Associazione Irrigazione Est Sesia di Novara. Valutazione d'incidenza SIC/ZPS IT1150001 "Valle del Ticino", DPR 357/97 modificato e integrato con DPR 120/03, art.6.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di esprimere, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 120/03 che modifica l'articolo 5 del DPR 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e per le motivazioni espresse in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza all'esecuzione del progetto di "Realizzazione dell'impianto di sollevamento irriguo dal Canale Regina Elena alla rete distributiva del Distretto Roggia Molinara di Oleggio", localizzato nel Comune di Oleggio (NO), all'interno del SIC/ZPS "Valle del Ticino" (cod. IT1150001), presentato dalla Associazione Irrigazione Est Sesia di Novara, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. dovrà essere concordato con l'Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino un dettagliato cronoprogramma dei lavori, al fine di minimizzare eventuali incidenze sulle componenti ambientali presenti nell'area;
  2. non potranno essere aperti nuovi tracciati da utilizzare per la viabilità di cantiere;
  3. tutti i tracciati viari esistenti che verranno utilizzati per le attività di cantiere e che, a tale scopo, dovessero essere adeguati dovranno essere riportati alle sezioni originarie e non dovranno in nessun caso essere asfaltati;
  4. lo strato più superficiale di terreno derivante dallo scavo della trincea per la posa della condotta forzata dovrà essere accantonato utilizzando tutti gli accorgimenti necessari a limitare, per quanto possibile, la degradazione delle sue caratteristiche fisico−chimiche. In particolare i cumuli non dovranno avere altezza superiore a 2,5 m e scarpate con inclinazione maggiore di 30º. Nel caso in cui il materiale dovesse rimanere stoccato per un periodo maggiore di due mesi, dovrà essere inerbito per ridurre il dilavamento della frazione fine e della sostanza organica;
  5. l'eventuale taglio di piante che si rendesse necessario per la realizzazione dell'impianto di sollevamento o per la posa della condotta dovrà essere ridotto al minimo indispensabile e, una volta ultimati i lavori, eventuali aree interferite dovranno essere oggetto di ripristino ambientale;

di affidare al Coordinamento VIA−VAS dell'ARPA Piemonte il controllo dell'effettivo recepimento e attuazione di tutte le prescrizioni ambientali contenute ai punti precedenti relative alla fase realizzativa dell'opera e di stabilire conseguentemente che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio dei lavori al Coordinamento suddetto e all'Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino; a fine lavori il Direttore dei Lavori dovrà trasmettere al Coordinamento ARPA suddetto ed all'Ente Parco una relazione relativa allo stato di attuazione di tutte le misure di mitigazione previste da progetto e di cui ai punti precedenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento o dalla piena conoscenza del presente atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio