Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 07 del 19 / 02 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza dell'Acquedotto Località Romani per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea freatica, per uso potabile, prelevata a mezzo di n. 1 sorgente ubicata in comune di Quittengo. Assenso con D.D. n. 66 del 19/01/2009. Quittengo 2− C.U.R. BI10259.

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 31 dicembre 2008 dal Sig. Machetti Giovanni, in qualità di referente dell'Acquedotto Località Romani, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, all'Acquedotto Località Romani, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,15 (zerovirgolaquindici) e medi 0,11 (zerovirgolaundici) d'acqua da falda sotterranea freatica, per un totale di metri cubi annui 3.500 (tremilacinquecento), prelevati per mezzo di n. 1 sorgente, ubicata in comune di Quittengo, ad uso domestico;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare.

Di esonerare, a decorrere dal 1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R, l'Acquedotto Località Romani dall'obbligo di versare alla Regione Piemonte − Direzione delle Risorse Idriche il canone demaniale minimo previsto per l'uso domestico di acqua pubblica, previsto in linea generale dall'art. 4 − comma 1 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R − quantificato ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R e aggiornato sulla base della D.D. della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n. 283 − fatta salva ogni eventuale futura disposizione modificativa, inerente l'esenzione dal pagamento dei canoni demaniali per l'uso di acqua pubblica, prevista dalle normative Regionali in materia;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque − Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque − Torino, secondo competenza;

Biella, 30 gennaio 2009

La Responsabile del Servizio
Annamaria Baldassi