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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 05

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2008, n. 86−10528

D.G.R. n. 34−9619 del 15.09.2008. Rettifica del termine per la sottoscrizione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8−quinquies D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. .

A relazione dell'Assessore Artesio:

Con D.G.R. n. 34−9619 del 15.09.2008 è stato approvata la ripartizione delle competenze tra la Regione e le Aziende Sanitarie Locali in ordine all'attuazione dell'art. 8−quinquies D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i per le Strutture private, con la determinazione della data del 31.12.2008 quale termine per la sottoscrizione dei relativi contratti a valere per il biennio 2009−2010.

Il provvedimento in questione prevede, oltre alla definizione dei contenuti contrattuali da parte delle Aziende Sanitarie Locali con le Strutture private interessate, anche la comunicazione del nulla osta regionale all'ipotesi contrattuale formulata dai soggetti al rapporto, nonchè il procedimento di convocazione delle parti ad iniziativa della Regione nei casi in cui ASL e Strutture private non pervengano alla conclusione del contratto, al fine di verificarne la sussistenza dei relativi presupposti.

Sia il nulla osta che la procedura di convocazione delle parti in dissenso richiedono un'attività di valutazione istruttoria ed un minimo di procedure amministrative che, seppure semplificate al massimo, postulano comunque un tempo tecnico indispensabile alla rispettiva realizzazione, che si aggiunge ai tempi tecnico−funzionali già obiettivamente molto contenuti per la composizione delle vicende contrattuali di cui si tratta che hanno potuto dispiegarsi esclusivamente nel mese di novembre e della prima metà del mese di dicembre dell'anno in corso, con tematiche complesse e di non modesto momento per l'area della Sanità privata in funzione d'integrazione del Servizio Sanitario Regionale

Si propone quindi di rettificare il termine per la sottoscrizione dei contratti previsto della sopracitata D.G.R. n. 34−9619/2008 dal 31.12.2008 al 31.01.2009, ivi comprendendovi:

Resta fermo che la rettifica del termine di cui sopra non incide sulla durata contrattuale la cui validità rimane fissata dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2010.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore,

visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 34−9619 del 15.09.2008;

a voti unanimi rese nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa:

La presente deliberazione, comprensiva della premessa, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)