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Bollettino Ufficiale n. 05 del 05 / 02 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua ad uso Agricolo, dal Lago di Bertignano, in Comune di Viverone, assentita ai Sigg.ri Berdoati Alberto, Berdoati Piero, Pastoris Giancarlo, Pozzo Giuseppe, Zola Adelina e alla Società Tre Vini ss con Determinazione Dirigenziale 7 marzo 2006 n. 877. Pratica n. 206BI.

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 6 aprile 2005 dai Sigg.ri Berdoati Alberto, Berdoati Piero, Pastoris Giancarlo, Pozzo Giuseppe, Zola Adelina, Brunella Giacomo quest'ultimo in qualità di Legale Rappresentante della Società "Tre Vini ss", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi degli articoli 2, comma 1 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, ai Signori: Berdoati Alberto, (omissis); Berdoati Piero, (omissis); Pastoris Giancarlo, (omissis); Pozzo Giuseppe, (omissis) Zola Adelina (omissis) e alla Società "Tre Vini ss" (omissis); la concessione di derivare dal Lago di Bertignano in Comune di Viverone, litri/sec. max. 12 e medi 4 d'acqua a cui corrisponde un volume max. annuo derivabile di metri cubi 62.208, senza restituzione delle colature, ad uso agricolo (irrigazione di ha 6.62.10, ubicati nei Comuni di Roppolo e Viverone).

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 2 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n.10/R, per un periodo di 40 (quaranta) anni a decorrere dal 1º maggio 1989, data di inizio del prelievo, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto, per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione del minimo ammesso previsto per l'uso agricolo ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 10 novembre 2004, nº 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1623 di Rep. in data 6 aprile 2005

Art. − 9 − Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o protesta di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Lago di Bertignano in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori dei terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa.

Biella, 7 marzo 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato