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Supplemento Ordinario n. 4 al B.U. n. 06


Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2009, n. 18−10661

L.r. 40/1998 − Giudizio di compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 12 l.r. 40/1998 inerente il "Progetto di rinnovo e riduzione d'area della Concessione Mineraria MARELLO per minerali di feldspati, caolino, argille con grado di refrattarieta' superiore ai 1630 gradi centigradi, sita nel territorio del Comune di Maggiora (NO)", presentato dalla Soc. Mineraria di Boca s.r.l.. Codice: C39N.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al "Progetto di rinnovo e riduzione d'area della Concessione Mineraria denominata "Marello" sita nel territorio del Comune di Maggiora (NO) per minerali di feldspati, caolino, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630 ºC", presentato dalla Società Mineraria di Boca s.r.l. con sede legale in Salvaterra di Casalgrande (RE) Via Macina 2, comprensivo delle autorizzazioni ambientali, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per contenere e mitigare gli impatti indotti in corso di coltivazione e per ottimizzare l'intervento, è valido alle seguenti condizioni:

  1. la coltivazione e gli interventi di recupero ambientale, devono essere eseguiti secondo il progetto presentato come integrato in data 14/08/2008, 29/09/2008 e 16/10/2008 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed al recupero ambientale, di cui all'Allegato B alla presente deliberazione;
  2. prima del conferimento del materiale proveniente dall'esterno da utilizzarsi per il recupero ambientale (terre e rocce da scavo), la ditta dovrà fornire informazioni agli Enti Regione Piemonte Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive, ARPA, Provincia di Novara e Comune di Maggiora circa la sua provenienza, nonchè la volumetria, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 186 comma 1 del D. lgs 152/2006;
  3. in fase di conferimento verso la miniera tutti i carichi, oltre ai normali documenti di trasporto merci, dovranno essere accompagnati da un documento che riporti la provenienza e la destinazione del materiale e che certifichi il rispetto dei requisiti previsti per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo;
  4. nel monitoraggio relativo al passaggio della cicogna nera, previsto per due anni, i periodi di osservazione devono essere di un giorno ogni 15 giorni nel periodo maggio−luglio e di un giorno alla settimana nei periodi agosto−settembre e 15 marzo−30 aprile;
  5. a partire dal primo anno dall'inizio della nuova coltivazione, i risultati delle prime osservazioni stagionali (marzo−aprile) dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ente di gestione del Parco del Monte Fenera, ad Arpa Piemonte Coordinamento VIA/VAS e al Settore regionale Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive entro 48 ore dall'effettuazione del rilievo, unitamente ad ogni osservazione ed annotazione sul comportamento della specie che preluda alla ricerca di un sito idoneo alla nidificazione;
  6. nel caso di rilevamento di presenza e probabile nidificazione della specie, dovrà essere osservato, su indicazione dell'Ente Parco, un periodo di fermo biologico a scopo precauzionale, in riferimento al periodo cruciale della colonizzazione della coppia (15 marzo − 30 aprile), consentendo solo le attività rumorose meno impattanti, come il trasporto del materiale già estratto;
  7. in caso di verifica di successo riproduttivo, l'Ente Parco entro il 30 aprile dovrà comunicare al Settore regionale Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive l'opportunità del proseguimento del fermo biologico o la revoca dello stesso, con l'adozione di misure o iniziative per rendere compatibile il proseguimento dell'attività estrattiva nel periodo di allevamento della prole;
  8. relativamente all'alimentazione della cicogna nera le sponde dei bacini di decantazione, al fine della loro efficace rinaturalizzazione, dovranno avere un profilo irregolare e per evitare una colonizzazione spontanea, di specie invasive, dovranno essere messi a dimora cespi di specie igrofile;
  9. i canali di regimazione delle acque superficiali, da realizzare secondo il progetto presentato, devono essere adeguati in funzione dell'evoluzione dei lavori di miniera;
  10. al fine di tutelare le acque superficiali, le acque sotterranee, il suolo e il sottosuolo a fronte di sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l'ambiente, il cantiere deve essere dotato di idonei sistemi tecnologici, quali ad esempio pannelli assorbenti, e devono essere previste adeguate procedure operative di intervento per fare fronte tempestivamente all'emergenza;
  11. devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme;
  12. il trasporto esterno del minerale dovrà avvenire con mezzi coperti da telone;
  13. le opere di recupero ambientale a verde indicate in progetto devono essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno); inoltre entro 60 gg. dall'adozione della presente deliberazione ex art. 12 l.r. 40/1998 deve essere presentato un piano di manutenzione di tali opere per un periodo pari a tre anni successivi alla scadenza della concessione, in cui devono essere previste la sostituzione di eventuali fallanze, il ripristino di zone interessate da interventi non eseguiti a regola d'arte ed interventi di irrigazione;
  14. per quanto riguarda le specie arboree dovranno essere messe a dimora principalmente la betulla, integrata con piante produttrici di bacche come ciliegio selvatico, sorbo montano e sambuco in modo da fornire cibo agli animali nel periodo riproduttivo e migratorio;
  15. nel rinverdimento dell'area oltre alle essenze indicate nel progetto dovranno essere anche utilizzate specie erbacee autoctone tipo Lotus cornicolatus, Dactylis glomerata, Brachypodium pinnatum; dovranno inoltre essere utilizzate specie arbustive autoctone (tipo prugnolo, frangola, biancospino, rosa canina, ecc.) in modo da costituire macchie naturali;
  16. nelle parti a prato, al fine di favorire la fauna steppicola, deve essere eseguito uno sfalcio costante del 50% della relativa superficie.

Di dare atto che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998, assorbe l'autorizzazione paesistica ex art. 159 del D. lgs. 42/2004, di competenza regionale della durata di 5 anni a decorrere dalla data della presente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 4 della l.r. 40/1998, la Direzione regionale Attività Produttive si impegna ad adottare la determinazione di Concessione mineraria ai sensi del R.D. 1443/1927 e s.m.i., entro 30 giorni dell'adozione della presente deliberazione.

Alla presente deliberazione è allegato, per farne parte integrante, il verbale di Conferenza di Servizi relativo alla riunione del 17 novembre 2008 (Allegato A), comprensivo dell'allegato tecnico comprendente le prescrizioni di carattere minerario e di recupero ambientale (Allegato B).

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della miniera, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi, con almeno 15 giorni di anticipo, l'inizio lavori al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio, ai fini di consentire l'espletamento delle attività di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, e a tutti i soggetti interessati ed al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali per quanto concerne l'autorizzazione ex D. lgs. 42/2004; copia conforme dell'atto resterà depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive e presso l'Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso al presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)