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Bollettino Ufficiale n. 07 del 19 / 02 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 7 del 13/01/2009 − DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i. − Concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Antrogna, in Comune di Calasca Castiglione, ad uso domestico (innaffiamento di orti e giardini).

Il Dirigente

(omissis)

determina

(omissis)

01. Di assentire ai sigg. Cassani Walter, Francioli Giacinto, Grandi Roberta, Lometti Giuseppe Giovanni, Meazza Tiziana Domenica, Pelfini Ugo Giuseppe, Piana Ermes, Ravotti Giulio, Rosa Adriano, Rubini Teresio, Svilpo Elsa Maria e Ticozzi Anna Rita, la concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Antrogna, in Comune di Calasca Castiglione, località Antrogna, ad uso domestico (innaffiamento di orti e giardini), per una portata massima di prelievo di l/s 1,40 ed una portata media di prelievo di l/s 0,09, corrispondente ad un volume di prelievo di m3 1.500,00, da esercitarsi nel periodo dal 01/04 al 30/09 di ogni anno.

02. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 08 del 13/01/2009) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

03. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento finale e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare. (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 08 del 13/01/2009

Art. 6 − Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio Antrogna in dipendenza della concessa derivazione.

Il concessionario é tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione. (omissis).

Verbania, 09/02/2009.

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni