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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 06


Comunicato dell'Assessore regionale alla Programmazione, politiche territoriali ed edilizia

Legge 9 gennaio 1989, n. 13. Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Trasmissione del fabbisogno relativo all'anno 2009 da parte dei Comuni alla Regione Piemonte.

Ai Comuni del Piemonte

Loro sedi

La legge 13/89 prevede, all'art. 9, contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti a favore delle persone disabili, di coloro che hanno a carico i citati soggetti, nonché dei condominii ove risiedono le suddette categorie di beneficiari.

L'erogazione dei contributi ai Comuni avviene in attuazione di quanto stabilito dalla legge 13/89, n. 13 e dalla relativa circolare esplicativa n. 1669/U.L. del 22.6.1989; per le prescrizioni tecniche si applica il D.M. n. 236 del 14.06.1989; tali disposizioni sono state pubblicate sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23.6.1989.

In occasione della prossima scadenza (1.3.2009) del termine di presentazione delle domande di finanziamento, ai sensi della legge 13/89, da parte delle persone disabili per la realizzazione delle opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, si ritiene utile comunicare gli aspetti essenziali connessi alla procedura per la determinazione del fabbisogno regionale.

A tal fine, si informa, che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 25−10730 del 9.2.2009, pubblicata sul B.U.R. n. 6 − 3º supplemento − del 12.2.2009, ha approvato nuovi "Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi regionali per interventi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati" ai fini dell'attuazione della Legge 9.1.1989, n. 13.

La ridefinizione di alcuni criteri per l'assegnazione dei contributi regionali consente di ammettere a contributo, prioritariamente, i cittadini disabili con invalidità totale appartenenti alle fasce economicamente più deboli e aumentare l'importo massimo concedibile, adeguandolo all'incremento del costo di costruzione di un edificio residenziale dell'ultimo quadriennio.

Inoltre, in applicazione dell'art. 89 della legge regionale 44/2000, sono attribuite ai Comuni l'istruttoria delle domande e la verifica dell'ammissibilità a contributo, al fine di semplificare le procedure amministrative attualmente vigenti che demandano ai Settori Decentrati OO. PP. e Difesa Assetto Idrogeologico l'istruttoria delle domande.

I contributi regionali a fondo perduto sono erogati a favore di:

Le domande di contributo, in carta da bollo, su apposito modulo allegato al presente comunicato, devono essere presentate dalla persona disabile (ovvero da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza anagrafica, per opere che eliminano ostacoli alla sua mobilità.

Le domande di contributo dovranno essere corredate da:

  1. certificato medico in carta semplice attestante la disabilità del richiedente;
  2. fotocopia della certificazione di invalidità al 100% rilasciata dalle competenti Commissioni mediche per l'accertamento degli stati di invalidità civile, operanti presso l'Azienda Sanitaria Locale ovvero la certificazione di invalidità al 100% rilasciata da altre Commissioni pubbliche competenti in materia di invalidità per gli invalidi del lavoro, di guerra, civili di guerra e invalidi per cause di servizio;
  3. preventivo di spesa contenente la descrizione delle opere da realizzare;
  4. copia fotostatica di un documento d'identità del richiedente in corso di validità; per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, fotocopia del permesso di soggiorno;
  5. dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sottoscritta dal richiedente, ovvero copia della richiesta per il cambio di residenza o dichiarazione di impegno al cambio di residenza (qualora il disabile non risieda nell'immobile oggetto di intervento);
  6. verbale dell'assemblea del condominio, nel quale sia indicato il consenso dei condomini alla realizzazione degli interventi, la suddivisione delle spese tra i condomini e la ripartizione del contributo regionale tra i condomini stessi, se gli interventi interessano parti comuni. Qualora l'edificio non abbia l'Amministratore, il verbale dell'assemblea del condominio è sostituito da una dichiarazione sottoscritta da tutti i condomini, indicante il consenso alla realizzazione degli interventi e la suddivisione delle spese tra i condomini nonché la ripartizione del contributo regionale;
  7. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) relativa all'acquisito consenso del proprietario alla realizzazione degli interventi, qualora l'alloggio non sia di proprietà del richiedente;
  8. attestazione rilasciata dall'Ente preposto a ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, attestante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), del nucleo familiare.

Per quanto riguarda la documentazione di cui ai precedenti punti 2 e 8, la medesima dovrà essere obbligatoriamente allegata nel caso in cui il disabile intenda avvalersi della priorità prevista nell'assegnazione del contributo regionale per gli invalidi totali e per i nuclei familiari a basso reddito.

Per l'anno in corso, i Comuni dovranno definire e trasmettere entro il 31.3.2009 al Settore Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale della Regione Piemonte, Via Lagrange n. 24 − 10123 Torino quanto segue:

  1. il proprio fabbisogno complessivo sulla base delle domande ritenute ammissibili. L'istruttoria e la verifica di ammissibilità delle domande compete al Comune. Per il calcolo del fabbisogno occorre riferirsi all'ammontare delle opere e/o forniture necessarie al netto dell'I.V.A.;
  2. l'elenco delle domande ritenute ammissibili, completo dei dati previsti al punto 7 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 25−10730 del 9.2.2009, pubblicata sul B.U.R. n. 6 − 3º supplemento − del 12.2.2009;
  3. le schede A/2 e B/2, debitamente compilate e sottoscritte dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e dal Sindaco riportate sulla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Segretariato Generale del C.E.R. n. 462 dell'8.7.1989, allegate al presente comunicato.

Si ricorda ai Comuni la necessità di dare ampia e tempestiva informazione alla cittadinanza dei disposti della legge 13/89, nei modi e nelle forme ritenuti più opportuni, anche mediante affissione del manifesto informativo allegato al presente bollettino.

Ogni eventuale ulteriore chiarimento, potrà essere richiesto alla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, Settore Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale, Via Lagrange, n. 24 − 10123 Torino (tel. 011/4323172 − 4323661 − 4321454).

L'Assessore regionale alla Programmazione,
politiche territoriali ed edilizia

Sergio Conti

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