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Bollettino Ufficiale n. 06 del 12 / 02 / 2009


Codice DA1000
D.D. 3 ottobre 2008, n. 541

Regolamento regionale 15/R/2006 − Definizione dell'area di salvaguardia di un pozzo dell'acquedotto comunale denominato P65, ubicato in Via San Bernardino, in localita' Sant'Anna, nel Comune di Verbania.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

a) L'area di salvaguardia del pozzo denominato P65, ubicato in Via San Bernardino in località  Sant'Anna, che alimenta l'acquedotto comunale della Città  di Verbania, é definita come risulta nella planimetria "Città  di Verbania − Definizione aree di salvaguardia opere di captazione in loc. Sant'Anna − Planimetria su base catastale − scala 1:3.500", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 50 l/s.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta e allargata.

d) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R del 2006, nonché a:

− garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'art. 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia recintata, ove possibile, impermeabilizzata e dedicata esclusivamente alla gestione della risorsa;

− provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari principali e secondari e delle attività  potenzialmente pericolose che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;

− provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali esistenti e delle aree adibite a parcheggio, procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area di salvaguardia medesima;

− assicurarsi che le attività  agricole di tipo florovivaistico, interessanti le aree di salvaguardia, siano condotte in conformità  alle disposizioni di legge e, a partire dall'annata agraria successiva al presente provvedimento, in conformità  alle disposizioni d'utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci di cui all'articolo 6, comma 7, del Regolamento regionale 15/R/2006;

− provvedere alla verifica degli scarichi nelle acque del torrente San Bernardino al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza nonché provvedere ad attivare un sistema di monitoraggio qualitativo delle acque del torrente stesso, d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Autorità  d'Ambito;

− provvedere ad eseguire, d'intesa con gli Enti preposti al controllo, il monitoraggio della qualità  delle acque emunte dal pozzo, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità  delle acque destinate al consumo umano.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

− alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;

− alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

− all'Azienda sanitaria locale;

− al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Verbania affinché lo stesso provveda a:

− recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla ridefinizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

− emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta ridefinizione dell'area di salvaguardia;

− notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di ridefinizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del regolamento n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività  del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio