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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 06


Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4.

Testo unificato dei progetti di legge regionale n. 511, 345, 423 427 − Gestione e promozione economica delle foreste.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

Capo I. Principi, finalità e definizioni

art. 1. (Principi)

Art. 2. (Finalità)

Art. 3. (Bosco e foresta)

Art. 4. (Arboricoltura da legno)

Art. 5. (Vivaistica forestale)

Art. 6. (Interventi selvicolturali e tagli colturali)

Art. 7. (Viabilità silvo−pastorale e vie di esbosco)

Capo II. Pianificazione e programmazione in campo forestale

Art. 8. (Pianificazione forestale)

Art. 9. (Piano forestale regionale)

Art. 10. (Piano forestale territoriale)

Art. 11. (Piano forestale aziendale)

Art. 12. (Pianificazione forestale nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000)

Capo III. Gestione

Sezione I. Disciplina e realizzazione degli interventi selvicolturali

Art. 13. (Regolamento forestale)

Art. 14. (Procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali)

Art. 15. (Sportelli forestali)

Sezione II. Patrimonio silvo−pastorale regionale

Art. 16. (Amministrazione del patrimonio silvo−pastorale regionale)

Sezione III. Promozione della gestione attiva

Art. 17. (Iniziative per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale)

Art. 18. (Forme di gestione forestale associata)

Capo IV. Tutela del territorio e degli ecosistemi forestali

Sezione I. Tutela delle superfici forestali dalle trasformazioni

Art. 19. (Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso)

Sezione II. Tutela degli ecosistemi forestali

Art. 20. (Divieti e deroghe)

Art. 21. (Difesa dalle avversità)

Sezione III. Tutela del patrimonio genetico delle specie arboree e arbustive autoctone e produzione vivaistica forestale

Art. 22. (Tutela della biodiversità)

Art. 23. (Attuazione della direttiva 99/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione)

Art. 24. (Centri regionali per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale e per la castanicoltura)

Capo V. Promozione e sviluppo

Sezione I. Iniziative di sviluppo economico

Art. 25. (Azioni di sviluppo dei prodotti forestali)

Art. 26. (Iniziative di sviluppo territoriali e provinciali)

Art. 27. (Fondo regionale di sviluppo forestale)

Sezione II. Iniziative di ricerca, sperimentazione, divulgazione

Art. 28. (Attività di ricerca e sperimentazione)

Art. 29. (Attività di divulgazione e informazione)

Sezione III. Iniziative a favore della qualificazione degli operatori, delle imprese e del mercato

Art. 30. (Formazione professionale e aggiornamento tecnico)

Art. 31. (Albo delle imprese forestali del Piemonte)

Art. 32. (Certificazione forestale)

Capo VI. Organismi e strumenti di attuazione

Art. 33. (Comitato tecnico regionale per le foreste e il legno)

Art. 34. (Sistema informativo forestale regionale)

Capo VII. Vigilanza e sanzioni

Art. 35. (Vigilanza)

Art. 36. (Sanzioni)

Capo VIII. Norme finali

Sezione I. Modifiche e deroghe a leggi regionali

Art. 37. (Modifiche agli articoli 1 e 11 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)

Art. 38. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 50)

Art. 39. (Modifica all'articolo 63 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)

Art. 40. (Deroghe)

Sezione II. Norme sospensive e valutative

Art. 41. (Notifica all'Unione europea)

Art. 42. (Clausola valutativa)

Sezione III. Norme transitorie, abrogative, finanziarie e finali

Art. 43. (Norma transitoria)

Art. 44. (Abrogazioni)

Art. 45. (Utilizzo dei proventi)

Art. 46. (Norma finanziaria)

Art. 47. (Norme finali)

Capo I.
Principi, finalità e definizioni

Art. 1.
(Principi)

1. La Regione Piemonte, nel quadro dei principi definiti dagli articoli 6 e 8 dello Statuto, considera le foreste come bene a carattere ambientale, culturale, economico e paesaggistico di irrinunciabile valore collettivo da utilizzare e preservare a vantaggio delle generazioni future.

2. Le foreste sono riconosciute quale risorsa di materie prime ed energie rinnovabili, per il loro apporto al benessere degli individui, per la protezione del territorio, della vita umana e delle opere dell'uomo dalle calamità naturali e per la tutela della biodiversità.

3. Sono ritenute indispensabili la pianificazione degli interventi di gestione forestale, basata su un'approfondita conoscenza del territorio, e la programmazione degli stessi nel rispetto del ruolo delle autonomie locali, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e leale collaborazione ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto.

4. La Regione riconosce il ruolo di interesse pubblico delle attività selvicolturali svolte secondo i principi della gestione forestale sostenibile e finalizzate al mantenimento della multifunzionalità delle foreste.

Art. 2.
(Finalità)

1. La Regione, in armonia con gli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale e dagli accordi internazionali in tema di gestione forestale sostenibile, mitigazione dei cambiamenti climatici, tutela dell'ambiente e del paesaggio, si propone, in particolare, di:

a) promuovere la gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità delle foreste;

b) tutelare e valorizzare il patrimonio forestale pubblico e privato;

c) sviluppare le filiere del legno derivato dalle foreste e dall'arboricoltura;

d) promuovere l'impiego del legno come materia prima rinnovabile;

e) incentivare la gestione associata delle foreste;

f) migliorare le condizioni socio−economiche delle aree rurali;

g) promuovere la crescita e qualificare la professionalità delle imprese e degli addetti forestali;

h) accrescere le conoscenze scientifiche e tecniche in campo forestale, promuovendo la ricerca e l'innovazione in materia;

i) aumentare la sensibilità e la consapevolezza sociale circa il valore culturale, ambientale ed economico delle foreste e degli alberi.

Art. 3.
(Bosco e foresta)

1 Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione è adottata la definizione di bosco di cui all'articolo 2, commi 1, 3 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Sono inoltre considerati bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.

2. Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale e l'arboricoltura da legno.

3. La continuità e l'omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine.

4. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno dieci anni.

Art. 4.
(Arboricoltura da legno)

1. Per arboricoltura da legno si intende la coltura arborea di origine artificiale, finalizzata prevalentemente alla produzione di legname e biomassa, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguita su terreni non boscati.

Art. 5.
(Vivaistica forestale)

1. Per vivaistica forestale si intendono le seguenti attività: la raccolta a scopo di produzione vivaistica, la produzione, la cessione a qualsiasi titolo e la commercializzazione di materiale di moltiplicazione o di propagazione forestale destinato al rimboschimento, all'imboschimento, all'arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione e alla sistemazione del territorio.

Art. 6.
(Interventi selvicolturali e tagli colturali)

1. Sono definite interventi selvicolturali le operazioni in bosco previste dal regolamento forestale al termine delle quali l'uso del suolo è forestale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Art. 7.
(Viabilità silvo−pastorale e vie di esbosco)

1. La viabilità silvo−pastorale è costituita dalle strade e dalle piste al servizio di boschi e alpeggi percorribili con mezzi motorizzati per i seguenti scopi:

a) accesso ai luoghi di lavoro e trasporto di prodotti, materiali, persone e cose connessi alle proprietà e alle attività silvo−pastorali;

b) attività antincendio, di vigilanza, di soccorso, attività professionali didattiche e scientifiche e altri compiti di interesse pubblico.

2. Le vie di esbosco sono tracciati temporanei connessi ai singoli interventi selvicolturali e utilizzati per il trasferimento dei prodotti forestali dal luogo di raccolta alla viabilità silvo−pastorale o alla viabilità ordinaria. La loro realizzazione non costituisce trasformazione d'uso del suolo.

3. In base alle loro caratteristiche le vie di esbosco si distinguono nelle seguenti tipologie:

a) linee per l'esbosco via cavo, consistenti in tracciati ricavati nel soprassuolo e idonei al passaggio dei carichi sospesi;

b) linee di esbosco per gravità, consistenti in tracciati naturali o artificiali destinati all'avvallamento del legname;

c) vie di esbosco per mezzi meccanici, realizzate con limitati movimenti di terra tramite l'apertura di semplici tracciati nel soprassuolo, senza apporto di materiale inerte, da chiudersi dopo l'esbosco.

4. Il regolamento forestale definisce le caratteristiche tecnico−costruttive per la viabilità silvo−pastorale e le vie di esbosco, in considerazione del tipo di utilizzo e del contesto territoriale.

5. Il transito per le attività di cui al comma 1 è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

Capo II.
Pianificazione e programmazione in campo forestale

Art. 8.
(Pianificazione forestale)

1. La pianificazione ha come presupposto fondamentale la conoscenza delle risorse del territorio in rapporto ai fattori ambientali, sociali ed economici, ed è rivolta prioritariamente all'individuazione delle modalità gestionali, delle azioni di valorizzazione, tutela e ricostituzione degli ecosistemi forestali.

2 Le foreste sono sottoposte a una pianificazione articolata sui seguenti livelli:

a) regionale, mediante il piano forestale regionale;

b) territoriale, mediante il piano forestale territoriale;

c) aziendale, mediante il piano forestale aziendale.

Art. 9.
(Piano forestale regionale)

1. Il piano forestale regionale rappresenta il quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 2 e in armonia con la legislazione nazionale e comunitaria, gli obiettivi e le strategie da perseguire nel periodo della sua validità.

2. Costituiscono parte essenziale del piano forestale regionale:

a) la relazione, l'inventario e la cartografia tematica delle foreste e delle relative infrastrutture;

b) le linee guida di politica per le foreste, ivi inclusi i settori prioritari di intervento e finanziamento;

c) l'individuazione delle aree forestali di riferimento per la pianificazione forestale territoriale;

d) le metodologie di verifica e valutazione dei risultati delle strategie adottate.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, approva il piano forestale regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il piano forestale regionale ha validità decennale e può essere sottoposto a modifiche o integrazioni prima della sua scadenza con le modalità di cui al comma 3.

Art. 10.
(Piano forestale territoriale)

1. Il piano forestale territoriale è finalizzato alla valorizzazione polifunzionale delle foreste e dei pascoli all'interno delle singole aree forestali individuate a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera c), sulla base dell'interpretazione dei dati conoscitivo−strutturali del territorio silvo−pastorale. Il piano forestale territoriale determina le destinazioni d'uso delle superfici boscate e le relative forme di governo e trattamento, nonché le priorità d'intervento per i boschi e i pascoli.

2. Le comunità montane per le aree forestali di loro competenza e le province per le restanti aree, predispongono e adottano il piano forestale territoriale sulla base delle norme tecnico−procedurali stabilite con provvedimento della Giunta regionale e in coerenza con i contenuti del piano forestale regionale. A tale scopo, la Regione rende disponibili i dati conoscitivo−strutturali derivati da apposite indagini territoriali e fornisce agli enti il necessario supporto tecnico.

3. La Giunta regionale approva il piano forestale territoriale entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previa verifica della sua coerenza con i contenuti del piano forestale regionale e del rispetto delle norme tecniche di cui al comma 2.

4. Per la redazione dei piani forestali territoriali, nel caso di inadempienza da parte delle comunità montane o delle province e trascorsi dodici mesi dalla data di approvazione delle norme tecnico−procedurali di cui al comma 2, la Giunta regionale esercita potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

5. I piani forestali territoriali sono sottoposti ad aggiornamento almeno ogni quindici anni.

Art. 11.
(Piano forestale aziendale)

1. Il piano forestale aziendale rappresenta lo strumento di programmazione e gestione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali e delle opere connesse.

2. Il piano forestale aziendale è redatto, su iniziativa della proprietà o del soggetto gestore, sulla base delle indicazioni tecnico−metodologiche stabilite con provvedimento della Giunta regionale e in conformità alle previsioni dei piani forestali territoriali per le aree forestali di riferimento.

3. Il piano forestale aziendale è trasmesso alla Giunta regionale, anche tramite gli sportelli forestali, unitamente a eventuali progetti riferiti a opere o infrastrutture connesse all'attuazione degli interventi selvicolturali programmati.

4. La Giunta regionale approva il piano forestale aziendale sulla base delle procedure stabilite dal regolamento forestale e previa verifica della sua conformità agli elementi di cui al comma 2. Se sono necessari ulteriori atti di assenso la Giunta regionale convoca una conferenza di servizi.

5. L'approvazione del piano forestale aziendale da parte della Giunta regionale costituisce autorizzazione agli interventi previsti dallo stesso piano. La realizzazione di tali interventi è soggetta a comunicazione.

6. Il piano forestale aziendale ha una validità massima di quindici anni, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati.

Art. 12.
(Pianificazione forestale nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000)

1. La gestione delle superfici boscate nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione, zone di protezione speciale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), è normata nell'ambito degli strumenti di pianificazione di cui queste sono dotate. In assenza di strumenti di pianificazione con valenza forestale specifici per queste aree e in presenza di superfici boscate significative, i soggetti gestori possono predisporre piani forestali aziendali da sottoporre alle procedure di approvazione di cui all'articolo 11, costituenti stralcio del piano di gestione del sito o dell'area protetta.

2. I piani forestali aziendali che interessano, in tutto o in parte, siti della rete Natura 2000, ne recepiscono gli strumenti specifici di gestione forestale. In assenza di tali strumenti di gestione forestale, i piani forestali aziendali assicurano la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario ivi presenti e sono soggetti a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997.

3. I piani forestali territoriali, in fase di redazione, recepiscono gli strumenti di pianificazione riferiti alle aree protette e ai siti della rete Natura 2000. Alla redazione dei piani forestali territoriali che includono, in tutto o in parte, aree protette o siti della rete Natura 2000, partecipa un rappresentante tecnico nominato dalla direzione regionale competente in materia di pianificazione delle aree protette o, per i parchi nazionali, dall'ente gestore.

Capo III.
Gestione

Sezione I.
Disciplina e realizzazione degli interventi selvicolturali

Art. 13.
(Regolamento forestale)

1. Il regolamento forestale costituisce norma di riferimento in materia forestale e in particolare:

a) definisce gli interventi selvicolturali di cui all'articolo 6 e stabilisce le norme per la loro esecuzione secondo i principi della selvicoltura naturalistica;

b) stabilisce le modalità di gestione dei boschi in situazioni speciali, comprendenti le foreste di protezione, i boschi localizzati lungo i corpi idrici o interessati da reti tecnologiche, i rimboschimenti, i boschi da seme;

c) bis stabilisce le modalità e le procedure di gestione dei boschi situati in aree protette o siti della rete Natura 2000, comprese le misure di conservazione degli habitat forestali di interesse comunitario, e i casi in cui non si rende necessaria la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997;

d) indica le norme per la conservazione della biodiversità in ambiente forestale;

e) stabilisce le modalità di attuazione dell'articolo 14 e relativi limiti;

f) determina le modalità per l'assegno e la stima dei lotti boschivi e per l'istituzione e la tenuta del registro regionale dei martelli forestali;

g) individua i requisiti professionali che gli operatori devono possedere per l'esecuzione degli interventi selvicolturali, in relazione alla loro natura e complessità;

h) stabilisce gli adempimenti per prevenire e contrastare i danni di origine abiotica e biotica al patrimonio forestale, compresi quelli causati dalla fauna selvatica;

i) indica le modalità di gestione dei castagneti da frutto e delle tartufaie controllate;

j) definisce le misure per la conservazione e la valorizzazione delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco e delle specie sporadiche o localmente rare in bosco;

k) definisce le modalità e le procedure per la realizzazione e la gestione degli impianti di arboricoltura da legno;

l) stabilisce le caratteristiche tecnico−costruttive per la viabilità silvo−pastorale e le vie di esbosco;

m) stabilisce le norme per il pascolo nei boschi, per la gestione dei terreni pascolivi e di quelli cespugliati;

n) disciplina le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni della presente legge e al regolamento forestale stesso;

o) fissa, con cadenza quinquennale, i valori economici utilizzati per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'articolo 36, comma 1, lettere b), c) ed e).

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento forestale.

Art. 14.
(Procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali)

1. La realizzazione degli interventi selvicolturali, nei casi stabiliti dal regolamento forestale in considerazione della loro natura ed entità, è soggetta a uno dei seguenti adempimenti:

a) comunicazione semplice;

b) comunicazione corredata da relazione tecnica;

c) autorizzazione regionale.

Art. 15.
(Sportelli forestali)

1. Presso gli uffici regionali territoriali competenti in materia forestale sono costituiti gli sportelli forestali, al fine di favorire la diffusione sul territorio delle informazioni relative alla gestione e alla fruizione del patrimonio silvo−pastorale, migliorare l'efficacia delle procedure amministrative e rispondere alle necessità di rilevamento statistico.

2. Gli sportelli forestali possono essere altresì istituiti mediante convenzione, presso le province, le comunità montane singole o associate, i comandi provinciali e di stazione del Corpo forestale dello Stato o presso altri soggetti istituzionali.

3. Gli sportelli forestali costituiscono un punto d'accesso ai servizi informativi forestali, forniscono chiarimenti tecnico−amministrativi in materia, distribuiscono la modulistica e ricevono la documentazione riferita alle procedure di cui all'articolo 14, fornendo indicazioni in merito all'esito delle istanze presentate.

4. Agli sportelli forestali possono essere affidate altre funzioni di carattere tecnico−amministrativo, in relazione al loro ruolo istituzionale e alle professionalità di cui sono dotati, sulla base della convenzione di cui al comma 2.

Sezione II.
Patrimonio silvo−pastorale regionale

Art. 16.
(Amministrazione del patrimonio silvo−pastorale regionale)

1. Il patrimonio silvo−pastorale della Regione è costituito dai terreni forestali e pastorali, e dalle infrastrutture a essi connesse, di proprietà regionale.

2. Il patrimonio silvo−pastorale regionale, condotto secondo le regole della gestione attiva e sostenibile, è utilizzato per finalità di:

a) promozione dell'uso sociale del bosco, delle attività ricreative, culturali e didattiche ad esso correlate;

b) ricerca, sperimentazione, divulgazione, formazione, educazione ambientale;

c) salvaguardia ambientale, protezione del suolo e dell'assetto idrogeologico, tutela della biodiversità e del patrimonio faunistico, tutela del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;

d) promozione delle attività economiche locali nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse.

3. La gestione del patrimonio silvo−pastorale regionale può essere concessa a soggetti pubblici o privati per le finalità di cui al comma 2.

Sezione III.
Promozione della gestione attiva

Art. 17.
(Iniziative per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale)

1. In coerenza con i principi di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, la Regione promuove interventi diretti allo sviluppo e al miglioramento del patrimonio forestale pubblico e privato, alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abbandono, di degrado e di dissesto.

2. Per ragioni di pubblica utilità e urgenza, quali la prevenzione dei rischi di dissesto idrogeologico, caduta valanghe e incendio boschivo, e per motivi fitosanitari, la Giunta regionale, in coerenza con la pianificazione forestale, approva piani d'intervento straordinari, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 227/2001 e degli articoli 75 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) aventi ad oggetto il miglioramento della stabilità del patrimonio forestale, il rafforzamento delle potenzialità protettive e ambientali e la creazione delle premesse per la sua valorizzazione economica.

3. La Giunta regionale, per le urgenti ragioni di cui al comma 2, può provvedere all'occupazione temporanea di aree ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Art. 18.
(Forme di gestione forestale associata)

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 2, la Regione promuove la gestione attiva, coordinata e organica del patrimonio forestale pubblico e privato.

2. La Regione favorisce e incentiva la costituzione e le attività di consorzi e di altre forme di gestione associata, anche basate su contratti legittimamente previsti dalla normativa vigente, che assicurano la gestione sostenibile e multifunzionale delle superfici forestali, riconoscendo, in particolare, il ruolo dei consorzi di gestione forestale previsti dall'articolo 9, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

3. Le forme di gestione di cui al comma 2 assolvono a compiti di gestione delle superfici forestali dal punto di vista economico e ambientale, comprese le attività di manutenzione, conservazione, tutela, monitoraggio e vigilanza. A tali forme di gestione competono, inoltre, l'attuazione dei piani straordinari d'intervento di cui all'articolo 17, comma 2, nonché lo svolgimento di eventuali altre attività loro attribuite in convenzione dalla Regione o dagli enti locali.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri per l'attribuzione degli incentivi di cui al comma 2 sulla base dei seguenti elementi prioritari:

a) sviluppo dell'uso multifunzionale delle foreste, anche tramite progetti di filiera;

b) sostenibilità economica delle attività dimostrata attraverso l'adozione di strumenti di pianificazione strategica e finanziaria;

c) possesso di certificazione forestale.

5. Per accedere agli incentivi previsti dal comma 2, le forme di gestione devono avere finalità coerenti con le finalità della presente legge. La coerenza è valutata dal competente ufficio regionale prima dell'assegnazione dell'incentivo.

6. Le cooperative e le imprese forestali, iscritte all'albo regionale delle imprese che effettuano utilizzazioni a titolo principale, con sede legale e operativa sul territorio della comunità montana, sono equiparate agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

7. Nel caso in cui all'interno di un ambito territoriale forestale gestito o da gestire, a qualsiasi titolo, in forma associata, si trovino interclusi uno o più terreni dei quali sia impossibile individuare la titolarità, il cui abbandono comprometta un'ottimale gestione forestale, ovvero nel caso in cui lo stesso proprietario sia individuato ma irreperibile, il legale rappresentante della forma associativa ha facoltà di chiederne al comune la gestione provvisoria. Quando si tratti di forma associativa in via di costituzione, la richiesta è presentata da un soggetto delegato dai costituenti.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, il comune, valutata la congruità dell'ambito forestale interessato, procede all'affissione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio della richiesta di gestione provvisoria, trasmettendola contestualmente alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

9. Trascorso il termine di cui al comma 8, in mancanza di opposizione al comune da parte del proprietario interessato, il comune autorizza la forma associativa a gestire il terreno per un periodo non superiore a quattro anni. Resta comunque ferma la facoltà del proprietario di proporre opposizione in qualsiasi momento.

10. Decorso il periodo di gestione provvisoria, su richiesta del legale rappresentante della forma associativa, la procedura prevista dal comma 8 viene rinnovata e può essere autorizzata la proroga della gestione provvisoria ai sensi del comma 9.

11. I titolari della gestione provvisoria sono tenuti ad accantonare in un fondo speciale gli utili spettanti ai proprietari indeterminabili o irreperibili. Sono altresì tenuti a restituire la disponibilità del terreno al proprietario la cui opposizione sia stata accolta e a corrispondere allo stesso gli eventuali utili già accantonati.

Capo IV.
Tutela del territorio e degli ecosistemi forestali

Sezione I.
Tutela delle superfici forestali dalle trasformazioni

Art. 19.
(Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso)

1. Costituisce trasformazione del bosco, così come definito all'articolo 3, in altra destinazione d'uso, qualsiasi intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale.

2. La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici − Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27).

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, sotto forma di autorizzazione integrata per i boschi gravati anche da vincolo idrogeologico.

4. Sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio. Per i boschi gravati da vincolo idrogeologico, tale compensazione assolve anche alle finalità previste dall'articolo 9 della l.r. 45/1989.

5. Gli interventi di mitigazione sono da considerarsi integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione e sono definiti nell'ambito del provvedimento di autorizzazione.

6. La compensazione può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, con miglioramenti boschivi, o con versamento in denaro, secondo le modalità tecniche e le tempistiche stabilite con provvedimento della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. La compensazione di cui al comma 6 non è dovuta per superfici inferiori ai 500 metri quadrati o per gli interventi di trasformazione delle aree boscate finalizzati al miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi o quando si tratti dell'impianto di coltivazioni tipiche della zona o precedenti all'imboschimento dell'area considerata, purché coerenti con gli strumenti di pianificazione a valenza paesaggistica e naturalistica vigenti.

8. La Giunta regionale, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi da parte del richiedente la trasformazione, stabilisce i criteri per la quantificazione, il deposito e lo svincolo di una cauzione.

9. Gli interventi di compensazione eseguiti direttamente dai richiedenti la trasformazione non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte.

10. Per il calcolo economico della compensazione di cui al comma 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i parametri e le metodologie per la classificazione delle superfici forestali fondate almeno sui seguenti elementi:

a) governo, composizione e struttura del bosco;

b) destinazioni o funzioni prevalenti indicate dagli strumenti di pianificazione forestale;

c) ubicazione;

d) vincoli;

e) tipologia e reversibilità della trasformazione.

11. Le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche.

Sezione II.
Tutela degli ecosistemi forestali

Art. 20.
(Divieti e deroghe)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 227/2001 sono vietati:

a) la conversione a ceduo dei boschi governati a fustaia, dei boschi a governo misto, dei boschi cedui avviati a fustaia e di quelli con età superiore ai quarant'anni, esclusi in quest'ultimo caso i cedui di castagno, robinia, carpino nero, salici e pioppi;

b) il taglio raso, inteso come taglio totale del soprassuolo forestale, fatti salvi gli interventi finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

2. La Giunta regionale può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al comma 1:

a) all'atto dell'approvazione dei piani forestali aziendali se giustificati da speciali e comprovate situazioni stazionali;

b) con singolo atto deliberativo per ragioni di pubblica incolumità, salvaguardia e conservazione degli ecosistemi o particolari motivi di interesse pubblico.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), eseguiti in violazione del divieto, non modificano la destinazione forestale delle superfici interessate.

Art. 21.
(Difesa dalle avversità)

1. La Regione sostiene la prevenzione e la difesa fitosanitaria finalizzate alla salvaguardia dell'ecosistema forestale, anche nei riguardi di danni derivanti da inquinamento ambientale o di nuovo tipo, monitorando lo stato fitosanitario dei boschi e la corretta applicazione delle forme di lotta.

2. La Regione promuove ricerche e indagini sullo stato fitosanitario delle foreste e degli arboreti da legno, nonché sui danni derivanti da avversità biotiche ed abiotiche; divulga le conoscenze utili alla prevenzione; promuove la lotta ai parassiti delle piante forestali e gli interventi colturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti e delle piantagioni, anche in deroga alle prescrizioni vigenti.

3. La difesa fitosanitaria in foresta viene condotta ricorrendo a metodi selvicolturali e metodi di lotta biologica o integrata, secondo quanto disposto dal regolamento forestale.

4. La Giunta regionale, direttamente o per il tramite degli enti locali, in via d'urgenza e per ragioni di pubblica utilità o di interesse generale, può eseguire in economia interventi di difesa fitosanitaria o di ripristino e ricostituzione di aree forestali danneggiate.

Sezione III.
Tutela del patrimonio genetico delle specie arboree e arbustive autoctone e produzione vivaistica forestale

Art. 22.
(Tutela della biodiversità)

1. La Regione promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone indigene del territorio piemontese, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e nel rispetto del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).

2. Allo scopo di cui al comma 1 la Giunta regionale:

a) provvede all'individuazione e alla caratterizzazione dei popolamenti vegetali, naturali o artificiali, in grado di fornire materiale di moltiplicazione o di propagazione delle specie arboree e arbustive autoctone;

b) promuove la costituzione di arboreti per la produzione di materiali di moltiplicazione selezionati;

c) disciplina e promuove la certificazione della provenienza e della qualità colturale del materiale di propagazione forestale.

Art. 23.
(Attuazione della direttiva 99/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione)

1. La Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, previo parere della competente commissione consiliare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, dello Statuto, un regolamento attuativo per il recepimento della direttiva 99/105/CE.

2. Sulla base dei criteri della gestione sostenibile degli ecosistemi forestali, il regolamento di cui al comma 1 definisce inoltre:

a) le metodologie per la redazione di specifici piani forestali aziendali per i popolamenti da seme e per la stipula di accordi finalizzati alla loro conservazione e valorizzazione;

b) le modalità per l'individuazione delle provenienze idonee per gli impianti nelle diverse zone del territorio regionale;

c) i sistemi per l'individuazione di requisiti supplementari per il materiale di propagazione, con particolare riguardo agli standard qualitativi, sia biometrici che fisiologici;

d) le modalità con cui operano i centri di cui all'articolo 24.

Art. 24.
(Centri regionali per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale e per la castanicoltura)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 sono istituiti il centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale e il centro regionale per la castanicoltura.

2. L'attività del centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale è finalizzata:

a) alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione, di provenienza certificata, per l'arboricoltura da legno, l'imboschimento, il rimboschimento, la rinaturalizzazione e il ripristino ambientale;

b) all'educazione e alla didattica ambientale, alla sperimentazione e divulgazione sulle tematiche della biodiversità vegetale e forestale, della vivaistica forestale, della selvicoltura e dell'arboricoltura da legno.

3. L'attività del centro regionale per la castanicoltura è finalizzata alla conservazione, alla pre−moltiplicazione e al controllo genetico e sanitario del materiale vivaistico delle filiere castanicole del frutto e del legno.

Capo V.
Promozione e sviluppo

Sezione I.
Iniziative di sviluppo economico

Art. 25.
(Azioni di sviluppo dei prodotti forestali)

1. La Regione promuove le attività e gli interventi finalizzati a valorizzare il patrimonio forestale. In particolare, sono riconosciute come prioritarie le azioni volte:

a) al miglioramento del patrimonio boschivo con particolare riferimento agli interventi finalizzati alla valorizzazione economica delle foreste e al rafforzamento della loro attitudine protettiva e ambientale;

b) all'incremento della superficie a bosco e ad arboricoltura da legno, nelle aree a scarsa copertura boscata, in particolare di pianura;

c) allo sviluppo della filiera del legname di pregio proveniente dalle foreste e dall'arboricoltura da legno;

d) allo sviluppo della filiera legno−energia, promuovendo la raccolta e il consumo delle biomasse legnose locali;

e) allo sviluppo del mercato dei prodotti forestali;

f) al miglioramento, alla razionalizzazione e alla realizzazione di infrastrutture a servizio delle foreste;

g) all'assistenza tecnica nella progettazione e nella realizzazione degli interventi forestali.

2. La Giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale per le foreste e il legno e in armonia con i programmi provinciali di sviluppo per il settore forestale, definisce annualmente le linee di intervento per lo sviluppo dei prodotti forestali, destinando le risorse finanziarie disponibili alla realizzazione di interventi individuati mediante procedure a bando o sostenendo direttamente singole iniziative di enti locali realizzate anche per il tramite di forme di gestione associata o con le modalità di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Nella concessione degli aiuti da parte della Regione Piemonte, per attività e interventi di gestione forestale, viene data priorità ai consorzi e alle altre forme di gestione forestale associata di cui all'articolo 18.

Art. 26.
(Iniziative di sviluppo territoriali e provinciali)

1. Le comunità montane, d'intesa con i comuni interessati, definiscono le scelte prioritarie d'intervento sul territorio finalizzate alla realizzazione delle azioni di cui all'articolo 25 nell'ambito dei piani di sviluppo socio−economico di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), da ultimo modificati dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 19.

2. Per la definizione delle priorità di cui al comma 1, oltre che per coordinare gli altri interventi programmati sul proprio territorio, le province predispongono un programma provinciale di sviluppo per il settore forestale, individuando anche, di concerto con le comunità montane, le infrastrutture e gli interventi che superano i confini della singola comunità.

3. I programmi provinciali di sviluppo per il settore forestale hanno validità triennale e sono elaborati in conformità alle indicazioni metodologiche definite dalla Giunta regionale.

Art. 27.
(Fondo regionale di sviluppo forestale)

1. Allo scopo di finanziare gli interventi di promozione previsti dalla presente legge e sostenuti dalla Regione, dalle autonomie locali e da soggetti privati, è istituito il fondo regionale di sviluppo forestale.

Sezione II.
Iniziative di ricerca, sperimentazione, divulgazione

Art. 28.
(Attività di ricerca e sperimentazione)

1. La Regione sostiene le attività di ricerca e sperimentazione in materia di sviluppo forestale.

2. Le modalità e le priorità per il sostegno alle attività di ricerca e sperimentazione in materia di sviluppo forestale sono stabilite dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.
(Attività di divulgazione e informazione)

1. Al fine di accrescere la coscienza dei cittadini sul valore economico, ambientale, sociale e culturale del patrimonio forestale e pastorale, sulla gestione sostenibile delle foreste e sulle fonti energetiche rinnovabili, la Regione promuove iniziative di divulgazione, informazione ed educazione, rivolte in particolare agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Sezione III.
Iniziative a favore della qualificazione degli operatori, delle imprese e del mercato

Art. 30.
(Formazione professionale e aggiornamento tecnico)

1. La Regione promuove la formazione professionale in campo forestale sostenendo, in particolare, i corsi di formazione per gli addetti delle imprese iscritte all'albo delle imprese forestali del Piemonte.

2. La Regione può sostenere inoltre specifiche attività di specializzazione post−universitaria finalizzata alla ricerca e all'innovazione nel settore forestale.

3. La Giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno, definisce le modalità di attivazione della formazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 31.
(Albo delle imprese forestali del Piemonte)

1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 227/2001, è istituito l'albo delle imprese forestali del Piemonte.

2. Alle imprese iscritte si applicano i benefici previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 227/2001.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di accesso e di tenuta dell'albo, i requisiti d'iscrizione, di rinnovo, sospensione e decadenza.

4. I requisiti di iscrizione e le cause di sospensione e decadenza sono stabiliti tenendo conto:

a) dell'esistenza di gravi ed accertate inadempienze contrattuali;

b) dell'eventuale commissione nell'ultimo triennio di violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza che abbiano comportato condanna penale o irrogazione di sanzioni amministrative;

c) della presenza delle situazioni ostative previste dall'articolo 3, comma 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato).

Art. 32.
(Certificazione forestale)

1. La Regione promuove l'introduzione di strumenti di certificazione della gestione forestale sostenibile, favorisce l'adozione di sistemi di certificazione e di standard di gestione forestale sostenibile, di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura, di ecolabelling e le iniziative di comunicazione e informazione ad esse correlate.

Capo VI.
Organismi e strumenti di attuazione

Art. 33.
(Comitato tecnico regionale per le foreste e il legno)

1. è istituito il comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno.

2. Il comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno:

a) è organo consultivo e di supporto tecnico scientifico della Regione in materia di programmazione forestale regionale, con particolare riferimento alla pianificazione, alla selvicoltura, arboricoltura da legno, pioppicoltura, vivaistica forestale, tartuficoltura, trasformazione e commercio dei prodotti forestali, formazione professionale, sistemazioni idraulico forestali, ingegneria naturalistica, alpicoltura, prevenzione dagli incendi boschivi e dalle altre avversità biotiche e abiotiche;

b) assolve ai compiti del comitato regionale per il pioppo, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2002, in attuazione della legge 3 dicembre 1962, n. 1799 (Adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione);

c) assicura il raccordo con la commissione tecnica di cui all'articolo 14 del d.lgs. 386/2003 relativo alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

3. Il comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno è composto da:

a) due rappresentanti della direzione regionale competente in materia di cui uno con funzioni di segretario;

b) un rappresentante dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente;

c) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura;

d) un rappresentante delle associazioni ambientaliste;

e) un rappresentante delle associazioni agricole;

f) un rappresentante delle imprese forestali;

g) un rappresentante degli artigiani del legno;

h) un rappresentante degli industriali del legno;

i) un rappresentante degli ordini professionali dei dottori agronomi e forestali del Piemonte;

j) un rappresentante dei consorzi di gestione forestale e delle altre forme associative di gestione;

k) un rappresentante dei soggetti gestori delle aree protette regionali e dei siti della rete Natura 2000;

l) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni agricole più rappresentative a livello regionale facenti parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

4. Possono altresì far parte del comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno, su designazione dei rispettivi enti, i seguenti soggetti:

a) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, designato dal Comando regionale per il Piemonte;

b) un rappresentante del corso di laurea in Scienze forestali e ambientali della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi piemontesi.

5. I membri del comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno sono nominati con provvedimento della Giunta regionale, previa designazione del rispettivo ente o associazione, rimangono in carica tre anni e comunque fino al rinnovo dell'organismo.

6. Il comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno disciplina con proprio regolamento le modalità di organizzazione e funzionamento.

7. La partecipazione ai lavori del comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno è a titolo gratuito.

Art. 34.
(Sistema informativo forestale regionale)

1. Al fine di coordinare e monitorare le attività connesse alla pianificazione e alla gestione forestale, rendere efficace e omogenea a livello regionale la gestione dei dati inventariali e statistici, e consentire l'accessibilità delle informazioni, la Regione realizza il sistema informativo forestale regionale, di cui si avvale per le proprie attività istituzionali.

2. Il sistema informativo forestale regionale è integrato nel sistema informativo regionale del quale condivide strutture ed infrastrutture tecnologiche, ed utilizza i dati regionali disponibili, garantendo sinergie gestionali e organizzative a tutti gli operatori ed enti del settore.

Capo VII.
Vigilanza e sanzioni

Art. 35.
(Vigilanza)

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge e al regolamento forestale, sono esercitate:

a) dal personale regionale incaricato che, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite, assume il ruolo di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

b) dal Corpo forestale dello Stato nell'ambito delle competenze a esso attribuite dall'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato) e nell'ambito di ulteriori funzioni individuate con apposita convenzione;

c) dalle guardie provinciali;

d) dal personale di vigilanza delle aree protette e dal personale dei consorzi forestali cui la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria, limitatamente al territorio di competenza.

Art. 36.
(Sanzioni)

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento forestale sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali:

a) da 50,00 euro a 500,00 euro per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza che sia stata presentata la prescritta comunicazione;

b) da un decimo all'intero valore delle piante tagliate, con un minimo di 100,00 euro, per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione;

c) da una a cinque volte il valore delle piante tagliate o del danno causato per chi, nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali, tagli o danneggi piante o arrechi altri danni, in violazione alle disposizioni del regolamento forestale, o in difformità alla pianificazione, alla comunicazione o al progetto approvato o alle prescrizioni imposte dall'ente competente;

d) nel caso di violazione dei divieti previsti dall'articolo 20, l'importo della sanzione prevista alla lettera c) del presente articolo è raddoppiato;

e) da due a dieci volte il valore delle piante sradicate, tagliate o danneggiate per chi, nel corso di altri interventi, provochi lo sradicamento, il taglio o il danneggiamento di piante in difformità da quanto previsto dal regolamento forestale;

f) da 5,00 euro a 50,00 euro ogni 100 metri quadri, con un minimo di 100,00 euro, per la mancata sistemazione dei residui di lavorazione nelle tagliate e per il mancato o ritardato sgombero dei prodotti del taglio, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;

g) da 5,00 euro a 50,00 euro a metro lineare per l'apertura di vie di esbosco in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;

h) da 500,00 euro a 1.500,00 euro per le installazioni di gru a cavo e fili a sbalzo o per la loro mancata rimozione, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;

i) da 300,00 euro a 3.000,00 euro per l'uso illecito del martello forestale;

j) da 100,00 euro a 300,00 euro ogni 10 metri quadri o frazione di superficie trasformata, nel caso di trasformazione del suolo forestale in altra destinazione d'uso senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa;

k) da 5,00 euro a 50,00 euro ogni 10 metri quadri o frazione di superficie forestale per danni arrecati al terreno, alla rinnovazione o al sottobosco in violazione al regolamento forestale.

2. Per le violazioni connesse all'attività vivaistica forestale, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16 del d.lgs. 386/2003.

3. Per le violazioni alle norme del regolamento diverse da quelle indicate nei precedenti commi si applica la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 500,00 euro.

4. Tutte le sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui le violazioni siano commesse all'interno dei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette.

5. Il pagamento della sanzione di cui al comma 1, lettere a) e j) non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria. Se l'autorizzazione non può essere rilasciata, e l'intervento sanato, il trasgressore è tenuto al ripristino ambientale dei luoghi che restano a tutti gli effetti classificati come bosco. A tal fine l'ente tenuto al rilascio dell'autorizzazione ordina il ripristino indicandone modalità e termini. Se il trasgressore non ottempera, il medesimo ente, previa diffida, dispone l'esecuzione degli interventi con onere a carico del trasgressore.

6. La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative stabilita dal comma 1 ogni cinque anni, in misura pari alla variazione media annuale nazionale, verificatasi nei cinque anni precedenti, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale aggiornamento è effettuato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto indice sulla Gazzetta ufficiale.

7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Capo VIII.
Norme finali

Art. 37.
(Modifiche agli articoli 1 e 11
della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 45/1989, è sostituita dalla seguente:

"c) per ‘modificazione d'uso del suolo si intende ogni intervento che, pur non alterando l'originaria destinazione del terreno, comporti una modifica dell'assetto idrogeologico del territorio;".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 45/1989 è sostituita dalla seguente:

"b) i lavori di rimboschimento, la piantagione di alberi, i miglioramenti forestali, i lavori e le opere pubbliche di sistemazione di frane e versanti instabili, di sistemazione idraulica e idraulico−forestale;".

Art. 38.
(Modifica all'articolo 4
della legge regionale 3 aprile 1995, n. 50)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 50 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte) è inserita la seguente:

"b bis) Assessore alle foreste o suo delegato.".

Art. 39.
(Modifica all'articolo 63
della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") è inserita la seguente:

"b bis) rilascio di autorizzazioni limitatamente alle superfici forestali.".

Art. 40.
(Deroghe)

1. L'articolo 9 della l.r. 45/1989 non si applica nel caso in cui la superficie da modificare o trasformare sia forestale.

2. Gli articoli 64, comma 1, lettera a), e 65 comma 1, lettera a), della l.r. n. 44/2000 non si applicano nel caso in cui la superficie sottoposta a vincolo idrogeologico sia forestale.

Sezione II.
Norme sospensive e valutative

Art. 41.
(Notifica all'Unione europea)

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta a seguito del parere favorevole dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, ad esclusione degli aiuti in regime "de minimis".

Art. 42.
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dell'attuazione della legge in materia forestale, avendo cura di illustrare i risultati conseguiti in merito alla pianificazione, alle forme di gestione, alle iniziative di sviluppo economico e alla tutela del territorio e degli ecosistemi forestali.

2. Al fine di cui al comma 1, ogni due anni, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contiene, in particolare, risposte documentate in ordine ai seguenti quesiti:

a) in quali termini l'introduzione del sistema di pianificazione a livello regionale e territoriale ha favorito la valorizzazione, la tutela e la ricostituzione del patrimonio forestale;

b) in quali termini l'attività posta in essere dagli sportelli forestali ha contribuito alla diffusione delle informazioni relative alla gestione e alla fruizione del patrimonio forestale sul territorio;

c) in quali termini la scelta di istituire i consorzi di gestione forestale ha incentivato la promozione delle attività economiche locali e ha favorito il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2;

d) in quali termini la promozione della formazione professionale ha favorito la crescita delle imprese e la professionalità degli addetti forestali.

3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Sezione III.
Norme transitorie, abrogative, finanziarie e finali

Art. 43.
(Norma transitoria)

1. Le procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 19, comma 3, si applicano alle domande presentate dopo la pubblicazione del provvedimento previsto dalla stessa disposizione.

2. Sino all'entrata in vigore del regolamento forestale continuano a trovare applicazione le disposizioni regolamentari previgenti.

3. Restano validi fino allo loro scadenza i piani e i programmi adottati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 44.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera a) del quinto comma dell'articolo 30 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 50;

b) l'articolo 23 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste), modificato dall'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 33 e dall'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1984, n. 24;

c) l'articolo 25 della l.r. 63/1978, come modificato dall'articolo 4, comma 12 della l.r. 33/1980;

d) i commi 1 e 3 dell'articolo 4 della l.r. 33/1980, modificativi degli articoli 23 e 25 della l.r. 63/1978;

e) l'articolo 4 della l.r. 24/1984, modificativo dell'articolo 23 della l.r. 63/1978;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, nonché i titoli III, IV, V della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale);

g) le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 45/1989;

h) i commi 1 e 2 dell'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette "Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia").

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 69 della l.r. 56/1977, le parole: "di boschi", sono soppresse.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme abrogate.

Art. 45.
(Utilizzo dei proventi)

1. I fondi derivati dalle compensazioni ambientali di cui all'articolo 19, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 36 e i proventi eventualmente derivanti dalla gestione del patrimonio forestale regionale, confluiscono nel Fondo regionale di sviluppo forestale e sono impiegati per la realizzazione di interventi selvicolturali di miglioramento, in particolare in aree di montagna e collina, per la creazione di boschi e popolamenti arborei con specie autoctone, in particolare in aree di pianura, e per interventi di riequilibrio idrogeologico, paesaggistico e ambientale in aree sensibili, in considerazione delle indicazioni contenute nei programmi pluriennali di sviluppo forestale di cui all'articolo 26.

Art. 46.
(Norma finanziaria)

1. Per la dotazione del fondo di cui all'articolo 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa complessiva di 3 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB14161, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

2. Agli oneri di cui al comma 1, per il biennio 2010−2011, stimati in 40 milioni di euro, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

3. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 36 sono introitati nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito della UPB DB0902.

Art. 47.
(Norme finali)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), i), trovano applicazione dal giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento forestale.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 1 lettera g) trovano applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale del provvedimento della Giunta regionale che definisce le caratteristiche tecniche costruttive della viabilità silvo−pastorale e delle vie di esbosco.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 1 lettera j) trovano applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale del provvedimento della Giunta regionale che definisce le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19, comma 2.

4. Cessano di avere applicazione, dall'entrata in vigore del regolamento forestale, le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per le province del Piemonte di cui al r.d. 3267/1923.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 febbraio 2009

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 345

Promozione dell'economia forestale e pastorale.

− Presentato dalla Giunta regionale il 23 ottobre 2006.

− Assegnato alla III Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 26 ottobre 2006.

− Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 423

Recupero e valorizzazione delle zone montane del Piemonte.

− Presentata dai Consiglieri Bruno Rutallo e Davide Gariglio il 7 marzo 2007.

− Assegnata alla III Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 9 marzo 2007.

Disegno di legge n. 427

Norme di gestione forestale.

− Presentato dalla Giunta regionale il 20 marzo 2007.

− Assegnato alla III Commissione in sede referente il 29 marzo 2007.

Proposta di legge n. 511

Gestione e promozione economica delle foreste.

− Presentata dai Consiglieri Marco Bellion, Gian Luca Vignale, Antonino Boeti, Roberto Boniperti, Ugo Cavallera, Claudio Dutto, Giorgio Ferraris, Francesco Guida, Angela Motta, Rocchino Muliere, Gianfranco Novero, Aldo Reschigna, Marco Travaglini, il 23 gennaio 2008.

− Assegnata alla III Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 28 gennaio 2008.

Testo unificato del disegno di legge n. 345, della proposta di legge n. 423, dei disegni di legge n. 427 e n. 511 licenziato dalla Commissione referente il 22 settembre 2008 con relazione di Marco Bellion e Gian Luca Vignale.

− Approvato in Aula il 29 gennaio 2009, con emendamenti sul testo, con 33 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

− Il testo dell'articolo 3 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

"Art. 3 (Principio di sussidiarietà)

1. La Regione conforma la propria azione ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

2. La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunità montane nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo per realizzare un coordinato sistema delle autonomie.

3. La partecipazione del sistema degli enti locali all'attività della Regione è assicurata dal Consiglio delle autonomie locali.

4. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizza le forme di cooperazione, a carattere di mutualità e senza fini speculativi, di solidarietà sociale, l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.".

− Il testo dell'articolo 6 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

"Art. 6 (Patrimonio naturale)

1. La Regione valorizza il paesaggio e le bellezze naturali, garantendone a tutti la fruizione, agisce contro le fonti d'inquinamento, sostiene la ricerca e l'uso di risorse energetiche ecocompatibili e rinnovabili, adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche. Predispone sistemi di prevenzione e piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoriale. Si adopera affinché le fonti di energia, la flora e la fauna siano tutelati; istituisce i parchi, le riserve naturali e gli ecomusei.

2. La Regione riconosce il rispetto dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio al fine di garantire una corretta convivenza con l'uomo.".

− Il testo dell'articolo 8 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

"Art. 8 (Territorio)

1. La Regione tutela l'assetto del territorio nelle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica e ne valorizza la naturale vocazione.

2. La Regione riconosce la specificità dei territori montani e collinari e prevede politiche di intervento a loro favore, al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo e la conservazione del particolare ecosistema. Individua nelle Comunità montane e nelle unioni di Comuni collinari, l'organizzazione dei Comuni atta a rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani e collinari.

3. La Regione riconosce condizioni speciali di autonomia nella gestione delle funzioni e delle risorse alle Province con prevalenti caratteristiche montane.".

Nota all'articolo 3

− Il testo dell'articolo 2, del d.lgs. 227/2001, è il seguente:

" Art. 2 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno)

1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:

a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;

b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;

c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.

3. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;

c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.

6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. è fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.".

Nota all'articolo 6

− Il testo dell'articolo 149 del d.lgs. 42/2004, è il seguente:

"Art. 149 (Interventi non soggetti ad autorizzazione)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159 (234):

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro−silvo−pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.".

Nota all'articolo 10

− Il testo dell'articolo 14 della l.r. 34/1998, è il seguente:

"Art. 14 (Potere sostitutivo)

1.In caso di inadempienza degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, invita gli stessi a provvedervi entro congruo termine, trascorso il quale ne dispone l'esercizio in sostituzione degli enti medesimi, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.".

Nota all'articolo 12

− Il testo dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997, è il seguente:

"Art. 5 (Valutazione di incidenza)

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico−ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico−venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'àmbito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.".

Nota all'articolo 13

− Per il testo dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 vedere la nota all'articolo 12.

Note all'articolo 17

− Il testo dell'articolo 49 del d.p.r. 327/2001, è il seguente:

"Art. 49 (L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio)

1. L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti.

2. Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea.

3. Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi.

4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità.".

− Il testo dell'articolo 5 del d.lgs. 227/2001 è il seguente:

"Art. 5 (Forme di sostituzione, gestione e cessione del bosco)

1. Le regioni dettano norme affinché venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità.

2. Le regioni dettano norme per la concessione in gestione dei boschi degli enti pubblici, assicurando che resti inalterata la loro superficie, destinazione economica e multifunzionalità.

3. Per favorire lo sviluppo ed una più razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, le regioni, gli enti locali e le associazioni agrarie promuovono la costituzione o la partecipazione ai consorzi forestali o altre forme associative. Ai predetti organismi possono partecipare, anche ai fini di un migliore coordinamento della gestione, soggetti privati e le imprese di cui all'articolo 7, comma 1.".

− Il testo dell'articolo 75, del r.d. 3267/1923 è il seguente:

"75. L'Amministrazione forestale, le Province ed i Comuni, allo scopo di meglio garantire le finalità previste dall'art. 1 potranno, da soli o riuniti in consorzio, promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anch'essi sottoposti a vincolo.

L'Amministrazione forestale e gli enti suddetti potranno altresì, da soli od in consorzio, promuovere l'imboschimento delle dune e delle sabbie mobili.

Sia nel primo che nel secondo caso, allorché lo Stato concorra nelle spese, la direzione delle opere è affidata all'Ispettorato forestale sotto la vigilanza dei Comitati forestali (62) e, nelle Province comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, sotto la vigilanza di quest'ultimo.".

Nota all'articolo 18

− Il testo dell'articolo 9, della l. 97/1994, è il seguente:

"Art. 9 (Forme di gestione del patrimonio forestale)

1. Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, sono tenute a promuovere la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari. Possono altresì promuovere la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata. Tutte le forme di gestione previste dal presente articolo possono godere dei benefici previsti dall'art. 139, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 , e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attribuire alle comunità montane e ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura eco−compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari.

3. Le comunità montane individuano idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e promuovono in tali ambiti la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario ai sensi degli articoli 71 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 , ovvero di associazioni di proprietari riconosciute idonee dalle regioni e volte al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei propri boschi.

4. Le comunità montane possono altresì essere delegate dalle regioni, dalle province e dai comuni alla gestione del relativo demanio forestale.

5. Alle comunità montane e ai comuni montani, ai consorzi ed alle associazioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere affidati con legge regionale compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza. A tal fine detti organismi potranno beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, con finalità di interesse generale, assunti mediante apposite convenzioni pluriennali.".

− Il testo dell articolo 2135 del codice civile è il seguente:

"Art. 2135 (Imprenditore agricolo)

è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.".

Note all'articolo 19

− Il testo dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 è il seguente:

"Art. 146 (Autorizzazione)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato−regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico−edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141−bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico−scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico−scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico−edilizia.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141−bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10−bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349.

15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

− Il testo dell'articolo 9 della l.r. 45/1989 è il seguente:

"Art. 9 (Rimboschimento)

1. Gli interventi autorizzati a termine della presente legge comportano l'obbligo per i titolari dell'autorizzazione di provvedere al rimboschimento di terreni propri, o comunque disponibili, per una superficie ragguagliata rispettivamente a dieci volte la superficie modificata o trasformata od eguale a questa, a seconda che la stessa risulti rispettivamente boscata o non boscata, e in ogni caso mai inferiore a mille metri quadrati.

2. Per la determinazione delle aree e delle modalita' di rimboschimento di cui al comma 1º, i soggetti interessati all'esecuzione delle opere sono tenuti a presentare, oltre alla documentazione richiesta per l'esecuzione delle stesse, uno specifico progetto redatto da un tecnico professionalmente abilitato; per le opere ricadenti nelle categorie b) e c), articolo 2, comma 1º tale progetto deve essere preventivamente sottoposto al visto di approvazione dell'Organo forestale competente per territorio.

3. In alternativa al rimboschimento e' ammesso il versamento su apposito capitolo del bilancio regionale del corrispettivo, maggiorato del 20%, il cui ammontare viene determinato sulla base del costo unitario stabilito periodicamente con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Le somme introitate dalla Regione sono da questa utilizzate per lavori di rimboschimento e di miglioramento forestale nonche' in opere ed attrezzature connesse con tali lavori.

4. Dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo si deroga quando la modificazione o trasformazione:

a) e' finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro−silvo−pastorale del territorio;

b) e' conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico;

c) riguarda interventi costituenti mera ristrutturazione o manutenzione di opere esistenti o costruzione di nuova abitazione a carattere uni−bifamiliare, escluse quelle di lusso, a condizione che il titolare sia residente nel Comune sede dell'intervento;

d) riguarda le attivita' estrattive di cava, per le quali si applicano le norme previste dalla L.R. n. 69/78 e successive modificazioni.".

Nota all'articolo 20

− Il testo dell'articolo 6 del d.lgs. 227/2001 è il seguente:

"Art. 6 (Disciplina delle attività selvicolturali)

1. Le attività selvicolturali sono fattore di sviluppo dell'economia nazionale, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle zone montane, nonché a sostegno di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali anche in forma associata o cooperativa. Esse sono strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio.

2. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, è vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di rilevante interesse pubblico. è vietato altresì il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di assestamento regolarmente approvati e redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). Sono fatti salvi gli interventi disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di interesse pubblico.

3. Le regioni, in accordo con i princìpi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.

4. I tagli eseguiti in conformità al presente articolo ed alle specifiche norme regionali vigenti, sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.".

Nota all'articolo 23

− Il testo dell'articolo 27 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

"Art. 27 (Esercizio della potestà regolamentare)

1. La Regione esercita la potestà regolamentare.

2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.

3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.

4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.

6. Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.

7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso.".

Nota all'articolo 25

− Il testo dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000, è il seguente:

"Art. 34 (Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.".

Nota all'articolo 26

− Il testo dell'articolo 26 della l.r. 16/1999, è il seguente:

"Art. 26 (Formazione, adozione ed approvazione del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico)

1. Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, la Comunita' montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio−economico di cui all'articolo 28 del d.lgs. 267/2000.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio−economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validita', al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.

3. L'organo esecutivo della Comunita' montana predispone il piano pluriennale di sviluppo socio−economico tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonche' delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati.

4. L'organo rappresentativo della Comunita' montana adotta il piano e lo trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia che lo approva con deliberazione consiliare entro novanta giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato salvo che pervengano alla Comunita' montana richieste di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizioni. In tal caso il termine di novanta giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta di chiarimenti. Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano approvato e' trasmessa dalla Comunita' montana alla Giunta regionale.

5. La procedura di cui al comma 4 si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.".

− Il testo dell'articolo 27 della l.r. 16/1999, è il seguente:

"Art. 27 (Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico)

1. Il piano di sviluppo socio−economico è il principale strumento di programmazione della comunità montana e viene redatto a seguito dell'analisi del contesto e tenendo conto degli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa dell'Unione europea e da quella statale e regionale e affidati alla competenza della comunità montana. Il piano di sviluppo socio−economico:

a) individua gli obiettivi di sviluppo;

b) definisce le strategie con le quali perseguire gli obiettivi di sviluppo;

c) specifica conseguentemente, con le relative priorità e le risorse occorrenti, tutti gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la comunità montana, nel periodo di pianificazione, intende realizzare.

2. La Giunta regionale definisce le metodologie uniformi per la predisposizione e la trasmissione dei piani di cui al comma 1, indicando altresì gli elementi per la redazione dei programmi previsti dall'articolo 28.".

Nota all'articolo 31

− Il testo dell'articolo 7 del d.lgs. 227/2001 è il seguente:

"Art. 7 (Promozione delle attività selvicolturali)

1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in àmbito forestale e di difesa del territorio. Tali soggetti possono ottenere in gestione aree silvo−pastorali di proprietà o possesso pubblico (4).

2. Le norme di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono estese ai soggetti di cui al comma 1 anche per l'affidamento della gestione e per la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.".

− Il testo dell'articolo 3 del r.d. 2240/1923, è il seguente:

"Art. 3

I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata .

I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'amministrazione .

Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne dà comunicazione alle altre amministrazioni.".

Nota all'articolo 33

− Il testo dell'articolo 14 del d.lgs. 386/2003 è il seguente:

"Art. 14 (Commissione tecnica)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita presso il Ministero una commissione tecnica che sostituisce la commissione tecnico − consultiva di cui all'articolo 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269.

2. La commissione tecnica di cui al comma 1, assicura il supporto tecnico − scientifico e svolge funzioni di indirizzo e raccordo generale tra i soggetti istituzionali competenti nel settore dei materiali forestali di moltiplicazione, in particolare nei confronti degli organismi ufficiali, garantendo altresì lo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto. Entro tre mesi dalla data della sua istituzione la commissione tecnica definisce, in particolare:

a) i modelli di registro di carico e scarico di cui all'articolo 5, comma 2;

b) le modalità di raccolta dei dati sulla consistenza del materiale vivaistico, di cui all'articolo 5, comma 4;

c) i codici delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 8, comma 12;

d) i criteri per l'individuazione e la rappresentazione cartografica delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 10, comma 4;

e) i criteri, cui devono rispondere i materiali di moltiplicazione importati a garanzia dell'equivalenza qualitativa rispetto ai materiali prodotti nella Comunità europea, di cui all'articolo 13, comma 3;

f) il peso minimo dei campioni di sementi da prelevare per i controlli doganali di cui all'articolo 13, comma 8;

g) il modello per i controlli di cui all'articolo 15, comma 1.

3. I documenti di cui al comma 2 sono adottati, con uno o più decreti, dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

4. La commissione di cui al comma 1 è costituita da nove membri così suddivisi:

a) un rappresentante del mondo scientifico universitario esperto in vivaistica forestale, designato di concerto tra Ministero e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, esperti dei settore, designati dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) due rappresentanti dei Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;

d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio;

e) un rappresentante dei produttori privati, nominato dalle associazioni di categoria del settore vivaistico−sementiero forestale maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) un rappresentante dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura designato dalla Commissione nazionale per il pioppo.

5. I componenti della commissione tecnica durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ognuno dei membri di cui al comma 4 è designato un supplente. La funzione di segreteria è svolta, senza diritto di voto, da un dirigente o da un funzionario della competente struttura del Ministero; nella prima riunione, i membri della commissione eleggono al proprio interno il Presidente e definiscono un regolamento di funzionamento.

6. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 è corrisposto il gettone di presenza previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417; agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della commissione si fa fronte con le risorse già previste per la commissione nazionale, di cui dall'articolo 16, della legge 22 maggio 1973, n. 269.".

Nota all'articolo 35

− Il testo dell'articolo 3 della l. 36/2004, è il seguente:

"Art. 3 (Organizzazione del Corpo forestale dello Stato)

1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per le questioni inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), nonché per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle alterazioni all'ambiente commesse in violazione della relativa normativa.

3. All'unità dirigenziale di livello generale, individuata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, che ne stabilisce altresì le funzioni, è preposto un dirigente generale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato.

4. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti è disposta con i decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni.

6. L'organizzazione, l'attività di servizio e il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4−bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata distribuzione territoriale del personale.

7. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori dell'ambiente. Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei confronti degli operatori dell'ambiente non appartenenti alla pubblica amministrazione sono a carico degli operatori medesimi.

8. Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche permanenti di polizia è autorizzato a portare armi, è esente dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.".

Note all'articolo 36

− Il testo dell'articolo 16 del d.lgs. 386/2003 è il seguente:

"Art. 16 (Sanzioni)

1. Chiunque produce, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione materiale forestale di propagazione senza la licenza prescritta dall'articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1000 a euro 6000.

2. Chiunque omette di tenere il registro di cui all'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3000.

3. Chiunque tiene irregolarmente il registro di cui all'articolo 5, od omette la comunicazione alle competenti autorità territoriali della consistenza dei materiale di propagazione presente nelle proprie unità produttive, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 200 a euro 1200.

4. Chiunque acquista, distribuisce, commercia, trasporta materiali di moltiplicazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale come prescritto dagli articoli 6 e 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni kg o frazione di kg di sementi, e per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, trasportate per la vendita, vendute o altrimenti commercializzate.

5. Nel caso di rimozione di materiale forestale di moltiplicazione vegetativa, appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale, senza l'autorizzazione delle autorità territoriali prevista all'articolo 10, si applica ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante rimosse.

6. Il personale addetto alle funzioni di controllo, che accerta l'infrazione, può procedere al sequestro ed alla distruzione, a carico della ditta incriminata, del materiale forestale di moltiplicazione. A carico del trasgressore vanno poste anche le eventuali spese di analisi effettuate dagli istituti incaricati.

7. Nel caso di mancanza di licenza o del registro o del certificato, di cui ai commi 1, 2, e 4, l'organo competente, nel pronunciare il provvedimento definitivo di accertamento delle infrazioni, dispone che il provvedimento venga comunicato all'organismo ufficiale competente e tramite questo, al Ministero, il quale provvede a pubblicare su sito internet l'elenco di tali provvedimenti e dei trasgressori, e a renderlo disponibile a chi ne fa richiesta.

8. Nel caso di reiterazione delle violazioni indicate ai commi 2, 3 e 4, l'organismo ufficiale può disporre la sospensione della licenza per un periodo compreso tra 2 e 5 anni.

9. Chiunque produce, detiene, commercializza o distribuisce, oltre il periodo di transizione di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, materiale di propagazione delle specie indicate nell'allegato I, non conforme ai requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo, è soggetto alla sospensione della licenza di cui all'articolo 3 per un periodo di 5 anni.

10. Per le violazioni amministrative contenute nel presente decreto legislativo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla sezione I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

− Il capo I (Le sanzioni amministrative) della l. 689/1981, comprende gli articoli da 1 a 43.

Note all'articolo 37

− Il testo dell'articolo 1 della l.r. 45/1989, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina gli interventi e le attivita' da eseguire nelle zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, che comportano modificazione e/o trasformazione d'uso del suolo.

2. Ai fini della presente legge:

a) per "bosco" si intende un terreno coperto da vegetazione arborea e/o arbustiva e/o cespugliati di specie forestale, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stato di sviluppo, la cui area di insidenza (proiezione sul terreno della chioma delle piante) non sia inferiore al 50% nonche' il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o per intervento antropico. Nei terreni situati a quota superiore a 1.600 metri l'area minima di insidenza e' ridotta al 25% della superficie;

b) non sono considerati "bosco":

1) gli appezzamenti di terreno che, pur essendo in possesso dei requisiti di cui sopra, hanno superficie inferiore a cinquemila metri quadrati e distanza da altri appezzamenti boscati di almeno cento metri, misurati fra i margini piu' vicini;

2) i filari di piante ed i frutteti, ivi compresi i castagneti da frutto in attualita' di coltivazione;

3) i giardini ed i parchi urbani;

4) le piantagioni di origine artificiale situate a quota inferiore a 1.600 metri, eseguite su terreni precedentemente non boscati ancorche' sugli stessi terreni siano presenti soggetti arborei di origine naturale, la cui area d'insidenza non superi il 20% della superficie e sempre che le stesse piantagioni non svolgano prevalenti funzioni idrogeologiche o ambientali;

c) per ‘modificazione d'uso del suolò si intende ogni intervento che, pur non alterando l'originaria destinazione del terreno, comporti una modifica dell'assetto idrogeologico del territorio;

d) per "trasformazione d'uso del suolo" s'intende ogni intervento che incida sul terreno modificandone in modo permanente, o anche solo temporaneamente, l'originaria destinazione.

3. L'esercizio delle attivita' e degli interventi di cui al comma 1º e' subordinato all'ottenimento di provvedimento autorizzativo. Tale autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilita' tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalita' degli interventi, ne' all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumita'.".

− Il testo dell'articolo 11 della l.r. 45/1989, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 11. (Esclusione dalla autorizzazione)

1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 1:

a) gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, di strade, di ferrovie, di piste agro−silvo−pastorali, nonche' di strutture relative a sistemi di trasporto pubblico, ivi compresi gli impianti funiviari e di risalita, e di erogazione di pubblici servizi, esclusi i casi in cui sia previsto l'ampliamento della sezione o la rettificazione del tracciato;

b) i lavori di rimboschimento, la piantagione di alberi, i miglioramenti forestali, i lavori e le opere pubbliche di sistemazione di frane e versanti instabili, di sistemazione idraulica e idraulico−forestale;

c) i lavori di mera manutenzione fondiaria a scopi agricoli o forestali e gli scavi di cui all'articolo 56, lettera h), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, effettuate da conduttore agricolo su terreni in attualita' di coltivazione, sempre che gli stessi comportino un volume di scavi inferiore a cinquanta metri cubi, e non siano finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualita' di coltura o di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.

d) le opere di cui all'articolo 56, lettera g), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, quali le recinzioni delle aree di pertinenza degli edifici esistenti, e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, purche' tutti i predetti interventi comportino un volume di scavo inferiore a cinquanta metri cubi.

2. Sono inoltre esenti da autorizzazione tutte le opere di pronto intervento di cui alla legge regionale 28 giugno 1978, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, quelle destinate a rimuovere imminenti pericoli di pubblica e privata incolumita' o di interruzione di pubblico servizio."..

Nota all'articolo 38

− Il testo dell'articolo 4 della l.r. 50/1995, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 4. Commissione tecnica per la tutela e la valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali

1. E' istituita la Commissione Tecnica per la tutela e la valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali.

2. La Commissione e' composta da:

a) Assessore ai Beni ambientali e paesaggistici o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) Assessore ai Beni culturali o suo delegato;

b bis) Assessore alle foreste o suo delegato;

c) rappresentante dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (I.P.L.A.);

d) rappresentante della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Piemonte;

e) rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;

f) rappresentante della Facolta' di Scienze Forestali dell'Universita' di Torino.

Svolge le funzione di Segretario della Commissione un funzionario del Settore Beni ambientali e paesaggistici della Regione nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale. La Commissione e' validamente costituita quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.

3. La Commissione formula parere obbligatorio e vincolante alla Giunta Regionale in merito alla inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3 degli alberi, filari e alberate di cui e' stata predisposta la scheda di identificazione.

4. La Commissione esprime inoltre parere in ordine ai finanziamenti per gli interventi di cura ordinaria e straordinaria, nonche' di valorizzazione di cui agli articoli 5 e 6.

5. La Commissione esprime altresi' parere obbligatorio e vincolante sull'eventuale abbattimento degli alberi, filari e alberate inclusi nell'Elenco di cui all'articolo 3.

6. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta dell'Assessore dei Beni ambientali e paesaggistici o dell'Assessore ai Beni culturali, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

7. Le riunioni della Commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.

8. La Commissione dura in carica cinque anni e scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale. Essa svolge la sua attivita' finche' non siano insediati i nuovi componenti.

9. Ai membri della Commissione spettano per ogni riunione i gettoni di presenza e le eventuali indennita' di rimborso spese previste dalla vigenti leggi regionali in materia.".

Nota all'articolo 39

− Il testo dell'articolo 63 della l.r. 44/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 63. (Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) indirizzo, coordinamento, concorso con gli Enti locali per gli interventi atti a prevenire il rischio idrogeologico, meteorologico, nivologico e sismico;

b) verifica e valutazione degli studi geologico−tecnici a supporto degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui alla legge regionale urbanistica, con particolare riferimento alle aree esposte a pericolosità ed a rischio idrogeologico; individuazione di aree dissestabili e definizione di vincoli; predisposizione di misure cautelari di utilizzo del territorio nelle aree colpite da calamità naturali o connotate da alta vulnerabilità;

c) organizzazione del sistema di allertamento da rischio idrogeologico tramite la gestione della rete di rilevamento nivometrica, radarmeteorologica, pluviometrica, idrografica e sismica nonché dell'Ufficio periferico del dipartimento dei Servizi tecnici nazionali trasferito alla Regione e la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito;

d) assistenza geoingegneristica nelle aree colpite da eventi calamitosi attraverso l'attività di consulenza a favore degli Enti locali anche nel campo della progettazione e direzione lavori degli interventi di sistemazione idrogeologica e monitoraggio geotecnico sul territorio;

e) individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento dei relativi elenchi, nonché interventi sulla vulnerabilità sismica del territorio.

2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) vincolo idrogeologico, modificazione della perimetrazione del vincolo, rilascio di autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 relative a:

1) opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), di competenza dello Stato;

2) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;

3) interventi di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);

b) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della cartografia geologica e geotematica

b bis) rilascio di autorizzazioni limitatamente alle superfici forestali.".

Note all'articolo 40

− Per il testo dell'articolo 9 della l.r. 45/1989, vedere la nota all'articolo 9.

− Il testo dell'articolo 64 della l.r. 44/2000 è il seguente:

"Art. 64. (Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/1989 non riservate alla Regione e non trasferite ai Comuni dalla presente legge;

b) attuazione a livello provinciale degli indirizzi fissati dalla Regione in materia di prevenzione dei rischi naturali;

c) rilascio di autorizzazioni ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e della legge regionale 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741) relativamente agli abitati da consolidare e dichiarati sismici, sulla base degli approfondimenti tecnici svolti dall'ARPA.".

− Il testo dell'articolo 65 della l.r. 44/2000 è il seguente:

"Art. 65. (Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 37, sono trasferite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della l. r. 45/1989 relative a interventi ed attività che comportino modifiche o trasformazione d'uso del suolo su aree non superiori a 5000 metri quadrati o per volumi di scavo non superiori a 2500 metri cubi;

b) attuazione a livello comunale degli indirizzi fissati dalla Regione in materia di prevenzione dei rischi naturali.".

Note all'articolo 41

− Il testo dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea è il seguente:

"Articolo 87

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.".

− Il testo dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea è il seguente:

"Articolo 88

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".

Note all'articolo 46

− Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, è il seguente:

"Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita' regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

− Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003, è il seguente:

"Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo' disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo' prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)
citate nella legge.

DB14161 (Op. pubbl. dif. del suolo, econ. montana e foreste Politiche forestali Titolo I spese correnti)
DB0902 (Risorse finanziarie Ragioneria)

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE