Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 05

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2008, n. 84−10526

Modificazioni ed integrazioni al nomenclatore tariffario regionale di assistenza specialistica ambulatoriale di cui alla DGR n. 73−13176 del 26 luglio 2004 e identificazione delle modalita' di trasformazione del regime assistenziale di erogazione di prestazioni chirurgiche effettuabili ambulatorialmente. Modificazione della D.G.R. n. 37−13743 del 25.10.2004.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

  1. di approvare, a decorrere dal 1.1.2009, l'aggiornamento del nomenclatore tariffario regionale di assistenza specialistica ambulatoriale, approvato con D.G.R. n. 73−13176 del 26.7.2004 e s.m.i., come indicato all'allegato 1) Modificazioni ed integrazioni alla DGR n. 73−13176 del 26 luglio 2004 che fa parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione. Con successivi provvedimenti della Direzione Regionale Sanità verranno indicate la modalità di monitoraggio, registrazione ed invio dei flussi informativi (tracciato C) necessari per gli aspetti remunerativi.
  2. di stabilire che, per l'esecuzione delle prestazioni effettuabili in regime sia di ricovero sia ambulatoriale, le strutture sanitarie, dovendo utilizzare la modalità assistenziale più appropriata in relazione alle condizioni del paziente, pongano particolare attenzione affinchè le stesse prestazioni vengano eseguite in regime ambulatoriale quando possibile, evitando quindi ricoveri inutili e riducendo i tempi di attesa. Con successivi provvedimenti della Direzione Regionale Sanità verranno approvati specifici controlli relativi alle prestazioni introdotte dall' aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui al precedente punto 1;
  3. di stabilire che le prestazioni di cui ai punti da 1 a 4 all' Allegato 2) Modalita' di trasformazione del regime assistenziale da day surgery ad ambulatoriale per l'erogazione delle prestazioni , che fa parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione, attualmente eseguite prevalentemente in regime di ricovero, potranno essere effettuate in regime ambulatoriale in strutture di ricovero già autorizzate nelle corrispondenti discipline che svolgono attività di degenza ordinaria o diurna, ivi compresa l'attività di day surgery di tipo C, mantenendo, così, il contesto organizzativo ospedaliero o di struttura di day surgery di tipo C. Tali prestazioni, per quanto descritto nelle voci di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, comprendono anche gli esami diagnostici e le visite preoperatorie nonchè i controlli postoperatori correlati (visite specialistiche, medicazioni, asportazione suture, rimozione drenaggi, ecc.); tali prestazioni sono intese quindi come "pacchetto di prestazioni". Per tali prestazioni non sarà richiesta la compartecipazione alla spesa da parte del paziente (ticket)
  4. di specificare che la selezione della tipologia di pazienti da sottoporre agli interventi ambulatoriali di cui all'Allegato 2 deve rispecchiare i requisiti clinici e assistenziali previsti dalla vigente normativa in materia di day surgery. In relazione alla tipologia di assistenza erogata in questi anni e allo sviluppo delle tecniche medico−chirurgiche adottate, nonchè della tipologia di pazienti che vengono trattati nelle strutture di ricovero del Piemonte, è possibile prevedere lo spostamento dal regime di ricovero a quello ambulatoriale di un numero significativo di trattamenti; pertanto tutti i soggetti erogatori del Piemonte dovranno perseguire gli obiettivi di appropriatezza clinico−organizzativa descritti nello stesso Allegato 2, che modifica di conseguenza la D.G.R. del 25.10.2004, n. 37−13743.;
  5. di richiedere ai soggetti erogatori la compilazione di una specifica "cartella ambulatoriale" per le prestazioni di cui ai punto da 1 a 4 dell'Allegato 2 che contenga la registrazione degli atti assistenziali erogati al paziente nel corso dei vari accessi alla struttura sanitaria relativi alla fruizione della prestazione stessa (atti preoperatori, atto operatorio, controlli postoperatori), che deve essere conservato presso la struttura erogante. Con successivo provvedimento della Direzione Regionale Sanità verranno indicati i contenuti minimi della cartella ambulatoriale;
  6. di definire che i requisiti strutturali ed organizzativi necessari per erogare le prestazioni di cui all'Allegato 2 sono quelli previsti dalla D.C.R. n. 616− 3149 del 22.02.2000 per quanto riguarda le camere operatorie, con le seguenti precisazioni:

1.1) trattandosi di interventi erogati in regime ambulatoriale, devono essere previsti adeguati spazi da riservarsi all'osservazione postoperatoria, per il tempo ritenuto clinicamente necessario;

1.2) relativamente al personale previsto in sala operatoria per tali interventi, deve essere comunque garantita la presenza di uno o più medici specialisti che effettuano l'intervento e di almeno un infermiere professionale e un operatore tecnico addetto alla strumentazione, in possesso dei requisiti di legge e con un'esperienza specifica non inferiore a tre anni;

1.3) in relazione alla complessità dell'intervento da eseguire o alle peculiarità cliniche del paziente da trattare dovrà essere presente il personale medico, infermieristico e di supporto ritenuto necessario. Inoltre deve essere sempre garantita la disponibilità e la presenza di medico specialista in anestesia e rianimazione.

  1. di disporre che tutte le strutture di ricovero pubbliche e private accreditate e provvisoriamente accreditate, che già svolgono attualmente gli interventi identificati all'Allegato 2 sono autorizzati dal 01.01.2009 ad erogare per conto del SSN, in regime ambulatoriale, le prestazioni di cui al presente provvedimento con le modalità ivi definite
  2. di stabilire che i budget dell'assistenza ambulatoriale e ospedaliera per il biennio 2009−2010, definiti nell'ambito dei contratti stipulati tra le ASL ed i soggetti erogatori privati ai sensi della D.G.R. del 15.9.2008, n. 34−9619, devono tenere conto dell'applicazione del presente provvedimento.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporterà ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)