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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 06


Avviso di rettifica
Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2.

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica.

Si rettifica che nella legge regionale in oggetto, pubblicata sul supplemento al Bollettino Ufficiale n. 4 del 29 gennaio 2009, all'articolo 24 (Obblighi di segnalazione sulle piste), comma 15, il riferimento "di cui al comma 3" deve correttamente intendersi "di cui al comma 8"; all'articolo 47 (Criteri per l'erogazione delle agevolazioni), commi 5 e 6, le parole "per i soggetti di cui all'articolo 4" sono da intendersi "per i soggetti gestori delle aree di cui all'articolo 4"; all'articolo 49 (Disposizioni transitorie), comma 1, le parole "Per le piste già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative aree sciabili, come individuate ai sensi dell'articolo 4, è costituito a tutti gli effetti titolo autorizzativo senza ulteriore procedura, con conseguente valenza di cui all'articolo 13." sono da intendersi "Per le piste già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative aree sciabili, come individuate ai sensi dell'articolo 5, è costituito a tutti gli effetti titolo autorizzativo senza ulteriore procedura, con conseguente valenza di cui all'articolo 14.".