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Bollettino Ufficiale n. 06 del 12 / 02 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2009, n. 3−10584

Protocollo di Intesa finalizzato alla semplificazione amministrativa ed al miglioramento delle condizioni di salute e di accesso al lavoro di cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiato ai sensi delle vigenti norme, o titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o motivi umanitari, presenti sul territorio provinciale.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

− di dare mandato all'Assessore Eleonora Artesio, per le competenze oggetto del Protocollo di cui in premessa, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, (allegato A) alla sottoscrizione dello stesso, unitamente alla copia del verbale 19.11.2008, pure unito in allegato per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento, (allegato B) recante volontà  e disponibilità  di tutti gli Enti partecipanti a continuare a seguire la questione per attivare gli interventi di specifica competenza.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nelle somme stanziate nell'UPB DA 20091 del bilancio 2009 per il finanziamento della spesa corrente delle Aziende Sanitarie Regionali del Piemonte.

La presente deliberazione sarà  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Torino

PROTOCOLLO DI INTESA

Finalizzato alla semplificazione amministrativa ed al miglioramento delle condizioni di salute e di accesso al lavoro di cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiato ai sensi delle vigenti norme, o titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o motivi umanitari, presenti sul territorio provinciale.

TRA GLI ENTI:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

PREMESSO che il territorio di questa provincia è interessato da un notevole flusso di cittadini stranieri, anche provenienti da altre province, in possesso dello status di rifugiato politico ai sensi delle vigenti norme, o titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o motivi umanitari i quali spesso in mancanza di risorse di ogni genere, permangono sul territorio provinciale e segnatamente del capoluogo in situazioni di emarginazione;

CONSIDERATO che tali soggetti, non avendo la formale residenza anagrafica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 223/89, non possono accedere ad essenziali servizi pubblici, quali l' assistenza sanitaria;

RITENUTO che, per specifiche ragioni, di esenzione del ticket sanitario e di avviamento al lavoro, è possibile considerare valida, a tali esclusivi fini, la richiesta degli interessati ad eleggere un domicilio congiunto temporaneo, in analogia a quanto previsto, dall'art. 5 del Regolamento Anagrafico, in materia di convivenze anagrafiche;

CONSIDERATO che già  da alcuni anni, con riguardo alla procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno, considerati i tempi d'attesa ed allo scopo di evitare la perdita di concrete occasioni di lavoro e la cancellazione dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, d'intesa con la Questura di Torino, è stata consentita l'assunzione e la proroga di sei mesi dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale di stranieri non comunitari in possesso della ricevuta di richiesta del rinnovo, nonché, l'inserimento lavorativo e la presa in carico da parte dei Centri per l'Impiego, i quali, nell'ambito delle iniziative di semplificazione, dal 13 gennaio 2003, nell'ambito di questa Provincia, non richiedono l'allegazione della copia dei documenti di soggiorno alla comunicazione di assunzione:

RITENUTO opportuno definire formalmente le intese assunte tra gli Enti interessati al fine di consentire l'avviamento al lavoro di cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiato ai sensi delle vigenti norme o titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o motivi umanitari, non residenti nel territorio regionale e, per gli stessi, la possibilità  dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario per sei mesi (eventualmente prorogabile per altri sei mesi);

CONSIDERATO altresì che talune Associazioni, in analogia con quanto previsto dall'art. 5 Reg. Anagraf. in materia di convivenze anagrafiche, innanzi citato, hanno espresso la disponibilità  a offrire, eccezionalmente e temporaneamente, un domicilio speciale per sei mesi prorogabili per altri sei mesi, presso le proprie sedi principali o distaccate, a coloro che in relazione alle esigenze specifiche, sopra enumerate, e provvisti dello status di rifugiato ai sensi delle vigenti norme o titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o motivi umanitari, richiedano formalmente un domicilio congiunto di carattere speciale e temporaneo;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

  1. I cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiato ai sensi delle vigenti norme o titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o motivi umanitari, ovunque domiciliati nel territorio della Provincia di Torino hanno il diritto,a seguito di loro richiesta, all'iscrizione obbligatoria, quindi senza obbligo di versamento di alcuna quota,i al Servizio Sanitario Nazionale nel Distretto sanitario di riferimento territoriale.

Per ciò che attiene alla competenza territoriale, si fa riferimento al domicilio temporaneo eletto.

Tali soggetti potranno ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario a carico del SSR nei casi non già  compresi dalle vigenti norme relative all'esenzione per sei mesi eventualmente prorogabili per altri sei ;

  1. I cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiato ai sensi delle vigenti norme o titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o motivi umanitari, domiciliati nel territorio della Provincia di Torino, potranno chiedere la presa in carico da parte dei Centri per l'Impiego di Torino, anche in assenza di un documento di identità  valido, purchè in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità  o del permesso di soggiorno scaduto da meno di 60 giorni o della fotocopia del permesso scaduto con contestuale ricevuta di rinnovo richiesto;
  2. Il permesso di soggiorno in corso di validità  o il permesso di soggiorno scaduto da meno di 60 giorni o la fotocopia del permesso scaduto con contestuale ricevuta del rinnovo richiesto sono considerati documenti sufficienti, anche in assenza di un documento di identità  valido, per l'avviamento al lavoro e per l'instaurazione di regolari rapporti di lavoro;
  3. Le previsioni di cui ai suddetti punti a), b) e c) hanno validità  di sei mesi, prorogabili per altri sei mesi, decorrenti dalla stipula del presente atto;
  4. I soggetti dimoranti temporaneamente nella provincia di Torino, in possesso dello status di rifugiato ai sensi delle vigenti norme o titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o motivi umanitari, che lo richiedano, potranno eleggere domicilio speciale congiunto temporaneo, in relazione alle specifiche esigenze sopra indicate e limitatamente ad esse, presso Associazioni autorizzate dalla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Torino previa valutazione del possesso dei requisiti di idoneità  e della particolare qualificazione ed esperienza nel settore;
  5. Ciascuna Associazione domiciliataria dovrà  indicare, in analogia a quanto previsto in materia di convivenze anagrafiche, un Responsabile del domicilio congiunto dei dimoranti temporanei, per i compiti previsti in materia di convivenze (tenuta ed aggiornamento, movimentazioni interne, revoche o cessazioni del domicilio, decessi, mutazioni della dimora, notificazioni);
  6. Gli Enti sottoscrittori del presente Protocollo di Intesa, utilizzeranno in uno spirito di cooperazione limitatamente all'oggetto ed ai fini del presente protocollo, il domicilio congiunto richiedendo ove necessario direttamente alle Associazioni le eventuali od opportune attestazioni, emesse sotto la responsabilità  delle stesse, che il soggetto è domiciliato temporaneamente presso le stesse a norma del presente Protocollo;
  7. Il presente Protocollo d'Intesa ha validità  annuale e potrà  essere, eventualmente, prorogato, anche con le modifiche che si rendessero necessarie, sulla base di ulteriori e specifiche intese, anche prima della scadenza annuale, tra gli Enti interessati. Per ogni circostanza o controversia interpretativa o applicativa del presente Protocollo, si fa riferimento, in via analogica, a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di convivenze anagrafiche laddove possibile,

Letto, confermato e sottoscritto presso la Prefettura di Torino

in data

GLI ENTI SOTTOSCRITTORI:

Prefettura di Torino

Questura di Torino

Direzione Provinciale del Lavoro

Regione Piemonte

Provincia di Torino

Allegato B

Ufficio Territoriale del Governo di Torino

Prefettura

INCONTRO DEL 19 NOVEMBRE AVENTE AD OGGETTO INIZIATIVE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E DI ACCESSO AL LAVORO DI CITTADINI STRANIERI IN POSSESSO DELLO STATUS DI RIFUGIATO AI SENSI DELLE VIGENTI NORME.

Tutte le Istituzioni intervenute, nel sottolineare con soddisfazione l'impegno profuso da tutti gli enti statali e locali nel campo dell' integrazione e dell'assistenza che ha consentito in particolare di raggiungere con la sottoscrizione del Protocollo allegato la finalità  di assicurare l'assistenza sanitaria e l'iscrizione ai Centri per l'Impiego al gruppo di profughi interessati, ribadiscono la propria volontà  e disponibilità  a continuare a seguire la questione per attivare gli interventi di specifica competenza che, in relazione alle possibilità  finanziarie di tutti i livelli di governo, si riterranno necessari per il prosieguo della situazione.

PREFETTURA

QUESTURA

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

REGIONE PIEMONTE−

ASSESSORATO SANITà€

ASSESSORATO WELFARE

PROVINCIA DI TORINO−

ASSESSORATO SOLIDARIETA' SOCIALE

ASSESSORATO AL LAVORO

COMUNE DI TORINO