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Bollettino Ufficiale n. 06 del 12 / 02 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2009, n. 19−10600

Legge regionale n. 21 del 9 agosto 1999 "Norme in materia di bonifica e d'irrigazione" Prime indicazioni per l'applicazione dell'art. 52 comma 1 bis.

A relazione dell'Assessore Taricco:

Visto l'art. 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 con il quale si dispone che le opere primarie di adduzione e riparto delle acque ad uso irriguo riconosciute, d'intesa con le Regioni, di interesse nazionale, vengano eseguite a totale carico dello Stato, applicandosi le norme relative alle opere pubbliche statali per quanto attiene alla istruttoria dei progetti ed alle modalità  di esecuzione delle opere;

vista la delibera Cipe n. 41 del 14 giugno 2002 con la quale si definiscono le linee guida per il programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione;

vista la L.R. 9 agosto 1999, n. 21 "Norme in materia di bonifica e d'irrigazione" ed in particolare l'art. 52, comma 1 bis;

visto il piano di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 117 − 10731 del 13 marzo 2007 nel quale sono previste norme tese a salvaguardare la risorsa idrica favorendo un più razionale uso irriguo della stessa;

considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'attuazione della suddetta delibera Cipe, opera attraverso strumenti programmatici finalizzati al completamento degli schemi irrigui ed all'adeguamento funzionale delle infrastrutture con particolare riferimento al recupero dell'efficienza degli accumuli per l'approvvigionamento idrico ed al miglioramento dei sistemi di adduzione e di distribuzione;

considerato che l'elemento premiante di ogni atto di programmazione nazionale, che può permettere eventualmente di accedere a nuove risorse finanziarie, è quello dell'immediato avvio delle opere e quindi il raggiungimento di una fase progettuale di tipo esecutivo;

preso atto che nell'ambito dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'art. 44 della L.R. 21/99 esistono grandi potenzialità  territoriali che se adeguatamente sviluppate, mediante efficienti opere infrastrutturali, possono migliorare significativamente il servizio irriguo collettivo ottimizzando nel contempo la salvaguardia della risorsa idrica;

considerato peraltro che nell'ambito del territorio piemontese la maggioranza dei consorzi gestori dei comprensori irrigui non è in grado di anticipare le considerevoli somme necessarie a generare una progettualità  di tipo esecutivo per poter accedere alle risorse finanziarie nazionali;

ritenuto quindi opportuno favorire la pianificazione infrastrutturale irrigua dei consorzi gestori dei comprensori irrigui attraverso un sostegno economico in grado di assicurare ai consorzi stessi i mezzi finanziari per l'elaborazione di progetti esecutivi di interesse strategico regionale;

ritenuto opportuno che gli interventi per i quali prevedere adeguato sostegno economico di progettazione debbano essere individuati mediante selezione a bando ovvero già  inseriti in intese istituzionali, accordi di programma, protocolli di intesa, contratti di fiume;

sentita la III Commissione consigliare che ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 gennaio 2009;

per le motivazioni espresse in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

di stabilire che gli interventi per i quali prevedere adeguato sostegno economico di progettazione debbano essere individuati mediante selezione a bando ovvero già  inseriti in intese istituzionali, accordi di programma, protocolli di intesa, contratti di fiume;

di rimandare a successivi provvedimenti la definizione delle scadenze e dei criteri di selezione dei progetti per la procedura a bando ovvero l'individuazione puntuale delle infrastrutture irrigue di interesse strategico regionale già  inserite in intese istituzionali, accordi di programma, protocolli di intesa, contratti di fiume per le quali si dovrà  fornire ai consorzi proponenti, gestori dei comprensori irrigui, adeguato supporto economico finalizzato alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva propedeutica al sostegno finanziario nazionale.

La presente deliberazione sarà  pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)