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Bollettino Ufficiale n. 05 del 05 / 02 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Biella

Riunificazione in unico provvedimento di concessioni di derivazione d'acqua diverse dal Rio Cigliaga e da 10 sorgenti nei Comuni di Strona e Mezzana Mortigliengo, a uso Produzione Beni e Servizi, assentita al Lanificio Zignone S.p.A. con Determinazione Dirigenziale 18 marzo 2008 n. 887. Pratica n. 121.

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

per i motivi e le causali in premessa esposte, di procedere alla modificazione delle concessioni assentite con D.D. 8 settembre 1997 n. 1.363 e D.D. 23 novembre 1998 n. 2.870, mediante adozione del presente provvedimento con il quale classificare le singole rispettive derivazioni d'acqua in unica utenza idrica, secondo i disposti dell'art. 7 − comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, cui far conseguire una medesima scadenza scelta fra quella più ravvicinata ed il pagamento di un unico canone demaniale calcolato sulla sommatoria delle singole portate medie assentite in concessione, fatta salva ogni altra condizione, prescrizione, obbligo, ecc., discendenti dalle singole concessioni.

Di stabilire la competenza complessiva dell'utenza idrica unica praticata dalla Ditta "Lanificio Zignone SpA" (omissis) nella derivazione dal rio Cigliaga, in Comune di Strona Biellese e da 10 sorgenti tributarie del bacino di quest'ultimo, ubicate parte in Comune di Mezzana Mortigliengo e parte in Comune di Strona Biellese, di una quantità d'acqua in misura non superiore a litri/sec. 11,37 − in litri/sec. medi 7,37 ed in un volume massimo annuo di 232.420 metri cubi, ad uso produzione di beni e servizi (attività di processo a carattere tessile praticata in Comune di Mosso), (omissis).

Di modificare la durata della concessione oggetto della D.D. 8 settembre 1997 n. 1.363, stabilita nella data del 4 gennaio 2022, assumendo quale data di scadenza il 31 dicembre 2013, ovvero quella della concessione oggetto della D.D. 23 novembre 1998 n. 2.870 poiché avente scadenza più ravvicinata rispetto alla data del presente provvedimento, onde sottoporre le suddette concessioni a revisione generale al loro termine con rilascio di successivo unico provvedimento di rinnovo.

Di modificare altresì l'importo del canone demaniale annuo dovuto ed indicato nei rispettivi provvedimenti citati, in misura complessiva ed unica pari al minimo ammesso per l'uso produzione di beni e servizi per portate medie superiori a 1 litro/secondo (omissis) ai sensi dell'art. 3 − comma 1 − lettera h) punto 4) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R e successiva D.D. della regione Piemonte 15 novembre 2006 n. 283 di aggiornamento in base all'indice istat (omissis), con decorrenza, ai sensi dell'art. 4 − comma 4 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R, dall'annualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento, trattandosi di variazione in diminuzione. (omissis).

Di continuare a ritenere formalmente validi e completamente operanti il disciplinare sottoscritto in data 22 maggio 1997 − n. 299 di rep., contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione oggetto della D.D. n. 1.363/1997 ed il disciplinare sottoscritto in data 22 giugno 1998 − nº 508 di rep. contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione oggetto della D.D. n. 2.870/1998, la cui inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge, con l'avvertenza che qualora i vincoli, le condizioni e le prescrizioni contenute negli stessi siano in contrasto con il presente provvedimento debba ritenersi prevalente quest'ultimo; (omissis).

Biella, 18 marzo 2008

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco