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Bollettino Ufficiale n. 05 del 05 / 02 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua a uso Produzione Beni e Servizi da falda freatica sotterranea, mediante un pozzo sito in Comune di Cossato, assentita all'Azienda Agricola F.lli Pellerei s.s. di Pellerei Paolo, Marco e Franco con Determinazione Dirigenziale 21 aprile 2008 n. 1226. Pratica n. 301BI.

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 19 marzo 2008 dal Sig Paolo Pellerei, socio e legale rappresentante dell'Azienda Agricola Fratelli Pellerei S.s. − di Pellerei Paolo, Marco e Franco, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui reiterata e grave inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e s.m.i, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi degli articoli 2 − comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e s.m.i in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Azienda Agricola Fratelli Pellerei S.s. − di Pellerei Paolo, Marco e Franco" (omissis), la concessione per poter estrarre la portata massima istantanea di litri/secondo 2 ed un volume massimo annuo di 110 metri cubi (portata media annua pari a 0,004 litri al secondo continui) d'acqua sotterranea da falda freatica da un pozzo esistente, ubicato in Comune di Cossato (foglio n. 34 particella n. 357), da utilizzare per produzione di beni e servizi (produzione di vapore e raffreddamento nell'ambito della gestione di impianto a cippato di legname atto a produrre energia elettrica con cessione totale alla rete pubblica) e civile (impiego in misura non apprezzabile della stessa risorsa per alimentazione impianto antincendio a diretto servizio del predetto impianto energetico ed usi assimilati), (omissis).

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 15, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 300,83 − pari al minimo ammesso per l'uso "produzione di beni e servizi per portate medie annue inferiori a 0,02 litri al secondo" e stabilito relativamente all'anno solare 2008, ai sensi del combinato disposto dall'art. 3 comma 1 lettera h) punto 1 ed art. 4 comma 3 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R e successiva D.D. della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n. 283 di aggiornamento degli importi in base all'indice Istat, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.928 di Rep. in data 19 marzo 2008

Art. 11 − Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione d'acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 21 aprile 2008

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato