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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 06


Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2009, n. 7−10588

Piano regionale di Tutela delle Acque: "Misure di Area per il conseguimento dell'obiettivo dell'abbattimento del carico in ingresso a tutti gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane del territorio regionale". Approvazione.

A relazione dell'Assessore De Ruggiero:

Considerato che:

− ai sensi della Direttiva 91/271/CE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" per evitare ripercussioni negative sull'ambiente idrico occorre sottoporre le acque reflue urbane a trattamento appropriato e nelle aree dichiarate sensibili ai fenomeni di eutrofizzazione, tali trattamenti devono essere più spinti per conseguire l'abbattimento dei cosiddetti nutrienti (azoto e fosforo) ritenuti la causa principale dei predetti fenomeni;

− che gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione Europea specifici programmi per l'attuazione della direttiva 91/271/CE;

− la conformità degli scarichi delle acque reflue urbane ai requisiti fissati dall'allegato I della direttiva 91/271/CE ed adottati integralmente con l'allegato 5, parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 è definita sulla base della classe di consistenza, espressa in abitanti equivalenti (a.e.), dell'agglomerato dal quale hanno origine ed in ragione della tipologia dell'area di appartenenza (area sensibile o bacino drenante di area sensibile);

− l'intero territorio regionale si configura come bacino drenante delle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico nord occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del Comune di Pesaro", come ricordato dalla delibera n. 7 del 3 marzo 2004 dell'Autorità di bacino del Fiume Po avente ad oggetto "Adozione degli obiettivi e delle priorità di intervento ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni";

− l'attività sistematica di monitoraggio svolta dalla Regione Piemonte, con la collaborazione delle Segreterie tecniche delle Autorità d'Ambito di cui alla Legge regionale 20 gennaio 1997 concernente la delimitazione degli Ambiti territoriali Ottimali e l'organizzazione del servizio idrico integrato, ha permesso di costruire, in particolare per il periodo 2005−2007, quadri conoscitivi a scala regionale utili per la valutazione delle condizioni di conformità degli agglomerati di consistenza superiore ai 2.000 a.e.;

− i suddetti quadri conoscitivi regionali, completi dei programmi di attuazione della Direttiva 91/271/CE, costituiscono l'insieme dati e delle informazioni necessarie ad assolvere, con cadenza biennale, agli obblighi informativi verso la Commissione Europea sullo stato di attuazione della medesima direttiva secondo il formato dati previsto dal D.M. 18 settembre 2002, n. 198 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nonché secondo quanto previsto dal Questionario della Commissione europea concernente il trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD);

rilevato che:

− il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 117−10731 del 13 marzo 2007, in coerenza con le disposizioni dell'art. 5 della Direttiva 91/271/CE ed in attuazione della deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 7 del 3 marzo 2004, sopra richiamata, persegue l'obiettivo dell'abbattimento del 75% del carico complessivo di nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e di contenere, comunque, l'apporto di nutrienti in misura compatibile con gli obiettivi di qualità definiti per le sezioni strategiche di controllo individuate lungo l'asta del fiume Po;

− l'art. 43 delle norme del PTA prevede testualmente che "Al fine di superare le criticità locali, per ciascuna delle aree idrografiche e per i laghi di cui all'art. 16, le monografie di area individuano il programma delle misure delle azioni e degli interventi da realizzarsi, secondo le priorità ivi indicate, attraverso gli strumenti di attuazione previsti dall'art. 10";

− l'art. 20, comma 3, delle stesse norme dispone che "Le Norme di area individuano le misure per il conseguimento dell'obiettivo dell'abbattimento di almeno il 75 per cento di fosforo totale e di almeno il 75 per cento dell'azoto totale del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del territorio regionale, bacino drenante delle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico nord occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del Comune di Pesaro";

− l'art. 27 delle Norme di Piano, funzionalmente al rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, fornisce, relativamente ai valori limite di emissione degli scarichi i seguenti indirizzi:

"1. Sino a diversa determinazione delle disposizioni di attuazione del presente piano, i limiti di accettabilità degli scarichi di cui al decreto legislativo 152/2006 ed alla legge regionale 26 marzo 1990 n. 13 (in materia di scarichi delle pubbliche fognature e di scarichi civili), da ultimo modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, costituiscono valori limite di emissione funzionali al rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

2. Nelle more delle determinazioni di cui al comma 1, le Province, se è necessario conseguire o mantenere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici o la protezione delle aree a specifica tutela, definiscono, in sede di rilascio o rinnovo delle singole autorizzazioni allo scarico, valori limite di emissione più restrittivi".

Rilevato inoltre che:

− a fronte dell'attività di monitoraggio dalla Direzione Ambiente è emerso che per il raggiungimento dell'obiettivo dell'abbattimento del 75% del carico complessivo dei nutrienti risultano necessari specifici Programmi di interventi di adeguamento dei sistemi di depurazione ad integrazione di quanto già previsto dal PTA nel proprio Programma di Misure individuate nelle Monografie d'Area, interventi strutturali relativi a Infrastrutturazioni di integrazione e/o accelerazione dei Piani d'Ambito (segmento fognario−depurativo);

− per perseguire le suddette finalità ed ai sensi dell'art. 30 delle Norme di Piano del PTA, sono stati definiti, in collaborazione con le Segreterie tecniche delle Autorità d'Ambito, specifici programmi di interventi ad integrazione dei rispettivi Piani d'Ambito;

ritenuto che per assicurare comportamenti omogenei a scala regionale risulta necessario fornire alle Autorità d'Ambito specifici indirizzi e criteri applicativi riguardanti l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue urbane, per l'attuazione degli adempimenti sopra richiamati, con particolare riguardo alla programmazione ed al cronoprogramma degli interventi da realizzare;

dato atto che occorre fornire alle Province, ai fini del rilascio o rinnovo delle singole autorizzazioni allo scarico, specifiche indicazioni in materia di valori−limite di emissione funzionali al conseguimento dell'obiettivo di controllo dei fenomeni di eutrofizzazione delle acque nelle aree sensibili e nei relativi bacini drenanti;

considerato che per le motivazioni sopra richiamate si rende necessario procedere alla modifica ed integrazione del Programma di Misure individuate nelle Monografie d'Area del PTA, per adeguarlo all'obiettivo di abbattimento del 75% del carico complessivo dei nutrienti provenienti dagli scarichi delle acque reflue urbane.

considerato che una prima versione del provvedimento predisposto dalla Direzione Ambiente denominato "Piano regionale di Tutela delle Acque − Misure di Area per il conseguimento dell'obiettivo dell'abbattimento del carico in ingresso a tutti gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane del territorio regionale" e del relativo Allegato A è stato presentato in occasione della seduta della Conferenza regionale delle risorse idriche del 12 marzo 2008, la quale ha dato specifico mandato al proprio Comitato tecnico per l'esame del suddetto provvedimento e per il recepimento delle proposte delle Segreterie tecniche delle Autorità d'Ambito relative alla Programmazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di depurazione di rispettiva competenza, comprendenti sia la tipologia degli interventi sia la loro tempistica di realizzazione;

dato infine atto che:

− il suddetto Comitato, a conclusione della fase di verifica di competenza e recependo in particolare le indicazioni fornite dalle Autorità d'Ambito in merito alla programmazione degli interventi di adeguamento degli scarichi delle acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati di consistenza superiore ai 2.000 a.e., ha provveduto alla stesura della versione definitiva del provvedimento denominato "Piano regionale di Tutela delle Acque − Misure di Area per il conseguimento dell'obiettivo dell'abbattimento del carico in ingresso a tutti gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane del territorio regionale" e del relativo Allegato A;

− tale documento è stato sottoposto all'approvazione della Conferenza regionale delle risorse idriche nella seduta del 26 novembre 2008 e che lo stesso è stato unanimemente approvato dalla medesima Conferenza.

Tutto ciò premesso,

visto l'articolo 16 della Legge regionale 28 luglio 2008 n.23;

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

− di approvare, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, delle Norme del Piano regionale di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 117−10731 del 13 marzo 2007, il documento "Piano regionale di Tutela delle Acque: Misure di Area per il conseguimento dell'obiettivo dell'abbattimento del carico in ingresso a tutti gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane del territorio regionale" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato