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Bollettino Ufficiale n. 06 del 12 / 02 / 2009


Codice DA1000
D.D. 3 ottobre 2008, n. 543

Regolamento regionale 15/R/2006 − Definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo dell'acquedotto comunale ubicato in localita' Prorio, in Comune di Pella (NO).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

a) L'area di salvaguardia del nuovo pozzo dell'acquedotto comunale, ubicato in località  Prorio, in Comune di Pella (NO), é definita come risulta nella planimetria "Tavola 5 − Determinazione delle fasce di rispetto del nuovo pozzo idropotabile − scala 1:2.000", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone pari a 4,00 l/s.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta e allargata, e in particolare l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari per la gestione dei boschi e dei giardini privati dovrà  essere effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari.

d) Il Comune di Pella dovrà  adottare tutti i necessari provvedimenti tecnici e amministrativi utili a salvaguardare le aree a monte della risorsa, e in particolare realizzare, nel più breve tempo possibile, un piezometro per il monitoraggio a monte della captazione al fine di permettere il controllo di possibili inquinamenti nonché non rilasciare ulteriori autorizzazioni allo scarico di reflui civili ed industriali nel torrente Pellesina.

e) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

− garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'art. 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa;

− provvedere ad allacciare alla rete fognaria comunale, nel più breve tempo possibile e con un manufatto strutturato con i migliori criteri di sicurezza disponibili, i fabbricati residenziali non allacciati alla pubblica fognatura presenti all'interno dell'area di salvaguardia;

− provvedere alla verifica delle attività  potenzialmente pericolose che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;

− provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e degli eventuali parcheggi esistenti procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area di salvaguardia medesima;

− provvedere ad eseguire, d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Autorità  d'Ambito, il monitoraggio della qualità  delle acque nel piezometro che andrà  realizzato a monte della captazione al fine di permettere il controllo di possibili inquinamenti, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità  delle acque destinate al consumo umano;

− provvedere ad eseguire, d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Autorità  d'Ambito con frequenza da definire, il monitoraggio della qualità  delle acque del torrente Pellesina e un monitoraggio comparativo quali−quantitativo tra le acque di lago e le acque captate dal pozzo al fine di determinare eventuali interferenze delle acque lacustri con la risorsa emunta;

f) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

− alla Provincia di Novara per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;

− alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

− all'Azienda sanitaria locale;

− al Dipartimento dell'ARPA.

g) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Novara per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Pella affinché lo stesso provveda a:

− recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

− emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

− notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività  del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio