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Bollettino Ufficiale n. 06 del 12 / 02 / 2009


Codice DA1604
D.D. 31 ottobre 2008, n. 281

LL.RR. 69/1978, 28/1990, 45/1989 e D.lgs. 42/2004. Rinnovo dell'autorizzazione per la sistemazione definitiva e la riqualificazione ambientale della cava in localita' Battaglino−Isolone del Comune di San Sebastiano da Po e subingresso, da parte della Societa' Frassa S.r.l., nella titolarita' della cava. Cod. M992T.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

  1. La Società  Frassa s.r.l. (omissis) con sede legale in Verolengo (TO) Via Lancia, 17 Frazione Casabianca è autorizzata al subingresso nella coltivazione e relativa sistemazione definitiva e riqualificazione ambientale della cava in località  Battaglino − Isolone del Comune di San Sebastiano Po.
  2. La Società  Frassa S.r.l. come sopra referenziata è inoltre autorizzata, ai sensi delle ll.rr. 69/1978, 45/1989 e dell'art. 159 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. alla coltivazione e relativa sistemazione definitiva e riqualificazione ambientale della cava in località  Battaglino − Isolone del Comune di San Sebastiano Po, sino al 31 ottobre 2009.
  3. La presente autorizzazione assorbe, a seguito della Conferenza di Servizi ai sensi della l.r. 44/2000, in data 6 febbraio 2008 e 23 maggio 2008, le autorizzazioni Comune di San Sebastiano Po ai sensi del combinato disposto della l.r. 20/1989 e D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e l'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 di competenza della Provincia di Torino ai sensi della l.r. 45/1989.
  4. La coltivazione mineraria, la riqualificazione e il recupero ambientale devono essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 16−8193 del 13 gennaio 2003 ai sensi della l.r. 40/1998 e nella determinazione dirigenziale n. 19 del 28 febbraio 2003 e nei loro allegati, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 e s.m.i. sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali, sono inoltre autorizzati gli interventi migliorativi di adeguamento delle opere di recupero ambientale indicati ai capitoli 4 e 5 della relazione allegata all'istanza e presentata in data 24 dicembre 2007 prot. 3912.
  5. La Società  esercente è tenuta, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità  dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato al Comune di San Sebastiano da Po, all'Amministrazione regionale e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta.
  6. L'imprenditore, almeno otto giorni prima dell'inizio dei lavori è tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione comunale di San Sebastiano da Po ed al Settore Pianificazione e Verifica delle Attività  Estrattive della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs. 25 novembre 1996, n. 624. In allegato alla denuncia di esercizio il datore di lavoro deve inviare al Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività  Estrattiva il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs. 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi o comunque quando nello stesso luogo di lavoro siano presenti in modo continuativo addetti di più imprese il titolare dell'autorizzazione è tenuto a predisporre il D.S.S. coordinato ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 624/1996.
  7. L'inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e alle prescrizioni contenute nella d.g.r. n. 16−8193 del 13 gennaio 2003 e nella determinazione dirigenziale n. 19 del 28 febbraio 2003 e nei loro allegati, costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.
  8. 6. La presente determinazione sarà  inviata al Comune di San Sebastiano Po e all'Ente di Gestione del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po − tratto torinese", per conoscenza e ai fini dei compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978 nonché al Ministero all'Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e art. 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349.
  9. 7. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.
  10. 8. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità  di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto