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Bollettino Ufficiale n. 06 del 12 / 02 / 2009


Codice DA1403
D.D. 11 agosto 2008, n. 1808

Autorizzazione idraulica n. 4236 per due attraversamenti staffati dei corsi d'acqua Gora del Molino e Rio Vignassa, con collettore in ghisa DE 80 mm per acqua potabile. nel Comune di Sant'Antonino di Susa (TO). Domanda presentata dalla Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A. Richiedente: Societa' Metropolitana AcqueTorino S.p.a.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici la Società  Metropolitana Acque Torino S.p.A. con sede in Corso XI Febbraio n 14 − Torino−, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità  indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

  1. nessuna variazione alle opere progettate ed eseguite potrà  essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
  2. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
  3. la presente autorizzazione ha validità  per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto: è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
  4. il committente dell'opera dovrà  comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori: ad avvenuta ultimazione il committente dovrà  inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
  5. l'autorizzazione s'intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità  dell'Amministrazione in ordine alla stabilità  della condotta (caso di danneggiamento o crollo);
  6. questo Settore si riserva la facoltà  di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
  7. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità  civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà  l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà  di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
  8. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà  ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, D.Lgs. 42/2004 − vicolo ambientale, alla L.R. 45/1989 − vincolo idrogeologico, etc.).

Si precisa che il sopra descritto scarico potrà  essere realizzato solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione, ai sensi delle LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e Regolamento d'attuazione n. 14/R del 06/12/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi