Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 06 del 12 / 02 / 2009


Codice DA1403
D.D. 13 agosto 2008, n. 1815

Autorizzazione idraulica n. 30/08 per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica del Canale Sacchetto alla confluenza con il rio Essetta in territorio Comunale di Piobesi Torinese. Richiedente: Comune di Piobesi Torinese.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici il Comune di Piobesi Torinese ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità  indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

  1. nessuna variazione delle opere progettate potrà  essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
  2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità  delle opere di sistemazione trasversale/longitudinale dell'alveo del corso d'acqua in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena; in particolare per quanto riguarda le fondazioni dovranno essere poste alla quota prevista dagli elaborati di progetto;
  3. il materiale demaniale di risulta proveniente da eventuali scavi in alveo dovrà  essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità  dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dall'eventuale demolizione di murature/manufatti esistenti dovrà  essere asportato dall'alveo;
  4. le opere di difesa previste dovranno essere raccordate senza soluzione di continuità  con il profilo spondale esistente;
  5. i manufatti di difesa spondale previsti dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
  6. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
  7. durante la costruzione delle opere non dovrà  essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
  8. la presente autorizzazione ha validità  per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
  9. il committente delle opere dovrà  comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà  inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
  10. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità  dell'Amministrazione in ordine alla stabilità  dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore, il soggetto autorizzato ha inoltre la responsabilità  delle manovre sulle paratoie e gli organi partitori che si rendessero eventualmente necessarie in conseguenza di eventi di piena ordinari e starordinari;
  11. il soggetto autorizzato dovrà  mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
  12. questo Settore si riserva la facoltà  di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
  13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità  civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà  l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà  di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
  14. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà  ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 490/1999 ss.mm.ii. −vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989−vincolo idrogeologico−ecc);

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi