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Bollettino Ufficiale n. 07 del 19 / 02 / 2009


Codice DA1000
D.D. 10 novembre 2008, n. 614

Regolamento regionale 15/R/2006 − Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo ubicato in frazione Guardella, in Comune di Guardabosone (VC), a servizio dell'acquedotto di Borgosesia (VC).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

a) L'area di salvaguardia del pozzo ubicato in frazione Guardella, in Comune di Guardabosone e a servizio dell'acquedotto di Borgosesia, é definita come risulta nell'elaborato "Pozzo acquedottistico Guardella − Proposta di definizione delle aree di salvaguardia − Planimetria su base catastale − scala 1:2.000", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone pari a 2,5 l/s.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta e allargata, e in particolare:

− è vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari redatto secondo i criteri di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c) del regolamento regionale 15/R del 2006;

− le attività agricole, interessanti le aree di salvaguardia, dovranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge e, a partire dall'annata agraria successiva al presente provvedimento, secondo le previsioni del Piano di cui sopra, da presentarsi alla provincia territorialmente competente da coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle ricadenti nell'area di salvaguardia;

d) I Comuni di Guardabosone e di Borgosesia dovranno adottare tutti i necessari provvedimenti tecnici e amministrativi utili a salvaguardare le aree a monte della risorsa, e in particolare non rilasciare autorizzazioni per insediamenti dai quali possano derivare scarichi di reflui civili ed industriali recapitanti nel torrente Venenza.

e) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

− garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'art. 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere impermeabilizzata, recintata, ove possibile, e completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

− provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e degli eventuali parcheggi esistenti procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area di salvaguardia medesima;

− provvedere ad allacciare alla rete fognaria comunale, nel più breve tempo possibile e con un manufatto strutturato con i migliori criteri di sicurezza disponibili, i fabbricati non allacciati alla pubblica fognatura presenti all'interno ed in prossimità dell'area di salvaguardia;

− provvedere alla verifica delle eventuali attività che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo ai pozzi che prelevano dalla falda freatica;

− provvedere ad eseguire, d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Autorità d'Ambito e con frequenza da definire, il monitoraggio della qualità delle acque del torrente Venenza a monte della captazione, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;

f) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

− alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;

− alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

− all'Azienda sanitaria locale;

− al Dipartimento dell'ARPA;

g) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Guardabosone e Borgosesia affinché gli stessi provvedano a:

− recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

− emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

− notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio