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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 06


Codice DB1006
D.D. 6 febbraio 2009, n. 31

Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23, art. 2, comma 2, lettera g) e art. 8, comma 5 e s.m.i. − Bando per l'incentivazione di interventi strategici in campo energetico anno 2007, seconda scadenza. Approvazione della graduatoria dei progetti idonei e delle domande escluse. Impegno di euro 2.203.566,46 sul cap. 294142/09.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

la legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano energetico−ambientale", prevede che la Regione, anche attraverso la partecipazione a programmi comunitari o statali, eroghi contributi per progetti dimostrativi e strategici, anche ai fini della sperimentazione di tecnologie innovative in campo energetico e stabilisce che la gestione finanziaria di tali agevolazioni sia affidata a Finpiemonte S.p.A.;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 23−6890 del 17 settembre 2007, approvava i criteri e le modalità di concessione ed erogazione di contributi per interventi strategici in materia energetico−ambientale, così definiti:

la stessa deliberazione demandava l'adozione dei provvedimenti di attuazione nonchè la valutazione dei progetti alla Direzione "Tutela e Risanamento ambientale−Programmazione gestione rifiuti" divenuta, a seguito della DCR n. 128−20088 del 29 maggio 2007, Direzione "Ambiente" e, in particolare, al Settore "Programmazione e Risparmio in materia energetica" che dal 2 gennaio 2009, a seguito della nuova configurazione organizzativa della Regione delineata dalla l.r. 23/2008, ha assunto la denominazione "Settore Politiche energetiche" (nel seguito Settore Politiche energetiche);

atteso che con determinazione dirigenziale n. 274/22.8 del 18 settembre 2007 veniva approvato il bando diretto alla concessione di contributi per la realizzazione di interventi strategici in campo energetico, fissando due scadenze per la presentazione delle domande;

dato atto che, con determinazione n. 725/DA1008 dell'11 dicembre 2008 sono stati prorogati di ulteriori sessanta giorni i termini di conclusione dell'istruttoria relativa al bando di che trattasi;

considerato che, nel periodo di presentazione delle domande relativo alla seconda scadenza − dal 16 giugno 2008 al 12 settembre 2008 − sono pervenute n. 58 domande di contributo;

dato atto che, un primo esame tecnico−amministrativo, volto a verificare la compatibilità con le condizioni di ammissibilità, modalità e termini di presentazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del bando ha portato ad escludere 8 domande con le seguenti motivazioni:

che, successivamente a questo esame preliminare, i progetti sono stati valutati sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 8 e dei criteri di cui all'articolo 7, commi IV e V del bando. In tale fase sono stati ulteriormente esclusi 4 progetti con le seguenti motivazioni:

che sono state inoltre considerate inammissibili a contributo n. 6 domande relative a impianti di sfruttamento energetico di biogas da attività zootecnica e agricola caratterizzati da un quadro progettuale contrastante con i requisiti di cui alla D.G.R. n. 22−8733 del 5 maggio 2008 recante "criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico e di progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse come combustibili";

che, sono state invece considerate ammissibili le domande relative a impianti di sfruttamento energetico di biogas da attività zootecnica ed agricola che in base alla documentazione allegata alla domanda di contributo e alle specificazioni rese in sede di istruttoria prevedono di conseguire il rispetto dei criteri della D.G.R. sopra citata;

che, in conseguenza di quanto sopra riportato sono, pertanto, risultate ammissibili a contributo n. 40 domande relative ad interventi così suddivisi:

dato atto che, nel redigere la graduatoria sono stati osservati i criteri indicati in ordine gerarchico all'art. 7, comma III del bando e di seguito riportati:

che, ai sensi dell'art. 8 del bando, nella valutazione delle domande relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e nel caso di interventi di nuova costruzione di edifici pubblici realizzati con tecniche di risparmio energetico, è stato verificato il rispetto dei parametri di cui all'allegato 3 della D.C.R. 98−1247 dell'11 gennaio 2007 (Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento);

che, nel caso degli impianti fotovoltaici, il contributo è stato determinato entro la percentuale massima del 20% del relativo costo di investimento, nel rispetto del limite di cumulo con le tariffe incentivanti di cui al D.M. 19 febbraio 2007;

che, per gli impianti fotovoltaici installati su edifici scolastici pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal citato D.M. 19 febbraio 2007, il contributo concesso è stato determinato nella misura pari al 40% dell'investimento sostenuto;

che, sulla base della decisione favorevole pronunciata dalla Commissione europea a seguito della procedura di notifica (C/2004/5890 del 31 dicembre 2004) è stata seguita la seguente impostazione:

1) i contributi non costituiscono aiuti di Stato quando i beneficiari sono cittadini, comuni e altri soggetti pubblici e privati che non perseguono scopo di lucro attraverso lo svolgimento di attività economiche, in ossequio a quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (2001/C37/03 pubblicata sulla G.U.C.E. del 3 febbraio 2001); in questi casi pertanto il contributo è stato calcolato, come previsto dalle disposizioni del bando, sulla base dei costi di investimento rappresentati dalle spese strettamente necessarie per la realizzazione dell'intervento;

2) al di fuori di queste ipotesi la Commissione, dopo aver puntualizzato che i contributi diretti a sostenere interventi proposti da imprese costituiscono aiuti di Stato, ha dichiarato questi aiuti compatibili con la Disciplina comunitaria, sia per gli obiettivi perseguiti, sia per le condizioni in cui il regime viene messo in pratica. In relazione ai casi in cui il contributo costituisce aiuto di Stato, le spese ammissibili sono limitate ai costi supplementari necessari per raggiungere gli obiettivi ambientali (c.d. sovraccosti), ai sensi dell'articolo 37 della Disciplina comunitaria. In questi casi il contributo riconosciuto è stato calcolato sulla base degli extracosti, come previsto dalla citata Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e dall'art. 5 del bando.

che, conseguentemente, per quanto riguarda gli interventi soggetti alle disposizioni di cui all'art. 5, comma IV del bando, in sede di istruttoria si è provveduto a verificare i calcoli presentati, applicando la metodologia indicata nel bando stesso (art. 5 e allegato 4) e i seguenti assunti, comuni a tutti gli interventi proposti:

Condizione necessaria per l'ammissibilità al presente bando dei progetti relativi allo sfruttamento energetico di biocombustibili liquidi e biogas da attività agricola e zootecnica è il rispetto delle condizioni di cui alla DGR 5 maggio 2008, n. 22−8733, che impongono il ricorso ad una filiera corta per l'approvvigionamento della materia prima. Per tale ragione, alle succitate domande, nell'effettuare il calcolo dei sovraccosti, si è applicato alla produzione di energia elettrica prevista il coefficiente moltiplicativo pari a 1,8 di cui sopra;

che, in alcuni casi, il calcolo dei costi ammissibili presentato o rivisto in sede di istruttoria ha evidenziato un valore degli stessi tale da determinare un contributo superiore alla soglia massima prevista dal Bando all'art. 6, comma III, pari a euro 500.000,00; in tali casi, il contributo è stato riportato al valore massimo ammissibile;

atteso che sulla base delle argomentazioni sopra riportate è stata predisposta la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento e l'elenco delle domande escluse;

considerato che le risorse destinate all'incentivazione dei progetti strategici in materia energetico−ambientale del bando 2007, seconda scadenza, ammontano ad euro 3.460.146,79 comprensivi della quota parte, riferita al bando, del corrispettivo riconosciuto a Finpiemonte S.p.A. in forza della convenzione sottoscritta con la Regione Piemonte in data 26 settembre 2008 (Rep. n. 13794);

dato atto che, con determinazioni n. 657/DA1008 del 18 novembre 2008 (I. 5150) e n. 684/DA1008 del 21 novembre 2008 (I. 5867 − 5868) si è provveduto all'impegno di euro 389.958,45 e che per la restante somma di euro 3.070.188,34 si intende fare ricorso allo stanziamento presente sul capitolo 294142 del bilancio per l'esercizio finanziario 2009;

vista la D.G.R. n. 22−10601 del 19 gennaio 2009 mediante la quale, nelle more della definizione del Programma Operativo 2009, sono state assegnate ai centri di responsabilità le risorse finanziarie nella misura del 75% di quanto stanziato su ogni capitolo;

vista la disponibilità presente sul capitolo 294142/09 (A.103040);

ritenuto che sussistono le condizioni per procedere all'impegno della somma di euro 2.203.566,46 sul cap. 294142/2009 (A. 103040) nei limiti della disponibilità massima impegnabile rinviando, l'impegno degli ulteriori euro 866.621,88 sul medesimo capitolo, all'approvazione del Programma Operativo 2009;

dato atto che, nell'ambito della somma complessivamente a disposizione (euro 3.460.146,79), è compresa la somma di euro 10.000,00 quale corrispettivo per l'attività di gestione finanziaria affidata a Finpiemonte dando atto che le risorse eventualmente non utilizzate saranno destinate al finanziamento degli interventi della medesima graduatoria;

che, in considerazione di quanto sopra, la somma da assegnare per l'incentivazione dei progetti strategici risultati idonei è pari ad euro 3.450.146,79;

considerato che, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, occorre procedere all'approvazione:

dato atto che le risorse che si rendessero disponibili a seguito di revoche, rinunce o riduzione del contributo, con successivo provvedimento potranno essere destinate al soddisfacimento delle altre domande idonee, utilmente collocate in graduatoria, ma sprovviste attualmente in parte o totalmente di copertura finanziaria;

dato atto che a seguito del presente provvedimento si provvederà a comunicare ai soggetti ammessi il contributo massimo erogabile e il termine di realizzazione dell'intervento come indicato nel cronoprogramma delle attività approvato in sede di istruttoria e, ai soggetti non ammessi, i relativi motivi di esclusione;

dato atto infine che, a seguito dell'approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo, il Settore competente trasmetterà a Finpiemonte S.p.A. la documentazione necessaria per l'erogazione;

vista la l.r. 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la l.r. 30 dicembre 2008, n. 36 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e pluriennale per gli anni finanziari 2009 − 2011";

DETERMINA

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio

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