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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 04


Legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3.

Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Capo I.

Disposizioni in materia di fideiussioni per la realizzazione di opere pubbliche relative al servizio idrico integrato

Art. 1. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18)

Art. 2. (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 18/1984)

Art. 3. (Modifica all'articolo 58 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)

Capo II.

Disposizioni in materia di canoni per l'imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente

Art. 4. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14)

Capo III.

Disposizioni in materia di energia

Art. 5. (Disciplina degli interventi per la razionale gestione delle risorse energetiche)

Art. 6. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13)

Capo IV.

Disposizioni in materia di tutela delle acque

Art. 7. (Sanzioni amministrative in materia di uso sostenibile e tutela delle acque)

Art. 8. (Temperamento del regime sanzionatorio)

Art. 9. (Pagamento in misura ridotta e aggiornamento delle sanzioni)

Capo V.

Disposizioni in materia di controllo degli atti degli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali

Art. 10. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36)

Capo VI.

Disposizioni in materia di tutela dei funghi epigei spontanei

Art. 11. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24)

Art. 12. (Modifiche all'articolo 3 della l. r. 24/2007)

Art. 13. (Modifica all'articolo 10 della l. r. 24/2007)

Capo VII.

Disposizioni in materia di rischi naturali

Art. 14. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 60)

Art. 15. (Modifiche all'articolo 63 della l.r. 44/2000)

Art. 16. (Competenze in merito ai pareri sugli elaborati geologici a corredo del piano regolatore generale)

Art. 17. (Disposizioni transitorie)

Capo VIII.

Disposizioni in materia di beni culturali e del paesaggio

Art. 18. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32)

Art. 19. (Modifica all'articolo 7 della l.r. 32/2008)

Capo IX.

Disposizioni finali

Art. 20. (Abrogazioni)

Capo I.

Disposizioni in materia di fideiussioni per la realizzazione di opere pubbliche relative al servizio idrico integrato

Art. 1.

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18)

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) è sostituito dal seguente:

"1. I soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, sono:

a) la Regione, nei limiti previsti dall'articolo 9;

b) gli enti locali territoriali;

c) gli enti pubblici operanti nel territorio regionale, ivi compresi i consorzi pubblici e le comunità montane;

d) le società pubbliche e a partecipazione pubblica istituzionalmente preposte alla realizzazione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico;

e) i gestori individuati quali affidatari del servizio idrico integrato dalle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche).".

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 18/1984)

1. Il primo comma dell'articolo 12 della l.r. 18/1984 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione incentiva la realizzazione delle opere inserite nei programmi operativi comunali o nei programmi pluriennali degli interventi attuativi dei piani d'ambito approvati dalle autorità d'ambito di cui alla l.r. 13/1997 da finanziarsi attraverso l'accensione di mutuo con:

a) prestazioni di garanzie fidejussorie ai soggetti di cui all'articolo 3, beneficiari e non del contributo regionale, carenti di cespiti delegabili o di altra idonea garanzia;

b) contributi in annualità fino alla misura e alla durata occorrenti al totale ammortamento del mutuo, fatti salvi, per il settore edilizio, i limiti posti dalla normativa statale.".

2. Dopo il primo comma dell'articolo 12 della l.r. 18/1984, sono inseriti i seguenti:

"1bis. Gli interventi dei programmi pluriennali attuativi dei piani d'ambito che possono fruire delle incentivazioni di cui al comma 1 sono individuati d'intesa tra la Regione e le autorità d'ambito, sentiti i comuni interessati, nel rispetto degli obiettivi individuati all'interno della pianificazione regionale di settore e sono accompagnati da una analisi economico−finanziaria che ne certifica il loro ammortamento con i proventi derivanti dalle tariffe del servizio idrico.

1 ter. La Regione, al fine di garantire la correttezza della tariffazione, promuove adeguate attività di verifica.".

Art. 3.

(Modifica all'articolo 58 della legge regionale
26 aprile 2000, n. 44)

1. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, relativa all'attuazione del decreto legislativo 112/1998, è sostituito dal seguente:

"2. Sono altresì trasferite agli enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti l'approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza.".

Capo II.

Disposizioni in materia di canoni per l'imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente

Art. 4.

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14)

1. L'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. (Concessione acque minerali e di sorgente)

1. Per l'anno 2007 è prevista, a carico del titolare di concessione di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, la corresponsione, a favore dell'Amministrazione regionale, di un canone annuo posticipato pari ad 0,70 euro per ogni 1.000 litri di acqua minerale e di sorgente imbottigliata comprese le bibite confezionate con le suddette acque.

2. Dal 1º gennaio 2008 il canone di cui al comma 1, indicizzato secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 4, è dovuto ai comuni e alle comunità montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria e alla Regione secondo la seguente suddivisione: 35 per cento ai comuni, 35 per cento alle comunità montane e 30 per cento alla Regione. Se il territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna comunità montana il canone di cui al presente articolo è dovuto per il 70 per cento al comune e per il 30 per cento alla Regione.

3. La quota del canone di cui al presente articolo, dovuta al comune sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è interessato da una concessione mineraria, è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni tra i comuni e le imprese concessionarie o sub−concessionarie.

4. Al fine di conseguire la più ampia semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, la Giunta regionale emana con proprio regolamento la disciplina dei canoni di imbottigliamento con la definizione:

a) delle modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e devoluzione ai comuni e comunità montane beneficiari della quota loro spettante eventualmente compensativa rispetto a convenzioni in essere;

b) della riduzione del 50 per cento per la quota parte di acqua imbottigliata in contenitori di vetro;

c) della disciplina del canone di imbottigliamento in caso di esercizio delle concessioni minerarie da parte degli enti locali.".

2. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati dai concessionari di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento relativi alla produzione dell'anno 2007.

Capo III.

Disposizioni in materia di energia

Art. 5.

(Disciplina degli interventi per la razionale gestione delle risorse energetiche)

1. Al fine di assicurare lo sviluppo di una politica energetica coerente alle esigenze della società, della tutela ambientale e della salute dei cittadini e di consentire il migliore utilizzo dei sostegni economici introdotti per ottenere una più razionale gestione delle risorse energetiche e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la Giunta regionale adotta uno o più regolamenti per la disciplina delle procedure amministrative per la realizzazione dei relativi impianti, nonché per la definizione delle disposizioni necessarie a garantire la loro sostenibilità ambientale, sulla base dei seguenti principi:

a) compatibilità degli interventi con l'esigenza di garantire per le generazioni future l'integrità del patrimonio ambientale e in particolare delle risorse naturali;

b) conseguimento di una maggior efficienza energetica degli impianti e degli involucri edilizi, nonché la razionalizzazione dei consumi di energia;

c) significativo incremento dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, graduato in funzione del loro impatto ambientale e sociale;

d) semplificazione delle procedure e contenimento dei tempi di conclusione dei procedimenti.

Art. 6.

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13)

1. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) è sostituito dal seguente:

"4. I soggetti di cui al comma 1 acquisiscono il bollino verde presso la provincia o presso le associazioni di categoria. Le caratteristiche e le modalità di trasmissione del bollino verde sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera k).".

Capo IV.

Disposizioni in materia di tutela delle acque

Art. 7.

(Sanzioni amministrative in materia di uso sostenibile e tutela delle acque)

1. In caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 50,00 euro a 250,00 euro in caso di uso domestico eccedente i quantitativi previsti, come definiti dai regolamenti regionali vigenti;

b) da 1.500,00 euro a 6.000,00 euro, in caso di violazione delle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, o l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni;

c) da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro per l'inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell'obbligo di rilascio a valle dell'opera di presa del deflusso minimo vitale;

d) da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro per l'inosservanza delle prescrizioni sancite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento o dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee;

e) da 3.000,00 euro a 10.000,00 euro in caso di inosservanza agli obblighi di ripristino dei luoghi e di rimozione delle opere della derivazione derivanti dalla cessazione dell'utenza;

f) da 3.000,00 euro a 20.000,00 euro in caso di costruzione o variazione delle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell'acqua in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste;

g) da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro, in caso di esercizio di una derivazione o di una utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo, o concessorio dell'autorità concedente.

2. Nei casi di particolare tenuità le sanzioni di cui al comma 1 sono ridotte ad un quinto.

3. Nel caso di esercizio di una derivazione o di una utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio, l'autorità concedente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore è tenuto al pagamento, oltre che della sanzione amministrativa di cui al comma 1, lettera g), di una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità concedente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza alle norme dettate dai regolamenti regionali in materia di utilizzazione agronomica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 6.000,00 euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione di cui al presente comma è ridotta ad un quinto.

5. In caso di costruzione di opere che consentono la comunicazione tra le falde profonde e la falda freatica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 20.000,00 euro.

Art. 8.

(Temperamento del regime sanzionatorio)

1. Nei casi di violazioni punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7, ad esclusione di quelle previste al comma 1, lettera g) che non diano luogo a danni irreversibili per l'ambiente, o per la salute pubblica, l'addetto al controllo indica nel verbale di accertamento le carenze riscontrate, le prescrizioni e i tempi di adeguamento necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni violate.

2. Fermo restando l'obbligo del rispetto entro i tempi stabiliti delle prescrizioni contenute nel verbale di accertamento delle violazioni di cui al comma 1, tale documento non costituisce atto di avvio del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa ed è trasmesso in copia all'autorità di controllo.

3. Decorsi i termini prescritti per l'adeguamento alle disposizioni violate, l'autorità di controllo dispone la verifica sull'ottemperanza alle prescrizioni e, ove accerti l'inosservanza anche parziale delle prescrizioni, avvia il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, fermo restando l'obbligo di adeguamento alle disposizioni violate.

4. Nelle fattispecie di cui al comma 1, qualora l'addetto al controllo accerti una violazione consistente nell'adempimento di un obbligo eseguito successivamente ai termini previsti, non si dà luogo all'avvio del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa ove l'adempimento sia intervenuto spontaneamente prima dell'accertamento.

Art. 9.

(Pagamento in misura ridotta e aggiornamento delle sanzioni)

1. In conformità all'articolo 135, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), alle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'articolo 7 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, con deliberazione della Giunta regionale, sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1º aprile successivo.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata ai sensi del comma 2 è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a detto limite.

Capo V.

Disposizioni in materia di controllo degli atti degli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali

Art. 10.

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36)

1. L'articolo 8 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394) come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. (Controllo atti)

1. Per l'esercizio delle attività regionali di programmazione, coordinamento e vigilanza giuridica, finanziaria e strategica, gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali trasmettono alla Regione gli atti di seguito indicati entro trenta giorni dall'adozione, salvo quanto diversamente disposto alla lettera d):

a) gli atti di programmazione economico−sociale;

b) i bilanci di previsione, le variazioni e l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo;

c) il programma operativo recante gli obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse finanziarie;

d) la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente di cui all'articolo 41 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette ''Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia") da inviare entro il 30 marzo dell'anno successivo;

e) le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione;

f) i pareri rilasciati nell'ambito dei procedimenti amministrativi relativi alla realizzazione di opere o interventi nell'area protetta.

2. La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali. A tal fine gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali trasmettono alla Regione l'elenco mensile delle deliberazioni degli organi e delle determinazioni dirigenziali.

3. Sono sottoposti al controllo di legittimità, quando, entro dieci giorni dall'affissione all'albo gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali, ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate almeno un quarto dei membri del consiglio direttivo:

a) gli atti relativi ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti, nei limiti delle illegittimità denunciate;

b) gli atti ritenuti viziati di incompetenza o assunti in contrasto con gli atti fondamentali del consiglio direttivo.

4. La richiesta di controllo di cui al comma 3 sospende l'esecutività degli atti trasmessi.

5. Ove, a seguito dell'attività di controllo di cui al comma 3, siano riscontrati vizi di legittimità gli atti sono annullati con motivato provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

6. Ai fini dello snellimento e dell'economicità nella gestione dei flussi documentali sono definite procedure per la trasmissione e la verifica degli atti in formato digitale.

7. La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei rilievi formulati in sede di vigilanza in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 della l.r. 12/1990.".

Capo VI.

Disposizioni in materia di tutela dei funghi epigei spontanei

Art. 11.

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale
17 dicembre 2007, n. 24)

1. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) è sostituita dalla seguente:

"c) nelle aree, individuate dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;".

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 24/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/2007 è sostituito dal seguente:

"1. La raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'articolo 2 è consentita previa autorizzazione avente validità sul territorio regionale, salvo diversa disposizione degli organismi di gestione delle aree protette e dei siti costituenti la rete Natura 2000 emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera c).".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/2007 è inserito il seguente:

"1 bis.In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell'orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2.".

Art. 13.

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 24/2007)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 24/2007 è sostituita dalla seguente:

"a) per le violazioni dell'articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 500 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita.".

Capo VII.

Disposizioni in materia di rischi naturali

Art. 14.

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 60)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), come sostituita dall'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28, ampliativa delle competenze dell'ARPA, è sostituita dalla seguente:

"a) al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo; al controllo sull'igiene dell'ambiente, sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni; allo studio, all'analisi e al controllo dei fattori geologici, meteorologici, idrologici e nivologici per la tutela dell'ambiente nonché per la previsione finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali, ivi compresa la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito;".

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 63 della l.r. 44/2000)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 44/2000, è sostituita dalla seguente:

"b) supporto geologico−tecnico, verifica e valutazione degli studi redatti a corredo degli strumenti di pianificazione di governo del territorio regionale, provinciale e locale, con particolare riferimento all'individuazione delle aree esposte a pericolosità ed a rischio idrogeologico, delle aree dissestabili e alla connessa definizione di vincoli e limitazioni all'uso del suolo nonché di misure cautelari nelle aree colpite da calamità naturali o connotate da alta vulnerabilità;".

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 44/2000, è sostituita dalla seguente:

"c) organizzazione del sistema di allertamento da rischio idrogeologico; definizione di criteri ed indirizzi per la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito e per la gestione della rete di rilevamento nivometrica, radarmeteorologica, pluviometrica, idrografica e sismica;".

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 63 della l.r. 44/2000, sono aggiunte le seguenti:

"b bis) vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche ai sensi della parte II, capo IV, sezione II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

b ter) espressione dei pareri di cui all'articolo 89 del d.p.r. 380/2001.".

Art. 16.

(Competenze in merito ai pareri sugli elaborati geologici a corredo del piano regolatore generale)

1. Il parere sugli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolatore generale e delle sue relative varianti, previsto all'articolo 31 ter, comma 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) in capo all'ARPA, è espresso dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

Art. 17.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, effettua la ricognizione:

a) delle funzioni attribuite alla competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 63 della l.r. 44/2000, come modificato dall'articolo 15 della presente legge, stabilendo la data di effettiva decorrenza dell'esercizio delle medesime;

b) del personale che svolge le funzioni di cui alla lettera a), distinguendo tra il personale regionale assegnato all'ARPA e il personale dipendente dell'ARPA;

c) delle risorse strumentali e finanziarie, ivi compresa la quota parte di finanziamento sostitutivo, attribuite all'ARPA per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a).

2. Dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni regionali cessa l'assegnazione funzionale all'ARPA del personale regionale di cui al comma 1. A tale personale, per lo svolgimento delle attività già esercitate presso l'ARPA, continua ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento, ivi compreso quello relativo ad incarichi afferenti all'area delle posizioni organizzative in atto, fino alla scadenza prevista per gli analoghi incarichi del personale regionale. Per il personale dirigenziale si applicano le norme di garanzia previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Al personale funzionalmente assegnato all'ARPA per lo svolgimento delle attività già svolte dalla soppressa Direzione regionale Servizi tecnici di prevenzione e di cui l'ARPA conserva la competenza per effetto dell'articolo 3, comma 1 lettera a) della l.r. 60/1995, come modificato dall'articolo 14 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11 della l.r. 28/2002.

4. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni, il personale dipendente dell'ARPA di cui al comma 1, lettera b), è assegnato alla Regione.

5. Transitoriamente, fino all'avvenuto trasferimento dall'Arpa alla Regione del personale addetto alla predisposizione dei pareri di cui all'articolo 16, comma 1 tali pareri continuano ad essere espressi dall'ARPA.

Capo VIII.

Disposizioni in materia di beni culturali e del paesaggio

Art. 18.

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137") è inserito il seguente periodo:

"; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione.".

Art. 19.

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 32/2008)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 32/2008 è inserito il seguente periodo:

"; fino alla costituzione di tale commissione il parere è espresso dalla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.".

Capo IX.

Disposizioni FINALI

Art. 20.

(Abrogazioni)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6;

b) l'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 1996, n. 88 (Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica);

c) la lettera c) dell'articolo 64 della l.r. 44/2000;

d) gli articoli 2 e 4 della l.r. 28/2002;

e) l'articolo 9 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, modificativo dell'articolo 13 della l.r. 22/1996;

f) l'articolo 20 della l.r. 4/2005 modificativo dell'articolo 8 della l.r. 36/1992;

g) l'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22, sostitutivo dell'articolo 7 della l.r. 14/2006;

h) l'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12, relativo all'applicazione dell'articolo 15 della l.r. 22/2007.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 gennaio 2009

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 567

− Presentato dalla Giunta regionale in data 05 agosto 2008.

− Assegnato alle commissioni I e V in sede referente in data 27 agosto 2008.

− Sul testo sono state effettuate consultazioni.

− Testo licenziato dalle commissioni referenti I e V il 3 dicembre 2008.

− Approvato in aula il 20 gennaio 2009, con emendamenti sul testo, con 31 voti favorevoli , 8 voti contrari, 2 astenuti e 1 non votante

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

− Il testo dell'articolo 3 della l.r. 18/1984, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 3. (Soggetti attuatori)

1. I soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, sono:

a) la Regione, nei limiti previsti dall'articolo 9;

b) gli enti locali territoriali;

c) gli enti pubblici operanti nel territorio regionale, ivi compresi i consorzi pubblici e le comunità montane;

d) le società pubbliche e a partecipazione pubblica istituzionalmente preposte alla realizzazione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico;

e) i gestori individuati quali affidatari del servizio idrico integrato dalle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche).

2.I programmi degli interventi di competenza regionale sono coordinati, anche mediante apposite convenzioni, con quelli di competenza dello Stato e degli Enti Locali territoriali, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.".

Nota all'articolo 2

− Il testo dell'articolo 12 della l.r. 18/1984, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

−"Art. 12. (Fidejussioni e contributi in annualità)

1. La Regione incentiva la realizzazione delle opere inserite nei programmi operativi comunali o nei programmi pluriennali degli interventi attuativi dei piani d'ambito approvati dalle autorità d'ambito di cui alla l.r. 13/1997 da finanziarsi attraverso l'accensione di mutuo con:

a) prestazioni di garanzie fidejussorie ai soggetti di cui all'articolo 3, beneficiari e non del contributo regionale, carenti di cespiti delegabili o di altra idonea garanzia;

b) contributi in annualità fino alla misura e alla durata occorrenti al totale ammortamento del mutuo, fatti salvi, per il settore edilizio, i limiti posti dalla normativa statale.

1 bis. Gli interventi dei programmi pluriennali attuativi dei piani d'ambito che possono fruire delle incentivazioni di cui al comma 1 sono individuati d'intesa tra la Regione e le autorità d'ambito, sentiti i comuni interessati, nel rispetto degli obiettivi individuati all'interno della pianificazione regionale di settore e sono accompagnati da una analisi economico−finanziaria che ne certifica il loro ammortamento con i proventi derivanti dalle tariffe del servizio idrico.

1 ter. La Regione, al fine di garantire la correttezza della tariffazione, promuove adeguate attività di verifica.

2. La Regione concede altresì contributi in annualità e presta garanzie fidejussorie a Società di intervento o Consorzi appositamente costituiti per la realizzazione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.

3. La Regione concede agli Enti di cui all'art. 3 anche contributi annui per contratti di locazione finanziaria (leasing), appositamente stipulati per la realizzazione di opere previste nei piani e nei programmi di cui agli articoli 5 e 6 e nei limiti fissati dall'art. 10.".

Nota all'articolo 3

− Il testo dell'articolo 58 della l.r. 44/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 58. (Funzioni delle autorità d'ambito e dei gestori del servizio idrico integrato)

1. Sono attribuite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato che le esercitano, nella forma associata dell'autorità d'ambito, oltre alle funzioni di cui alla l.r. 13/1997, le seguenti funzioni amministrative:

a) organizzazione e gestione della rete di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano;

b) aggiornamento del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici.

2. Sono altresì trasferite agli enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti l'approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza.

3. Sono attribuite ai gestori del servizio idrico integrato, che le esercitano in conformità ai principi e alle disposizioni emanati dalle autorità d'ambito e in relazione alle attività di erogazione del servizio loro affidato, le seguenti funzioni amministrative:

a) definizione delle norme, delle prescrizioni regolamentari e dei valori−limite di emissione relativi agli scarichi che recapitano nelle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane;

b) rilascio delle autorizzazioni relative agli scarichi di cui alla lettera a) ed esercizio dei relativi controlli, ivi compreso il monitoraggio delle acque di fognatura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche);

c) irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli scarichi di cui alla lettera a), previste dalla normativa nazionale o regionale di settore, introito dei relativi proventi e loro destinazione ad interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici;

d) controlli interni sulle acque destinate al consumo umano e sugli scarichi nei corpi ricettori.".

Nota all'articolo 6

− Il testo dell'articolo 11 della l.r. 7/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 11. (Elenco regionale)

1. è istituito un apposito elenco regionale delle imprese, autorizzate al rilascio del bollino verde, che è trasmesso in formato elettronico alle province.

2. Ai fini del comma 1, la Regione provvede alla tenuta e alla gestione dell'elenco regionale delle imprese autorizzate al rilascio del bollino verde, avvalendosi delle camere di commercio piemontesi.

3. I soggetti di cui al comma 1, oltre ad avere i requisiti richiesti dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), sottoscrivono apposito disciplinare predisposto dalla Regione e partecipano a seminari di aggiornamento organizzati dalle province, in accordo con le associazioni di categoria sulla base di programmi definiti dalla Giunta regionale.

4. I soggetti di cui al comma 1 acquisiscono il bollino verde presso la provincia o presso le associazioni di categoria: Le caratteristiche e le modalità di trasmissione del bollino verde sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera k).".

Note all'articolo 9

− Il testo dell'articolo 135 del d. lgs. 152/2006 è il seguente:

"135. (Competenza e giurisdizione)

1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza−ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero.

3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

− Il testo dell'articolo 16 della l. 689/1981 è il seguente:

"16. (Pagamento in misura ridotta)

è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.".

Note all'articolo 11

− Il testo dell'articolo 2 della l.r. 24/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 2. (Raccolta dei funghi epigei spontanei)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.

2. è vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.

3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.

4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. è vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

5. è vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.

6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.

7. La raccolta dei funghi epigei è vietata:

a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;

b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;

c) nelle aree, individuate dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

e) dal tramonto alla levata del sole;

f) nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile.

8. La provincia, anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare, delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei.

9. La provincia, su parere della comunità montana, della comunità collinare e dei comuni interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare la costituzione di aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1.

10. Nelle aree di cui al comma 9 restano valide le disposizioni dell'articolo 3.".

Nota all'articolo 12

− Il testo dell'articolo 3 della l.r. 24/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 3. (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'articolo 2 è consentita previa autorizzazione avente validità sul territorio regionale, salvo diversa disposizione degli organismi di gestione delle aree protette e dei siti costituenti la rete Natura 2000 emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera c).

1 bis. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere morchelle, delle gambe secche (Marasmius Oreades), dell'orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2.

2. La Regione delega al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le comunità montane e le comunità collinari, nonché i comuni non facenti parte di tali comunità che si sono avvalsi dei disposti di cui all'articolo 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente legge.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è personale e revocabile nei casi previsti dalla presente legge ed è sostituita dalla ricevuta del versamento di una somma stabilita con cadenza triennale con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. La ricevuta di versamento costituisce denuncia di inizio attività in forza dell'indicazione della causale del versamento, delle generalità, del luogo e della data di nascita, nonché della residenza del raccoglitore. Ai fini della validità dell'autorizzazione per più anni solari, è ammesso il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari a un massimo di tre annualità. La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento di identità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione introitano direttamente le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:

a) alla sistemazione e manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;

b) agli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo effettuati dai proprietari, dai possessori o dai conduttori di fondi boschivi;

c) alla promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;

d) all'espletamento delle attività dei cittadini che si rendono disponibili ad assolvere le funzioni di guardia ecologica volontaria, concordate con la provincia competente per territorio;

e) alla gestione amministrativa della presente legge.

5. Le disposizioni del comma 4, lettere a) e b), non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.

6. Fatta salva l'applicazione dei disposti di cui ai commi 1 e 3, gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione stabiliscono le modalità di riscossione delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del presente articolo e i limiti per l'esercizio della raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'articolo 2 sul territorio di propria competenza.".

Nota all'articolo 13

− Il testo dell'articolo 10 della l.r. 24/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 10 (Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per le violazioni dell'articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 500 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita;

b) per le violazioni dell'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione di 90,00 euro;

c) per la violazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da 40,00 euro a 240,00 euro;

d) per la violazione dell'articolo 5 si applica la sanzione pecuniaria di 600,00 euro in caso di raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie del ritiro e revoca dell'autorizzazione, dell'impossibilità di poter beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso e della revoca e ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1;

e) per la violazione dell'articolo 6 si applica la sanzione di 300,00 euro al componente dell'associazione regolarmente autorizzata che effettui la raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie dell'impossibilità di poter continuare ad usufruire dell'autorizzazione rilasciata all'associazione per l'intera sua durata.

2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1º aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a 50 centesimi di euro.".

Nota all'articolo 14

− Il testo dell'articolo 3 della l.r. 60/1995, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 3. (Attività tecnico scientifiche dell'ARPA)

1. Ai sensi dell'articolo 03 del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994 e ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della presente legge, sono attribuite all'ARPA le attività inerenti:

a) al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo; al controllo sull'igiene dell'ambiente, sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni; allo studio, all'analisi e al controllo dei fattori geologici, meteorologici, idrologici e nivologici per la tutela dell'ambiente nonché per la previsione finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali, ivi compresa la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito;

b) alla raccolta, all'elaborazione, all'organizzazione sistematica e messa a disposizione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale e territoriale nell'ambito del sistema informativo regionale, in raccordo con le istituzioni e gli organismi regionali, interregionali, nazionali e comunitari competenti in materia, nonché all'elaborazione, alla verifica ed alla promozione di programmi di informazione, formazione, educazione ambientale e di formazione interna;

c) alla promozione ed allo sviluppo della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sul corretto utilizzo delle risorse naturali e sulle forme di tutela degli ecosistemi; alla promozione ed alla diffusione delle tecnologie ecologicamente compatibili, dei prodotti e dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, alla promozione di indagini epidemiologiche ambientali;

d) all'assistenza tecnico scientifica ai livelli istituzionali competenti in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile per l'elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza.

2. A tal fine l'ARPA ha il compito di:

a) effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento "in loco";

b) effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;

c) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso a banche dati realizzate a livello Regionale e degli Enti locali;provvedere alla elaborazione, pubblicazione e diffusione dei dati;

d) provvedere alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;

e) compiere studi e valutazioni di documentazione tecnica e di elaborati progettuali, compresi quelli attinenti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

f) procedere alla verifica dell'efficacia delle azioni e degli interventi realizzati;

g) effettuare studi, ricerche ed indagini, in particolare in merito ad ogni aspetto inerente l'aria, l'acqua e il suolo, nonché rispetto ad ogni possibile loro degrado e alla necessaria loro tutela e protezione;

h) formulare pareri e proposte, predisporre elaborati progettuali e redigere un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente da trasmettere alla Giunta Regionale ai fini della stesura della relazione annuale sullo stato dell'ambiente del Piemonte;

i) garantire l'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche in campo Nazionale ed internazionale;

l) cooperare a livello tecnico e scientifico con l'Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore.

3. Le attività di cui al comma 2, lettere c) e d), sono svolte in raccordo ed in reciproco interscambio con il Sistema informativo regionale, la cui componente ambientale, realizzata nell'ambito del Sistema informativo Nazionale ambientale e basata sul sistema informativo territoriale, e' alimentata dai flussi informativi delle strutture regionali e degli altri Enti ed organismi competenti in materia. La Giunta Regionale, entro trenta giorni dalla costituzione dell'ARPA, in attuazione della normativa vigente, disciplina le modalità e le forme di raccordo e di interscambio, nonché le modalità per la pubblicizzazione dei dati e delle conoscenze raccolte.

4. L'ARPA fornisce prestazioni a favore di privati, purché tale attività non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 ad essa affidate e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle suddette prestazioni, fissando in un apposito tariffario la remunerazione delle stesse.".

Note all'articolo 15

− Il testo dell'articolo 63 della l.r. 44/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 63. (Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) indirizzo, coordinamento, concorso con gli Enti locali per gli interventi atti a prevenire il rischio idrogeologico, meteorologico, nivologico e sismico;

b) supporto geologico−tecnico, verifica e valutazione degli studi redatti a corredo degli strumenti di pianificazione di governo del territorio regionale, provinciale e locale, con particolare riferimento all'individuazione delle aree esposte a pericolosità ed a rischio idrogeologico, delle aree dissestabili e alla connessa definizione di vincoli e limitazioni all'uso del suolo nonché di misure cautelari nelle aree colpite da calamità naturali o connotate da alta vulnerabilità;

c) organizzazione del sistema di allertamento da rischio idrogeologico; definizione di criteri ed indirizzi per la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito e per la gestione della rete di rilevamento nivometrica, radarmeteorologica, pluviometrica, idrografica e sismica;

d) assistenza geoingegneristica nelle aree colpite da eventi calamitosi attraverso l'attività di consulenza a favore degli Enti locali anche nel campo della progettazione e direzione lavori degli interventi di sistemazione idrogeologica e monitoraggio geotecnico sul territorio;

e) individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento dei relativi elenchi, nonché interventi sulla vulnerabilità sismica del territorio.

2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) vincolo idrogeologico, modificazione della perimetrazione del vincolo, rilascio di autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 relative a:

1) opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), di competenza dello Stato;

2) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;

3) interventi di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);

4) opere pubbliche di particolare interesse regionale di cui all'articolo 66, comma 1, lettera i), numero 2);

b) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della cartografia geologica e geotematica;

b bis) vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche ai sensi della parte II, capo IV, sezione II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

b ter) espressione dei pareri di cui all'articolo 89 del d.p.r. 380/2001.".

Nota all'articolo 16

− Il testo dell'articolo 31 ter della l.r. 56/1977 è il seguente:

"Art. 31 ter. (Procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali al piano regolatore generale)

1. La disposizione si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui all'articolo 17, comma 4, che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali. Sono tali le varianti strutturali che non riguardano l'intero territorio comunale o che non modificano l'intero impianto strutturale del piano, urbanistico o normativo, o di esclusivo adeguamento al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito denominato PAI, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 o quelle direttamente conseguenti all'attuazione del PAI.

2. Il consiglio comunale approva un documento programmatico che esplicita le finalità e gli oggetti generali della variante strutturale.

3. Il documento programmatico indica se il comune intende aggiornare e modificare il quadro dei dissesti contenuto nel PAI.

4. Il documento programmatico è reso pubblico dal comune nei modi che ritiene più efficaci per assicurare l'attuazione dell'articolo 1, primo comma, numero 8). Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e i tempi, che non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nel documento programmatico.

5. Il sindaco o suo delegato, contestualmente alla pubblicazione del documento programmatico, convoca la conferenza di pianificazione, nella quale la Regione, la provincia e la comunità montana, nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16, visto il documento programmatico, entro trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, possono formulare rilievi e proposte. Decorso inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di formazione ed approvazione della variante strutturale prosegue.

6. Il sindaco o suo delegato può invitare alla conferenza di pianificazione di cui al comma 5 la comunità collinare, i comuni confinanti, l'ente gestore di eventuali aree protette, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), le amministrazioni statali preposte alla tutela di vincoli presenti nel territorio comunale e qualunque altro soggetto ritenga necessario al fine di verificare la compatibilità della variante con il complesso degli interessi pubblici e dei progetti di cui tali amministrazioni sono portatrici.

7. Sulla base degli elementi acquisiti, il comune elabora il progetto preliminare della variante strutturale al piano regolatore generale e lo adotta.

8. Il progetto preliminare comprende lo schema della relazione illustrativa, gli allegati tecnici, le tavole di piano e le norme di attuazione di cui all'articolo 14, primo comma, numeri 1), 2), 3) lettere a) e b), e 4), la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), nonché la rappresentazione su scala 1:2.000 delle parti interessate dalla variante. Nella relazione che accompagna il progetto preliminare sono rappresentate in sintesi le osservazioni presentate sul documento programmatico e le conseguenti determinazioni del comune.

9. Le analisi e gli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolatore generale, richiesti al punto 4 della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, inclusa la carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, devono essere favorevolmente valutate in linea tecnica dall'ARPA prima dell'adozione del progetto preliminare. A tal fine il comune invia i documenti richiesti dalla circolare n. 7/LAP del 1996 all'ARPA, che si esprime sugli stessi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine senza che l'ARPA si sia espressa, il comune procede all'adozione del progetto preliminare sulla base delle analisi e degli elaborati predisposti e sottoscritti dal geologo incaricato.

10. Il progetto preliminare è depositato presso la segreteria del comune; è pubblicato per estratto all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

11. Il sindaco, dopo che il consiglio comunale ha controdedotto alle osservazioni presentate, motivandone l'accoglimento o il rigetto, riconvoca la conferenza di pianificazione con la Regione, la provincia e la comunità montana, nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16. La conferenza di pianificazione, entro novanta giorni dalla prima riunione della nuova convocazione, esprime parere e formula eventuali osservazioni. Decorso inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di approvazione della variante strutturale prosegue.

12. Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore generale tenendo conto delle osservazioni accolte in seguito alla pubblicazione e dando atto di aver accettato integralmente parere e osservazioni formulate dalla conferenza di pianificazione.

13. Il consiglio comunale, se non intende accettare integralmente il parere della conferenza di pianificazione, può, dandone adeguata motivazione, riproporre le parti da cui intende discostarsi alla conferenza di pianificazione che, riconvocata dal sindaco, entro trenta giorni dalla prima riunione, esprime un definitivo parere di compatibilità con la pianificazione e programmazione sovralocale.

14. Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore generale adeguandosi al parere di compatibilità di cui al comma 13.

15. La variante strutturale entra in vigore con la pubblicazione, a cura del comune, della deliberazione di approvazione, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed è esposta in pubblica e continua visione nella sede del comune interessato.".

Note all'articolo 17

− Il testo dell'articolo 63 della l.r. 44/2000 è riportato in nota all'articolo 13.

− Il testo dell'articolo 3 della l.r. 60/1995 è riportato in nota all'articolo 12.

− Il testo dell'articolo 11 della l.r. 28/2002 è il seguente:

"Art. 11. (Norme transitorie e finali)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, provvede alla ricognizione delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e del personale assegnato alla Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione; provvede inoltre a fissare la data di effettiva decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite nonche' la data dell'effettivo trasferimento della dotazione strumentale e finanziaria della Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione. Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale provvede a formulare specifiche linee guida per lo svolgimento delle attivita'. Nei medesimi tempi si provvede, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della l.r. 51/1997, alla soppressione della Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione.

2. Con decorrenza dalla data di esercizio delle funzioni trasferite, la Giunta regionale assegna funzionalmente all'ARPA il personale della Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione. Per tutta la durata dell'assegnazione funzionale gli oneri diretti e riflessi relativi a tale personale sono a carico della Regione. Entro il 31 dicembre 2009, il personale stesso, qualora non abbia gia' in precedenza espresso opzione per il trasferimento definitivo all'ARPA, ha facolta' di richiedere la permanenza nei ruoli regionali. Al personale trasferito definitivamente in ARPA si applicano i principi di garanzia sulla conservazione del trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento, stabiliti dalla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali). Nei dodici mesi successivi alla data di esercizio delle funzioni trasferite, il personale degli enti strumentali regionali e dei consorzi a partecipazione regionale, impiegato nell'esercizio delle funzioni tecniche oggetto del presente trasferimento, puo' richiedere di essere assegnato all'ARPA in posizione di pari profilo professionale tenuto conto delle disposizioni contenute, in materia, nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanita' vigenti. La data di decorrenza dell'effettivo trasferimento all'ARPA di tale ultimo personale e' stabilita con successivo provvedimento della Giunta regionale.

3. Alla data individuata al comma 1, sono resi disponibili all'ARPA, in conformita' con i principi individuati all'articolo 12, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 34/1998, i beni mobili e immobili nonche' le attrezzature della Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 14 della l.r. 60/1995, apporta le necessarie modifiche allo statuto dell'ARPA.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla nomina del direttore generale scelto tra persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 della l.r. 60/1995. Gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dalla data individuata nel provvedimento regionale di nomina, con contestuale cessazione dall'incarico del Direttore generale in carica.

6. Entro centottanta giorni dalla data di effettiva decorrenza della nomina di cui al comma 5, il direttore generale adegua il regolamento dell'ARPA.

7. L'ARPA subentra alla Regione Piemonte in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle competenze della direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione, ivi compresi i rapporti contrattuali e i rapporti di lavoro a tempo determinato.

8. Sino all'adeguamento di cui al comma 6, permangono le strutture organizzative nonche' le relative funzioni dirigenziali cosi' come individuate dalle ll.r. 60/1995 e 51/1997.".

Nota all'articolo 18

− Il testo dell'articolo 3 della l.r. 32/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 3. (Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche)

1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione nei seguenti casi:

a) realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale;

b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati;

c) interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;

d) impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco;

e) linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri;

f) funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri;

g) trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati.

2. Nei casi non elencati dal comma 1 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre gli interventi elencati all'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.".

Nota all'articolo 19

− Il testo dell'articolo 7 della l.r. 32/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 7. (Norme transitorie e finali)

1. Sono soppresse le sezioni provinciali della commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali previste dall'articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

2. L'espressione del parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma quindicesimo, della l.r. 56/1977è demandato alla commissione locale per il paesaggio prevista dall'articolo 4; fino alla costituzione di tale commissione il parere è espresso dalla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

3. L'espressione dei pareri di cui agli articoli 40 e 41 bis della l.r. 56/1977 resta in capo alla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

4. Il personale operante nelle strutture delle sezioni provinciali soppresse può essere utilizzato, nel rispetto della professionalità acquisita, previa intesa con le organizzazioni sindacali.

5. In regime di transitorietà gli enti locali possono avvalersi, per la gestione dell'iter delle istanze prodotte ai sensi della presente legge, delle strutture regionali delle sezioni provinciali soppresse.".

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE