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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 06


Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2009, n. 25−10730

Criteri e modalita' per l'assegnazione dei contributi regionali per interventi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai fini dell'attuazione della Legge 09/01/1989, n. 13, "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".

A relazione dell'Assessore Conti:

Premesso che

la legge 13/89 prevede, all'art. 9, contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti a favore delle persone disabili, di coloro che hanno a carico i citati soggetti, nonché dei condominii ove risiedono le suddette categorie di beneficiari;

l'erogazione dei contributi ai Comuni avviene in attuazione di quanto stabilito dalla legge 13/89, n. 13 e dalla relativa circolare esplicativa n. 1669/U.L. del 22/06/1989; per le prescrizioni tecniche si applica il D.M. n. 236 del 14/06/1989;

con D.G.R. n. 49−524 del 17/09/1990 sono state impartite ai Sindaci dei Comuni le istruzioni per l'esame delle domande, ciò al fine di permettere la concreta erogazione delle provvidenze;

con D.G.R. n. 10−23314 del 01/12/1997, a distanza di circa dieci anni dall'entrata in vigore della legge 13/89, sono stati definiti ulteriori criteri per l'assegnazione dei contributi, e indirizzi ai Comuni per l'istruttoria delle domande;

il fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, istituito ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 13/89, presso il Ministero dei Lavori Pubblici è stato alimentato per i primi tre anni, dopo tale periodo, si è assistito ad una graduale riduzione degli stanziamenti statali e i contributi sono stati erogati solo saltuariamente, l'ultimo risale al 2004;

ogni anno la Regione ha comunque provveduto alla raccolta delle domande e alla stesura della graduatoria generale; in assenza di contributi statali ha finanziato con fondi propri di bilancio le domande presentate dagli invalidi totali aventi precedenza ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 13/89;

a seguito dell'incremento del numero delle domande e dell'aumento del fabbisogno finanziario, nel corso degli anni, gli stanziamenti regionali sono stati incrementati al fine di soddisfare tutte le domande presentate dagli invalidi totali.

Considerato che:

− dall'anno 2005 le domande per il superamento delle barriere architettoniche sono state integralmente finanziate con fondi regionali,

− negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo incremento dei costi per la realizzazione degli interventi, nonché all'aumento delle difficoltà economiche per i richiedenti di nuclei familiari a basso reddito,

− si rende quindi necessario ridefinire alcuni criteri per l'assegnazione dei contributi regionali, ciò al fine di ammettere a contributo, prioritariamente, i cittadini disabili con invalidità totale appartenenti alle fasce economicamente più deboli e aumentare l'importo massimo di contributo concedibile, adeguandolo all'incremento del costo di costruzione di un edificio residenziale verificatori nell'ultimo quadriennio,

− si ritiene, inoltre opportuno, in applicazione della legge regionale n. 44 del 26/04/2000, modificare la D.G.R. n. 10−23314 del 01/12/1997 relativamente alle competenze attribuite ai Settori Decentrati OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico in merito alla raccolta ed istruttoria delle domande di contributo per il superamento delle barriere negli edifici privati pervenute ai Comuni della provincia.

Occorre pertanto:

− introdurre un nuovo criterio in base al quale assegnare il contributo regionale, a parità della percentuale di invalidità, prioritariamente ai richiedenti che hanno l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) più basso,

− aggiornare l'ammontare del contributo regionale concedibile per domanda, adeguandolo all'incremento dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale verificatosi nel periodo gennaio 2005− settembre 2008, che risulta essere pari al 14,72%,

− precisare che i contributi regionali sono concessi per le abitazioni private, ad esclusione delle strutture residenziali ricomprese nelle tipologie finanziate dalla Regione, ai sensi di specifica normativa regionale,

− attribuire ai Comuni, in applicazione dell'art. 89 della legge regionale n. 44 del 26/04/2000, l'istruttoria delle domande e la verifica dell'ammissibilità a contributo, ciò anche, al fine di semplificare le procedure amministrative attualmente vigenti che demandano ai Settori Decentrati OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico l'istruttoria delle domande,

− predisporre, in analogia con quanto adottato dalla Regione in materia di erogazione di contributi ai privati cittadini per l'edilizia residenziale, i "Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi regionali per interventi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati" ai sensi della legge 13/89,

− stabilire che gli esiti dell'istruttoria comunale dovranno essere trasmessi agli uffici regionali della Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia al fine di predisporre la graduatoria e per l'erogazione dei contributi,

− dare atto che l'amministrazione regionale si riserva di effettuare controlli e verifiche a seguito dell'erogazione dei fondi e dell'esecuzione delle opere.

Nell'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono riportati i "Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi regionali per interventi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati".

Ritenuto di dover approvare, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008, i criteri di cui al citato allegato "A", al fine della predisposizione delle determinazioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie e di erogazione ai Comuni delle somme spettanti.

Considerato che per le finalità della presente deliberazione risultano utilizzabili le risorse stanziate sui capitoli 236785 e 236855 (UPB DB08032) del bilancio regionale 2009.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale;

vista la L. 13/89, la relativa circolare esplicativa n. 1669/U.L. del 22/06/1989, il D.M. n. 236 del 14/06/1989;

vista la l.r. n. 44 del 26/04/2000 e s.m.i.;

vista la l.r. n. 23 del 28/07/2000;

sentite le associazioni di categoria;

con voto unanime, espresso nella forma di legge,

delibera

1) di approvare i "Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione di interventi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati" contenuti nell'allegato "A", che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che per tutto quanto non esplicitamente modificato dal sopra citato Allegato "A" valgono le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 10−23314 dell'1/12/1997.

3) di dare atto che per le finalità previste dalla presente deliberazione risultano utilizzabili le risorse stanziate sui capitoli 236785 e 236855 (UPB DB08032) del bilancio regionale 2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato