Bollettino Ufficiale n. 06 del 12 / 02 / 2009
Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2009, n. 14−10595
L.R. 8 gennaio 2004, n. 1, art. 56 − Disposizioni transitorie in materia di interventi strutturali − Adempimenti attuativi.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
- di dare attuazione alle disposizioni del secondo comma dell'art. 56 (Disposizioni transitorie in materia di interventi strutturali) della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1, nel caso di interventi che risultino "parzialmente eseguiti" nel senso che le opere realizzate non hanno conseguito l'obiettivo prefissato dal bando, mediante l'applicazione dei criteri seguenti, da impartire agli uffici competenti quali indirizzi operativi;
- di confermare il contributo regionale effettivamente erogato a quei beneficiari che hanno realizzato strutture adibite a presidi socio−assistenziali, di tipologia diversa da quella prevista, a fronte del conseguimento della seguente documentazione attestante:
- la regolare esecuzione o il collaudo tecnico amministrativo delle opere;
- il rispetto delle norme di prevenzione incendi;
- l'agibilità della struttura realizzata;
- l'autorizzazione al funzionamento;
- di confermare il contributo regionale effettivamente erogato a quei beneficiari che hanno realizzato strutture utilizzate per attività di carattere socio−assistenziale, socio−educativo o socio−sanitario a fronte del conseguimento della seguente documentazione attestante:
- la regolare esecuzione o il collaudo tecnico amministrativo delle opere;
- il rispetto delle norme di prevenzione incendi;
- l'agibilità della struttura realizzata;
- copia dell'atto adottato dall'Ente beneficiario dal quale risulti l'effettivo utilizzo della struttura per ospitare attività di carattere socio−assistenziale, ancorché non soggette ad autorizzazione al funzionamento.
- di disporre che, nel caso di contributi concessi ai sensi delle LL.RR. n. 40/95, n. 10/96 e n. 59/96 − che prevedevano la restituzione differita del 50% delle somme erogate − la restituzione debba essere effettuata nella medesima misura, tenuto conto delle somme effettivamente erogate.
- di disporre inoltre che gli uffici competenti diano corso al procedimento di revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate nei casi in cui non sia possibile acquisire le documentazioni specificate ai punti precedenti;
- di dare indicazione alle strutture regionali competenti di predisporre ed attuare le necessarie procedure operative, in accordo con i predetti criteri;
- di dare diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)