Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 05


Codice DA1107
D.D. 11 agosto 2008, n. 605

Attuazione in Piemonte del Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE"

Il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2006: "Misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nº 61 del 14/03/2006, ha previsto misure specifiche obbligatorie per il contenimento dell'insetto sul territorio nazionale.

La Commissione dell'Unione Europea, con Decisione n. 2006/464/CE del 27 giugno 2006, ha adottato misure urgenti per evitare l'introduzione e contenere la diffusione di Dryocosmus kuriphilus nel territorio dell'Unione Europea.

Il Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2007 (in appresso denominato "decreto"): "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19.02.2008, aggiorna le misure obbligatorie per il contenimento dell'insetto stabilite dal D. M. 23 febbraio 2006 recependo la Decisione 2006/464/CE e demanda ai Servizi fitosanitari regionali, tra l'altro, il compito di individuare le aree infestate, imporre le misure di lotta e definire gli interventi da adottare.

Il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" all'art. 50 definisce le funzioni dei Servizi fitosanitari regionali.

La D.C.R. n. 442−14210 del 30 settembre 1997 prevede che al Settore Fitosanitario regionale, competa, tra l'altro, il coordinamento degli interventi correlati all'attuazione della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e internazionale nel campo fitosanitario.

La D.G.R. n. 38−2271 del 27/02/2006 affida alla Direzione 12 − Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi fitosanitari regionali.

Il Settore Fitosanitario, con le Determinazioni dirigenziali n. 203 del 9/08/2006 e n. 181 dell'11/12/2007, ha provveduto all'attuazione in Piemonte del D.M. del 23 febbraio 2006, individuando, a seguito di appositi monitoraggi sulla diffusione del cinipide, le zone focolaio e le zone insediamento rispettivamente per gli anni 2006 e 2007.

I risultati dei monitoraggi disposti dal Settore Fitosanitario regionale sul territorio piemontese per l'anno 2008 rendono necessario aggiornare la delimitazione delle aree infestate stabilita con la

D.D. n. 181 dell'11/12/2007.

Occorre procedere, ai sensi del "decreto", alla nuova definizione delle zone insediamento e/o focolaio ed alla individuazione delle misure fitosanitarie obbligatorie per contenere la diffusione o eradicare la presenza di Dryocosmus kuriphilus.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visto l'art. 22 della L.R. 51/97;

visto gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01:

determina

  1. di individuare in provincia di Torino, ai sensi dell'art. 9 del "decreto", la "zona insediamento" comprendente i punti di infestazione nei comuni di San Giorio e Almese ed una circostante fascia tampone del raggio di 15 km, come da allegato A1 alla presente determinazione per farne parte integrante;
  2. di individuare nelle province di Cuneo, Asti, Alessandria e Torino, ai sensi dell'art. 9 del "decreto", la "zona insediamento" comprendente i punti di infestazione ed una circostante fascia tampone del raggio di 15 km, come da allegato A2 alla presente determinazione per farne parte integrante;
  3. di individuare nelle province di Torino, Vercelli, Biella, Verbania e Novara, ai sensi dell'art. 9 del "decreto", la "zona insediamento" comprendente un'area di infestazione ed una circostante fascia tampone del raggio di 15 km, come da allegato A3 alla presente determinazione per farne parte integrante;
  4. il Settore Fitosanitario regionale, ai sensi dell'art. 7 del "decreto", esegue annualmente i controlli ufficiali per riscontrare la presenza del cinipide galligeno nel territorio piemontese e procede con provvedimento dirigenziale all'individuazione delle aree delimitate. Le aree del Piemonte non ricadenti in zone delimitate sono considerate indenni dall'organismo nocivo e pertanto possono ospitare campi di produzione di materiale di moltiplicazione di Castanea Mill.;
  5. ai sensi dell'art. 3 del "decreto" è vietato il trasporto di vegetali e parti di vegetali del genere Castanea destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti, al di fuori o all'interno delle zone di focolaio e di insediamento;
  6. in deroga a quanto previsto al punto 5 del presente provvedimento il Settore Fitosanitario regionale può autorizzare, ai sensi del punto 2, art. 12 del "decreto", lo spostamento di materiale di moltiplicazione di Castanea prodotto nelle zone insediamento previa l'adozione, sulla base del parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 214/05, espresso nella riunione del 20 febbraio 2008 (ridefinendo il periodo di protezione, considerato il ciclo biologico dell'insetto in Piemonte), delle seguenti specifiche procedure:

a. la coltivazione del materiale di moltiplicazione di Castanea, nel periodo compreso tra il 1º giugno ed il 15 settembre di ciascun anno, deve essere effettuata sotto una struttura protetta con reti antinsetto a maglie massimo di 1 mm di lato, distanziate dalla chioma. L'ingresso nella struttura deve essere provvisto di una doppia porta antinsetto. Il suddetto materiale, in ogni caso, non può essere movimentato nel periodo indicato;

b. l'introduzione di materiale di moltiplicazione all'interno di una zona insediamento, ai fini dell'immagazzinamento, e la successiva commercializzazione anche all'esterno della zona insediamento, possono essere effettuati solo nel periodo 1º ottobre − 30 aprile dell'anno successivo;

  1. ai sensi del punto 3 dell'articolo 5 del "decreto" i materiali di moltiplicazione di Castanea possono essere spostati dal loro luogo di produzione solo se accompagnati da un passaporto delle piante, conformemente al Decreto legislativo 214/2005, anche se destinati ad utilizzatori finali non professionali;
  2. ai sensi dell'art. 6 del "decreto" il passaporto delle piante può accompagnare esclusivamente i vegetali di Castanea che sono stati coltivati per tutto il ciclo di vita (o dal momento della loro introduzione nella Comunità) in un luogo di produzione in uno Stato membro dove l'organismo è notoriamente assente o in un luogo di produzione che il Settore Fitosanitario ha riconosciuto indenne dal cinipide del castagno, conformemente alle normative internazionali, dandone comunicazione al Servizio Fitosanitario centrale;
  3. ai sensi del punto 2 dell'articolo 5 del "decreto", i vivaisti e gli operatori professionali hanno l'obbligo, in fase di commercializzazione, di notificare sia al Servizio Fitosanitario della regione sede del centro di produzione sia al Servizio Fitosanitario competente per il territorio di destinazione, ogni movimentazione di piante e materiali di moltiplicazione di Castanea, compresi i dati identificativi degli acquirenti;
  4. ai sensi del punto 1, art. 10, del "decreto", nelle zone focolaio è obbligatorio adottare misure destinate all'eradicazione dell'organismo nocivo, come la distruzione di parti di piante o piante intere con sintomi di infestazione o di tutte le piante di uno stesso lotto al momento dell'impianto;
  5. ai sensi del punto 1, art. 13, del "decreto", le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione della presente determinazione sono a cura e spese dei proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili;
  6. ai sensi del punto 2 dell'articolo 13 del "decreto" la Regione Piemonte, al fine di prevenire gravi danni economici, può stabilire interventi di sostegno connessi all'attuazione del presente provvedimento.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, chiunque non ottemperi alle prescrizioni emanate dal presente provvedimento è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente responsabile
Giacomo Michelatti

Allegato