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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 04


Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2.

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

TITOLO I.

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE

Capo I.

Finalità ed ambito di applicazione

Art. 1. (Finalità)

Art. 2. (Oggetto della legge ed ambito di applicazione)

Art. 3. (Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni)

Capo II.

Individuazione e classificazione delle aree sciabili e delle piste

Art. 4. (Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci)

Art. 5. (Individuazione e variazione delle aree sciabili)

Art. 6. (Classificazione delle piste da sci)

Art. 7. (Procedimento per il rilascio dell'atto di classificazione)

Art. 8. (Elaborati di progetto per la classificazione)

Art. 9. (Classificazione acustica)

Art. 10. (Elenco regionale delle piste)

Art. 11. (Commissione tecnico−consultiva per le aree sciabili)

Capo III.

Norme disciplinanti la realizzazione, la concessione e l'esercizio delle piste

Art. 12. (Realizzazione delle piste)

Art. 13. (Permesso di realizzazione delle piste)

Art. 14. (Procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile)

Art. 15. (Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile)

Capo IV.

Norme disciplinanti la gestione delle piste

Art. 16. (Gestore della pista)

Art. 17. (Soggetti operanti nell'esercizio delle piste)

Art. 18. (Obblighi del gestore)

Art. 19. (Obblighi del direttore di pista)

Art. 20. (Mansioni degli operatori di primo soccorso)

Art. 21. (Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento)

Art. 22. (Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso)

Art. 23. (Obblighi di delimitazione sulle piste)

Art. 24. (Obblighi di segnalazione sulle piste)

Art. 25. (Vigilanza)

Art. 26. (Responsabilità)

Art. 27. (Orario delle piste)

Art. 28. (Mezzi meccanici)

Art. 29. (Innevamento programmato)

Art. 30. (Sci fuori pista)

Art. 31. (Mountain bike)

Capo V.

Norme di comportamento degli utenti e delle piste di sci

Art. 32. (Norme di comportamento)

Capo VI.

Obblighi di aggiornamento e attività formative in materia di sicurezza

Art. 33. (Obblighi di aggiornamento)

Art. 34. (Interventi per l'informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti)

Capo VII.

Disposizioni sanzionatorie

Art. 35. (Sanzioni)

TITOLO II.

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GARANZIA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE AREE SCIABILI, DELL'IMPIANTISTICA DI RISALITA E DELL'OFFERTA TURISTICA

Capo I.

Individuazione di servizi pubblici di interesse generale

Art. 36. (Definizione di servizio pubblico di interesse generale)

Capo II.

Individuazione di stazioni locali, stazioni non locali, microstazioni

Art. 37. (Definizione di stazioni locali e non locali)

Art. 38. (Definizione di microstazioni)

Capo III.

Programmazione degli interventi e disposizioni finanziarie

Art. 39. (Interventi regionali)

Art. 40. (Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi)

Art. 41. (Iniziative ammesse alle agevolazioni)

Art. 42. (Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili)

Art. 43. (Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica)

Art. 44. (Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria)

Art. 45. (Soggetti beneficiari)

Art. 46. (Agevolazioni)

Art. 47. (Criteri per l'erogazione delle agevolazioni)

Art. 48. (Fideiussione regionale)

TITOLO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ATTUATIVE E FINANZIARIE

Capo I.

Disposizioni transitorie ed attuative

Art. 49. (Disposizioni transitorie)

Art. 50. (Notifica dei provvedimenti attuativi)

Art. 51 (Clausola valutativa)

Capo II.

Disposizioni finanziarie

Art. 52. (Norma finanziaria)

Capo III.

Dichiarazione d'urgenza

Art. 53. (Dichiarazione d'urgenza)

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE

Capo I.

Finalità ed ambito di applicazione

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, con la presente legge, nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, disciplina la gestione e fruizione in sicurezza delle aree sciabili e la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo.

2. Nell'ambito delle proprie competenze trasferite e delegate, la Regione riconosce e valorizza altresì l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci ed ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.

Art. 2.

(Oggetto della legge e ambito di applicazione)

1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciabili ed assicurarne adeguate condizioni di agibilità nonché di garantire la salvaguardia ambientale, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle aree sciabili, con particolare riguardo all'aspetto della sicurezza nella pratica non agonistica dello sci di discesa e dello sci di fondo e allo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.

2. Gli impianti di risalita restano disciplinati dalla legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone).

Art. 3.

(Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni)

1. I comuni possono accordarsi o associarsi secondo le forme previste dalla normativa vigente al fine di programmare e perseguire le finalità di cui alla legge.

2. I comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o partecipare a società, anche con altri enti pubblici o con privati, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 o, comunque, lo sviluppo delle attività di cui all'articolo 2.

Capo II.

Individuazione e classificazione
delle aree sciabili e delle piste

Art. 4.

(Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci)

1. Sono definite aree sciabili, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve "snowboard", lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve.

2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali le piste che al pari delle infrastrutture di cui al comma 1 sono da considerarsi di interesse pubblico, si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) pista di discesa: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, anche non battuto, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

b) pista di fondo: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

c) piste per altri sport sulla neve, quali la slitta, lo slittino e lo snowtubing: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati, normalmente accessibili, palinate o delimitate lateralmente, dotate di segnaletica e controllate;

d) aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark): tracciati con caratteristiche miste finalizzati alle evoluzioni tipiche di tali tecniche e destinati esclusivamente agli utenti provvisti di sci e snowboard, normalmente accessibili e preparati, palinati o delimitati lateralmente, dotati di segnaletica e controllati;

e) percorsi di trasferimento: tracciati che collegano aree sciabili differenti e annessi servizi, segnalati e controllati anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

f) percorso fuoripista o misto: itinerario sciistico, anche non compreso nell'area sciabile attrezzata, che può essere segnalato con paletti indicatori di percorso e normalmente accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all'articolo 30 e pertanto viene percorso dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo.

g) piste per il salto con gli sci: aree riservate e dotate di trampolini per il salto con gli sci, accessibili, preparate, dotate di segnaletica e normalmente presidiate e controllate.

Art. 5.

(Individuazione e variazione delle aree sciabili)

1. I comuni, ai fini dell'individuazione e della variazione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), propongono con propria deliberazione alla Regione:

a) le aree sciabili già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;

b) le aree sciabili parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;

c) le nuove aree sciabili;

d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato;

e) le variazioni delle aree sciabili precedentemente individuate.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione, che approva l'individuazione delle aree sciabili con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, l'individuazione e variazione delle aree sciabili si intende approvata.

3. I comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, avviano il procedimento di adeguamento del piano regolatore generale comunale (PRGC).

4. Nelle aree sciabili il PRGC impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d'intervento.

5. Sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e nei bike park, l'esercizio del relativo diritto è comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attività subordinatamente a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6.

Art. 6.

(Classificazione delle piste da sci)

1. Le piste di discesa e le piste di fondo sono classificate con provvedimento della Giunta regionale, secondo le procedure disciplinate dalla presente legge, nelle categorie individuate in base alla loro rispondenza ai rispettivi requisiti tecnici fissati.

2. Le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d), normalmente adibite alla pratica non agonistica dello sci di discesa nelle sue varie articolazioni, dello snowboard e dello sci di fondo, o parti di esse, possono essere riservate allo svolgimento di allenamenti e competizioni agonistiche, secondo le disposizioni della Federazione italiana sport invernali (FISI) e della Fédération internationale de ski (FIS). In tal caso le aree interessate sono chiuse al pubblico per la durata dell'allenamento o della competizione. Gli organizzatori di gare o allenamenti autorizzati sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per l'uso agonistico.

3. Le piste da sci, gli impianti di risalita e tutte le relative opere connesse costituiscono opere di urbanizzazione indotta ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica.

Art. 7.

(Procedimento per il rilascio dell'atto di classificazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 2, presentano la domanda di classificazione al competente ufficio regionale.

2. L'ufficio regionale competente inoltra il progetto e i relativi elaborati alla Commissione di cui all'articolo 11 che esprime parere entro i successivi sessanta giorni. La Commissione può chiedere integrazioni documentali e chiarimenti al richiedente: in tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricezione delle integrazioni.

3. Acquisito il parere della Commissione, ovvero decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2 senza che la Commissione si sia pronunciata, il dirigente dell'ufficio regionale di cui al comma 1, entro trenta giorni, provvede con propria determinazione alla classificazione della pista.

4. La domanda di classificazione, corredata dagli elaborati di cui all'articolo 8, deve essere presentata entro un anno a decorrere dall'entrata vigore della legge.

5. La presentazione della domanda nei termini di cui al comma 4 costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui ai successivi articoli della legge.

Art. 8.

(Elaborati di progetto per la classificazione)

1. La domanda di classificazione delle piste di nuova realizzazione è corredata da tutti gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente in materia.

2. La domanda di classificazione delle piste esistenti è corredata dai seguenti elaborati:

a) documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati;

b) corografie dello stato di fatto, in scala non minore di 1:10000, che mettono in evidenza l'area sciabile con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, la viabilità di accesso all'area e strade di servizio estive e invernali;

c) planimetrie a curve di livello, in scala minima non minore di 1:5000, delle piste esistenti sulle quali devono essere riportate:

1) gli eventuali sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni (reti A);

2) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera d);

d) sezioni longitudinali con indicazione delle pendenze per tratti significativi, riportanti anche, ove presenti, eventuali pendenze trasversali;

e) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:

1) caratteristiche delle piste quali dislivello, lunghezza orizzontale e sviluppata sull'asse della pista, pendenza longitudinale media e massima, pendenze trasversali, larghezza massima, media e minima, superficie totale, orientamento dei versanti;

2) connotati dei siti attraversati quali morfologia e struttura del terreno, colture in atto, risorse idriche;

3) valutazioni dimensionali delle piste in relazione alla funzionalità dell'area sciabile;

f) relazione di inquadramento territoriale ed urbanistico;

g) relazione descrittiva in merito ad eventuali usi civici gravanti sulle aree interessate;

h) estratto delle tavole di azzonamento del PRGC riportanti l'area sciabile;

i) planimetria catastale in scala non minore di 1:2000;

j) proposta motivata di classificazione della pista.

Art. 9.

(Classificazione acustica)

1. Ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) le aree sciistiche nuove o soggette a modifiche significative sono sottoposte a valutazione di impatto acustico.

2. A completamento di quanto previsto dalla legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) e dei successivi provvedimenti di attuazione, le aree sciistiche sono oggetto di specifica classificazione acustica in base all'effettivo utilizzo delle stesse nel periodo invernale ed estivo.

3. Nelle aree sciistiche, le stazioni funiviarie di partenza e di arrivo, le relative aree di pertinenza ed il tratto di infrastruttura di collegamento sono da classificarsi, sia in estate che in inverno, in classe IV. Analogamente le aree di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono da classificarsi in classe IV nei periodi di svolgimento della attività sciistica ed in una classe inferiore negli altri periodi. Le aree individuate all'articolo 4, comma 2, lettera f), possono invece essere classificate in una classe inferiore, a seconda della fruizione e del paesaggio sonoro.

4. Il disposto di cui al comma 3 è accompagnato dalla previsione di apposite fasce di pertinenza acustica, come previsto dall'Allegato 1, Tabella 1, punto C1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della l. 447/1995).

5. Le aree sciistiche di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), e f), in quanto soggette al transito degli sciatori, dei mezzi per la manutenzione delle piste, dei mezzi di servizio, nonché caratterizzate dalla presenza degli impianti di risalita, sono da considerarsi, ai fini della classificazione acustica, assimilate alle infrastrutture stradali, ferroviarie e di trasporto e come tali non soggette all'applicazione dei valori limite differenziali di immissione.

Art. 10.

(Elenco regionale delle piste)

1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale competente, l'elenco regionale delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b).

2. Nell'elenco regionale delle piste sono indicate:

a) le piste classificate ai sensi dell'articolo 6;

b) le generalità del gestore e del direttore delle piste.

3. La redazione, gestione e aggiornamento dell'elenco regionale delle piste sono curati dai competenti uffici regionali sulla base delle indicazioni comunicate dal gestore.

Art. 11.

(Commissione tecnico−consultiva per le aree sciabili)

1. E' istituita la Commissione tecnico−consultiva per le aree sciabili, quale organo tecnico dell'amministrazione regionale in materia.

2. Fanno parte della Commissione:

a) quattro dirigenti dei settori regionali competenti;

b) un rappresentante dei comuni di competenza territoriale;

c) un esperto designato dall'Associazione piemontese esercenti impianti a fune o un rappresentante dell'Associazione piemontese enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati;

d) un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci;

e) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato operanti nel soccorso piste;

f) un rappresentante del Collegio regionale Guide Alpine italiane;

g) un rappresentante della FISI;

h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, presenti nella Regione e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il trasporto a fune;

i) un rappresentante del servizio medico di emergenza sanitaria territoriale 118;

j) un esperto designato dal Club Alpino Italiano (CAI) Piemonte.

3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Commissione è presieduta da un dirigente regionale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale regionale.

4. La Commissione esprime parere motivato sulla domanda di classificazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, accertando la conformità della domanda medesima rispetto ai parametri di cui all'articolo 8.

5. I pareri della Commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Ai lavori della Commissione possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole questioni. La Commissione, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, può effettuare, comunque entro i termini previsti, ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate dalla richiesta di classificazione.

7. Ai componenti della Commissione estranei all'amministrazione regionale è corrisposto un rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore per il personale regionale.

Capo III.

Norme disciplinanti la realizzazione, la concessione e l'esercizio delle piste

Art. 12.

(Realizzazione delle piste)

1. La realizzazione di nuove piste o di significative modifiche al tracciato di piste esistenti è assoggettata al rilascio di permesso di costruire gratuito.

2. Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire:

a) il concessionario, ai sensi della l.r. 74/1989, per la costruzione e la gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista, nonché le persone fisiche o giuridiche da esso delegate;

b) i comuni, le associazioni di comuni e le comunità montane;

c) la Regione Piemonte;

d) la Fondazione 20 marzo 2006;

e) i soggetti che, mediante convenzione, abbiano assunto l'obbligo di realizzare la pista quale opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti;

f) il soggetto che si obbliga ad assicurare la preparazione, la manutenzione e la battitura della pista di fondo;

g) ogni altro soggetto pubblico o imprenditore privato.

Art. 13.

(Permesso di realizzazione delle piste)

1 I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 12, comma 2 presentano al comune domanda per il rilascio del permesso di costruire, corredata dai titoli che dimostrino la disponibilità dei terreni sui quali la pista deve essere realizzata, ovvero dall'indicazione delle servitù di cui chiedono la costituzione coattiva, nonché dal progetto e dai relativi elaborati.

2. Il rilascio del permesso di costruire è reso sulla base della contestuale valutazione degli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali, paesaggistici e valanghivi. Nella conduzione dell'istruttoria è facoltà del comune avvalersi del supporto dei competenti uffici dell'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA).

3. Acquisito, ove necessario, il provvedimento di costituzione di servitù di pista, il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle normative vigenti.

Art. 14.

(Procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile)

1. L'individuazione delle aree sciabili, comprese le piste ed i relativi impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori e pertinenze, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della medesima opera, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione di tali impianti, fatto salvo il pagamento della relativa indennità. La dichiarazione di pubblica utilità consente altresì l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); i gestori delle aree sciabili, nonché i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, sono pertanto titolati all'espletamento di tutte le iniziative ed attività necessarie per portare a compimento tali procedure.

2. L'istanza di costituzione coattiva di servitù di area sciabile è presentata all'amministrazione pubblica competente.

3. Ove non altrimenti costituita, la servitù di pista può essere imposta coattivamente anche sulle piste esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Regione può intervenire sulla base di criteri e modalità definiti con apposita deliberazione per la copertura degli oneri di servitù alle amministrazioni comunali sulle quali grava la relativa indennità.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni comunali comunicano alla Regione gli esiti delle istanze ricevute per le costituzioni coattive di servitù e formulano eventuali richieste di contribuzione di cui al comma 4.

Art. 15.

(Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile)

1. La servitù coattiva di aree sciabili conferisce le seguenti facoltà:

a) eseguire e mantenere opere di sbancamento, di livellamento, di riporto o, comunque, di modifica del profilo del terreno nonché ogni necessaria opera di sostegno e di drenaggio;

b) eseguire interventi di disboscamento, di taglio degli alberi, dei rami e del manto erboso ed interventi di reinerbimento;

c) eseguire e mantenere ogni necessaria opera a protezione della pista anche in relazione al rischio di distacco di valanghe;

d) eseguire e mantenere le canalizzazioni per la raccolta delle acque superficiali;

e) apporre cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;

f) eseguire interventi di manutenzione e sistemazione della pista sia nel periodo invernale sia in quello estivo;

g) realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti e sistemi per la produzione di neve programmata, ivi comprese opere di captazione, condutture interrate di aria, di energia elettrica e di acqua comprensive di pozzetti e mantenere in efficienza e custodire bacini di accumulo e stazioni di pompaggio;

h) realizzare e custodire impianti di risalita, pertinenze e accessori, linee aeree e interrate connesse e funzionali all'utilizzo dell'area;

i) posare nel sottosuolo e mantenere tubi e cavi per l'allacciamento degli impianti di innevamento di cui alla lettera g) e delle loro pertinenze alle rete elettrica e idrica;

j) eseguire ogni attività comunque connessa alla produzione della neve programmata, alla sua movimentazione ed alla preparazione e battitura della pista;

k) assicurare agli utenti l'accesso e l'utilizzo della pista;

l) inibire a chiunque l'accesso alla pista ove sussistano ragioni di sicurezza e, comunque, nelle ore di non apertura al pubblico durante la stagione invernale ed in occasione delle operazioni di battitura e di manutenzione anche estiva;

m) eseguire ogni altro intervento strettamente funzionale al buon utilizzo della pista;

n) accedere, durante ogni periodo dell'anno, a piedi, con veicoli e mezzi meccanici per eseguire le opere e gli interventi previsti dal presente articolo;

o) eseguire e mantenere ogni necessaria opera per la realizzazione e la manutenzione di sentieri pedonali e di tracciati adibiti al transito estivo delle mountain−bike;

p) assicurare agli utenti l'accesso e l'utilizzo dei sentieri e dei tracciati di cui alla lettera o).

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati nel rispetto delle normative vigenti in materia.

3. Il proprietario od il titolare di altro diritto reale sui terreni gravati dalla servitù non può, in ogni caso, realizzare opere di alcun genere su tali terreni né pregiudicare in alcun modo l'esercizio della servitù o renderlo più oneroso.

4. La servitù coattiva di area sciabile è inamovibile fintanto che le piste siano mantenute in esercizio.

Capo IV.

Norme disciplinanti la gestione delle piste

Art. 16.

(Gestore della pista)

1. La funzione di gestore della pista di discesa è assunta dal titolare della gestione, ai sensi della l.r. 74/1989, dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista medesima, ovvero dalle persone fisiche o giuridiche da esso delegate.

2. La funzione di gestore della pista di fondo è assunta dal soggetto di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f).

Art. 17.

(Soggetti operanti nell'esercizio delle piste)

1. L'esercizio delle piste presuppone l'individuazione dei seguenti soggetti:

a) il direttore delle piste;

b) l'operatore di primo soccorso;

c) i soggetti intermedi per la manutenzione, battitura, innevamento, preparazione delle piste e il personale degli impianti di risalita.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati dal gestore tra il proprio personale dipendente ovvero tra soggetti esterni dotati di idonea qualifica professionale. E' fatta salva la possibilità che più funzioni facciano capo alla medesima persona.

3. Il personale operante nel settore della sicurezza piste, con specifica qualifica, viene riconosciuto nel soggetto di cui al comma 1, lettera b).

Art. 18.

(Obblighi del gestore)

1. L'apertura al pubblico di una pista è condizionata alla messa in sicurezza della stessa in considerazione di previsioni per la riduzione dei rischi connessi alle pratiche sportive ivi previste.

2. Il gestore assicura agli utenti la pratica dell'attività sportiva secondo le previsioni di cui alla presente legge.

3. Il gestore è tenuto a:

a) nominare un direttore della pista, comunicandone il nominativo all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, ai fini del suo inserimento nell'elenco regionale delle piste;

b) assicurare la preparazione della pista in funzione delle condizioni meteorologiche, atmosferiche e di innevamento;

c) provvedere alla delimitazione della pista in conformità a quanto previsto all'articolo 23;

d) dotare la pista della segnaletica di cui all'articolo 24;

e) disporre la chiusura della pista, su segnalazione del direttore della stessa, nel caso in cui essa non presenti le necessarie condizioni di agibilità e di sicurezza, quando sussista un pericolo di distacco di valanghe ovvero la pista presenti altri pericoli atipici;

f) assicurare il servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso secondo le disposizioni di cui all'articolo 22;

g) provvedere, su segnalazione del direttore della pista, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari affinché la pista risulti in sicurezza;

h) provvedere agli interventi volti a garantire un adeguato innevamento delle piste, l'agibilità delle stesse e l'eliminazione, ove possibile, di eventuali elementi di pericolosità;

i) stipulare apposito contratto di assicurazione della responsabilità civile inerente la propria attività per danni agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da propria responsabilità anche in relazione all'uso della pista; la stipulazione di tale contratto costituisce condizione per l'apertura al pubblico della pista; l'utilizzo delle piste è altresì subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da parte dell'utente per danni o infortuni che questi può causare a terzi, ivi compreso il gestore;

j) fornire annualmente all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti;

k) effettuare le comunicazioni prescritte dall'articolo 10, comma 3, funzionali all'aggiornamento dell'elenco regionale delle piste.

4. Gli interventi necessari ai fini dell'aumento della sicurezza, se effettuati all'interno e in prossimità dei bordi delle piste classificate, costituiscono intervento manutentivo e non necessitano della procedura di cui all'articolo 13.

5. La gestione del servizio di soccorso di cui al comma 3, lettera f), può essere istituito anche a pagamento, a condizione che il titolo di accesso agli impianti preveda una totale copertura assicurativa per le spese di soccorso.

6. Differisce dalla gestione del servizio di soccorso l'eventuale servizio di recupero di persone a mezzo impianti, o comunque tramite il personale di servizio, in accertati casi di negligenza degli utenti; tale servizio può essere istituito dal gestore anche a pagamento.

7. E' fatta salva la possibilità da parte della Regione di esonerare alcune piste da fondo minori dal rispetto di alcuni obblighi generali di cui al comma 3.

Art. 19.

(Obblighi del direttore di pista)

1. Il direttore di pista:

a) promuove, sovrintende e dirige le attività di cui all'articolo 18, comma 3, lettere b), c) e d) vigilando sullo stato di sicurezza della pista;

b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;

c) coordina la propria attività e collabora con il responsabile del servizio di battitura e preparazione delle piste, ove presente;

d) segnala senza indugio al gestore la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo;

e) indica al gestore gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g) e ne sovrintende la realizzazione;

f) se incaricato in tal senso dal gestore ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 22, coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso.

2. I requisiti ed il percorso di abilitazione del direttore di pista sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 20.

(Mansioni degli operatori di primo soccorso)

1. L'operatore di primo soccorso è il soggetto al quale sono affidate mansioni di recupero e di primo intervento di soccorso agli infortunati sulle piste da sci ed anche mansioni di diversa natura, in relazione all'organizzazione aziendale di ogni singola località, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all'informazione agli utenti.

2. I requisiti ed il percorso di abilitazione degli operatori di primo soccorso sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 21.

(Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento)

1. Il gestore delle piste di discesa e di fondo provvede all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g). In particolare, ha l'obbligo di curare che le piste conservino i requisiti tecnici e di sicurezza previsti, anche con l'impiego dell'innevamento programmato e di altre moderne tecniche a basso impatto ambientale volte a garantire l'adeguato innevamento delle piste ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera h). Al gestore compete la preparazione e la messa in sicurezza delle piste durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici e atmosferici.

2. Le piste non battute, o che presentino cattive condizioni di fondo o che richiedano particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche, possono essere aperte al pubblico, ma devono essere segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.

3. Gli ostacoli presenti sulle piste che lo sciatore non può scorgere agevolmente devono essere rimossi. Nel caso di impossibilità di rimozione, gli ostacoli devono essere debitamente segnalati in modo tale da consentire all'utente un margine di prevedibilità con qualsiasi mezzo del pericolo e, se possibile, protetti.

4. I bordi delle piste in corrispondenza di dirupi, strapiombi o crepacci devono essere segnalati e, se possibile, protetti a mezzo di adeguati sistemi di protezione.

5. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste durante le operazioni di battitura con mezzi meccanici ed in caso di manifesto pericolo per gli utenti o di non agibilità.

6. Durante il periodo di non esercizio delle piste, la sistemazione dei terreni interessati è eseguita in modo da conservare la loro stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici.

Art. 22.

(Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso)

1. Il gestore assicura il servizio di soccorso provvedendo al recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati con le modalità individuate dalla Giunta regionale, di concerto con il Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118, la Commissione tecnico−consultiva per le aree sciabili di cui all'articolo 11, informata la Commissione consiliare competente.

2. Il servizio di soccorso è assicurato dal gestore mediante proprio personale, ovvero con affidamento del servizio a terzi regolato da appositi contratti o convenzioni. A tale personale, qualora non faccia parte di enti abilitati o organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), è applicato il livello previsto dal CCNL del settore trasporto a fune. La figura dell'operatore di primo soccorso è prevista dal CCNL del settore trasporto a fune.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno, il gestore comunica all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, comma 1 le modalità secondo le quali il servizio è espletato ai sensi del comma 2, nonché l'organico del personale addetto.

4. Salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 2, nel servizio di soccorso possono essere impiegati unicamente addetti con abilitazione professionale di operatore di primo soccorso dotati di attrezzature ed equipaggiamenti idonei. Gli addetti al soccorso, compatibilmente con l'espletamento del servizio, possono essere adibiti anche alla manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all'informazione agli utenti.

5. La direzione ed il coordinamento del servizio di soccorso possono essere affidati al direttore di pista ovvero, in alternativa, ad un operatore di primo soccorso con almeno tre anni di esperienza.

6. Il gestore può individuare, nell'ambito del proprio comprensorio, uno o più operatori di primo soccorso, con esperienza non inferiore a tre anni, cui affidare funzioni di coordinamento e di capo−pattuglia.

7. Fatti salvi i compiti spettanti al servizio sanitario regionale ed alla protezione civile, i gestori delle piste, nell'ambito dei compiti organizzativi e gestionali loro affidati, possono ricorrere all'impiego dell'elicottero; possono altresì organizzare, nelle aree sciabili da essi gestite e senza oneri a carico della Regione, un'attività di trasporto non medicalizzato mediante l'uso di tale mezzo.

Art. 23.

(Obblighi di delimitazione delle piste)

1. Le piste di sci di discesa sono delimitate lateralmente tramite idonea palinatura, realizzata e posata al fine di consentire, anche in condizioni di scarsa visibilità, l'individuazione dei bordi della pista e del grado di difficoltà.

2. La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere altresì integrata con dischi posti ad intervalli di circa duecento metri recanti la denominazione o la numerazione della pista.

3. Al fine di consentire una più agevole individuazione dei bordi della pista, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità, le paline poste sul bordo destro recano, nella parte terminale dell'asta, una colorazione arancione per l'altezza minima di ottanta centimetri e per l'altezza minima di trenta centimetri sul lato sinistro.

4. Le piste di fondo hanno indicazioni a intervalli di circa mille metri recanti la distanza ancora da percorrere.

5. La palinatura può essere omessa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26:

a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali, ivi comprese le aree boscate;

b) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;

c) nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.

6. La palinatura di cui ai commi precedenti deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.

Art. 24.

(Obblighi di segnalazione sulle piste)

1. Le piste di sci di discesa e di fondo sono dotate di apposita segnaletica a cura dei gestori delle stesse.

2. La segnaletica, realizzata ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), ha lo scopo di fornire le necessarie indicazioni sull'agibilità e sulle caratteristiche delle piste.

3. Le piste vengono segnate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà come segue:

a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate;

b) piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate;

c) piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza supera i valori massimi delle piste rosse.

4. Gli itinerari sciistici sono segnati in arancione e non vengono suddivisi secondo gradi di difficoltà.

5. Ai gestori è consentito a scopi commerciali di indicare in verde le piste molto facili la cui pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate.

6. Ai fini dell'incremento del livello di sicurezza delle piste la Regione autorizza le iniziative di incremento della larghezza delle stesse, ove fisicamente possibile, proposte dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 2 e all'articolo 16, comma 1, ad una larghezza ritenuta idonea e sufficiente.

7. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 2; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante.

8. In corrispondenza degli impianti di risalita che costituiscono punti di accesso ai comprensori sciistici ovvero delle biglietterie ed in prossimità dei luoghi di partenza delle piste di sci di fondo è apposto un prospetto generale delle piste esistenti, riportante la denominazione, il numero ed il grado di difficoltà delle stesse.

9. In prossimità degli impianti di risalita serventi le piste di discesa è apposto un cartello riguardante le piste servite, sul quale è riportato il nome o il numero della pista, il grado di difficoltà, l'indicazione dell'apertura, della chiusura e l'orario di accesso.

10. In corrispondenza dei principali accessi alle piste di fondo è indicato il relativo orario di apertura e chiusura.

11. Gli accessi alle piste chiuse, anche temporaneamente, sono protetti, per l'intera larghezza, con idoneo mezzo di segnalazione preceduto dal segnale di pericolo. La chiusura della pista è tempestivamente segnalata nella stazione a valle dell'impianto servente nonché all'inizio della stessa ed alle biglietterie.

12. In corrispondenza delle biforcazioni e degli incroci tra piste sono posizionati segnali riportanti la direzione, la denominazione e il grado di difficoltà delle piste interessate, nonché le destinazioni raggiungibili.

13. Le piste non battute, quelle che presentano cattive condizioni del fondo o che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche possono essere aperte al pubblico, ma sono segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.

14. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.

15. Nei luoghi di cui al comma 3 è fornita agli utenti ampia informazione sulle regole di comportamento fissate dalla l. 363/2003 e dal "Decalogo comportamentale dello sciatore" costituente l'allegato 2 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.

16. Al fine di ottimizzare la messa in sicurezza delle piste e di tutelare l'impatto ambientale è consentita, su tutte le aree sciabili comprese le strutture ricettive presenti sulle piste, la sola esposizione di messaggi pubblicitari del formato autorizzato dal gestore. E' esclusa dalla predetta limitazione la pubblicità da apporre sugli impianti di risalita o su loro pertinenze.

Art. 25.

(Vigilanza)

1. Per quanto attiene la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni, si applica quanto previsto dall'articolo 21 della l. 363/2003.

Art. 26.

(Responsabilità)

1. Fatte salve le responsabilità del direttore della pista per le funzioni di propria competenza, il gestore è civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza dell'esercizio della pista in relazione alle previsioni della presente legge.

2. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista o negli itinerari sciistici di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), ancorché siano serviti dagli impianti di risalita, né durante le gare e gli allenamenti, né nelle aree attrezzate di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d) e g).

3. La pratica dello sci e qualsiasi attività allo stesso legata effettuata oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell'inosservanza della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal gestore è ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente.

4. In caso di sinistro riferito ai commi 2 e 3, sia per danni o infortuni propri o cagionati a terzi, l'utente rimane l'unico responsabile del sinistro procurato ed ogni onere causato, di qualsiasi natura, anche inerente al soccorso, resta a carico dello stesso.

5. Il gestore non è comunque responsabile per fatti occorsi durante l'esercizio di attività sciistiche o collaterali, nelle aree sciabili o in quelle ad esse adiacenti, ad opera di soggetti terzi.

6. La responsabilità del gestore, per quanto attiene al soccorso, cessa con il trasporto dell'infortunato in luogo accessibile dai centri di assistenza sanitaria e di primo soccorso pubblici e privati oppure in seguito a esplicita liberatoria rilasciata dall'infortunato stesso o dai suoi familiari.

Art. 27.

(Orario delle piste)

1. Le piste di sci di discesa sono aperte al pubblico da quindici minuti dopo l'orario di apertura degli impianti di risalita serventi sino a quindici minuti dopo la loro chiusura.

2. Le piste di sci di fondo sono aperte al pubblico negli orari indicati sui pannelli di cui all'articolo 24, comma 9.

3. Il gestore non è in nessun modo responsabile per i sinistri verificatisi agli sciatori che utilizzano le piste al di fuori degli orari di apertura delle stesse, neanche se causati da mezzi meccanici di proprietà, o in uso al gestore stesso.

4. A partire dall'orario di chiusura degli impianti di risalita e sino alla loro riapertura è fatto assoluto divieto a chiunque, fatta eccezione agli addetti alla manutenzione delle piste e degli impianti a fune appositamente autorizzati dal gestore, di percorrere ed utilizzare con qualsiasi mezzo le piste delimitate, anche utilizzando sci o snowboard. Ogni deroga al presente divieto è esclusivamente autorizzata in forma scritta dal gestore.

Art. 28.

(Mezzi meccanici)

1. Fatte salve le previsioni del presente articolo, è vietato per l'intera giornata l'uso di mezzi meccanici lungo le aree sciabili di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a), b), c), d), e) e g) nonché sulle rimanenti aree del territorio regionale.

2. I mezzi meccanici adibiti alla preparazione ed alla battitura delle piste possono accedervi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico ovvero, nell'ambito di tale orario, solo se la pista è chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni.

3. I mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti e delle piste possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, in questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e con l'ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.

4. Nei casi previsti dal comma 3, gli sciatori sono tenuti a dare la precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione.

5. Il gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi interessati e fuori dall'orario di apertura delle piste, sentito il Comune interessato, può consentire accessi per raggiungere pubblici esercizi, o abitazioni private non altrimenti raggiungibili, nonché per ragioni di servizio o altra urgente necessità.

6. Nel caso specifico l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale è consentito solo al di fuori delle aree sciabili, lungo i percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate.

7. L'uso di motoslitte e di mezzi assimilati, con le cautele di cui al comma 3, è comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui all'articolo 4:

a) agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza;

b) al personale addetto alla fornitura di servizi primari;

c) agli agenti di polizia municipale, polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato, nonché agli addetti del comune per motivi di servizio;

d) al personale addetto agli impianti di risalita.

8. L'autorizzazione all'uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti è rilasciata dal comune a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi. Nel caso in cui simili percorsi interferiscano con le piste da sci, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste e limitatamente agli orari di chiusura delle stesse. L'accesso pubblico alle aree o piste di cui al comma 6 è autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti dalla Giunta regionale.

9. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge, disciplina con successivo provvedimento deliberativo l'utilizzo di motoslitte o mezzi assimilabili, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 29.

(Innevamento programmato)

1. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari e attrezzature, sia fissi che mobili, compresi i fabbricati, i manufatti, opere e condotte di raccolta, accumulo e adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la sicurezza e piena fruibilità delle piste, aree e sistemi sciistici.

2. I gestori delle piste di sci possono realizzare sistemi per l'innevamento programmato anche attivando il procedimento di cui all'articolo 14.

3. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l'uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve.

4. La gestione degli impianti di innevamento programmato compete al gestore delle piste che può provvedere alla produzione della neve programmata per garantire le necessarie condizioni di sicurezza anche durante l'orario di apertura al pubblico delle stesse; in questo caso al gestore compete l'obbligo di segnalazione agli utenti, alla partenza a monte della pista, dello svolgimento delle operazioni di innevamento.

5. I gestori degli impianti di innevamento programmato sono responsabili dei danni eventuali recati all'ambiente nonché a persone, animali e cose, derivanti dall'esercizio dell'impianto.

6. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, per la realizzazione di sistemi di innevamento programmato si applica la procedura di cui all'articolo 13, salvo che per i soggetti gestori di aree di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).

Art. 30.

(Sci fuori pista)

1. I gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all'articolo 4, comma 2, lettera f).

2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il freeride sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.

Art. 31.

(Mountain−bike)

1. L'area sciabile, ivi comprese le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), può essere impiegata anche per la discesa con la mountain−bike nel periodo estivo su tracciati esclusivamente destinati a tali attività e denominati bike park. La gestione degli stessi può essere effettuata dai gestori delle piste o da altro soggetto pubblico o privato. I gestori dei bike park, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare il procedimento di cui all'articolo 14.

2. Al di fuori di tali aree, i tracciati destinati a bike park devono essere preventivamente individuati ed autorizzati da parte dei comuni anche ai fini dell'individuazione del soggetto gestore.

3. I tracciati destinati a bike park devono essere annualmente mantenuti in ordine a garantire la corretta regimazione delle acque superficiali al fine di preservare i pendii dall'innesco di fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall'erosione del suolo connessa al continuo passaggio dei mezzi.

4. Tali tracciati devono essere adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo ed interdetti all'escursionismo pedestre. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori dei tracciati sugli stessi tracciati e sull'infrastruttura attraversata. I conducenti delle mountain−bike, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici previsti. Devono inoltre dare precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.

5. Al di fuori dei tracciati individuati come bike park nei quali il transito è esclusivo, il passaggio delle mountain−bike è altresì autorizzato per attività di cicloescursionismo su tutte le strade, strade interpoderali destinate all'uso promiscuo da parte di veicoli, animali e persone. E' altresì consentito il transito delle mountain−bike per attività cicloescursionistiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale nell'ambito di itinerari ciclopedonali escursionistici. Le caratteristiche, le modalità di individuazione di tali itinerari e di regolamentazione comportamentale in funzione dell'uso promiscuo sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.

6. I gestori dei bike park sono responsabili della gestione e della manutenzione esclusivamente dei tracciati dei bike park al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori. I gestori dei bike park e delle piste non sono responsabili degli incidenti che possano verificarsi nei percorsi di cui al comma 5 ancorché serviti dagli impianti medesimi.

Capo V.

Norme di comportamento degli utenti delle piste di sci

Art. 32.

(Norme di comportamento)

1. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l. 363/2003, nonché delle regole previste nel "Decalogo comportamentale dello sciatore" di cui all'Allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.

2. Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.

3. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.

4. Lo sciatore è tenuto ad evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata, nonché ad adeguare la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato della pista ed all'affollamento della stessa. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all'articolo 24, di piccole pietre, o di lievi irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta allo sciatore l'onere di far sì che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo.

5. Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre.

6. In caso di sinistro, lo sciatore è tenuto a prestare soccorso agli infortunati, comunicare immediatamente il sinistro al gestore e fornire le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro, sia che vi abbia assistito.

7. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare un casco protettivo omologato, come previsto dall'articolo 8 della l. 363/2003.

8. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni.

9. E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista da sci è obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.

10. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

11. La risalita di piste con gli sci ai piedi è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.

12. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.

13. E' fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche.

14. L'attività di mountain−bike svolta all'interno dei bike park di cui all'articolo 31 è assimilata all'attività sciistica; per quanto compatibili le norme del comportamento previste nel presente articolo si applicano anche agli utilizzatori di mountain bike.

Capo VI.

Obblighi di aggiornamento e attività formative in materia di sicurezza

Art. 33.

(Obbligo di aggiornamento)

1. La Regione provvede alla organizzazione di corsi per la formazione dei soggetti di cui all'articolo 17 ed al rilascio di apposito attestato.

2. I soggetti abilitati all'esercizio di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso sono tenuti a frequentare con profitto ogni triennio un corso di aggiornamento professionale promosso dall'amministrazione provinciale. Nel caso di impossibilità di frequenza ad uno dei corsi entro il termine del triennio, gli interessati sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena la revoca dell'abilitazione.

Art. 34.

(Interventi per l'informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste,
di segnaletica e di comportamento degli utenti)

1. La Regione promuove e finanzia interventi per l'informazione e l'educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica nonché di comportamento degli utenti.

2. La Giunta regionale, allo scopo di realizzare le finalità di cui al comma 1, individua, con propri provvedimenti, specifici settori di intervento, privilegiando l'informazione rivolta ai giovani e quella mirata a particolari aspetti della sicurezza e definisce le modalità dell'intervento.

Capo VII.

Disposizioni sanzionatorie

Art. 35.

(Sanzioni)

1. Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi della legislazione vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00;

b) la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00;

c) la violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 20.000,00;

d) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della l. 363/2003 ed all'articolo 18, comma 3, lettera i), della presente legge in materia di assicurazione per la responsabilità civile, è soggetta alla sanzione amministrativa a carico del gestore da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 ed a carico dell'utente da euro 40,00 ad euro 250,00.

2. In attuazione dell'articolo 18, comma 2, della l. 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori sono così determinate:

  1. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a) della presente legge in materia di nomina del direttore delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
  2. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera f) della presente legge in materia di servizio di soccorso, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
  3. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera j) della presente legge in materia di comunicazione dell'elenco degli infortuni, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
  4. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera k) della presente legge in materia di aggiornamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
  5. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge in materia di delimitazione delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
  6. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi da 7, 8 e 9 della presente legge in materia di segnaletica, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata ometta di esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla legge, in modo da garantirne un'adeguata visibilità, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
  7. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi da 1 a 6 e da 10 a 14, della presente legge in materia di segnaletica, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non si avvalga della segnaletica individuata ai sensi della stessa norma, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
  8. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera g) della presente legge in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
  9. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera e) della presente legge in materia di chiusura delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
  10. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, della l. 363/2003 ed all'articolo 32, comma 7, della presente legge in materia di casco protettivo, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 150,00;
  11. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3, della presente legge in materia di condotta dello sciatore, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 150,00;
  12. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, della presente legge, ove l'utente non ottemperi agli obblighi di moderazione della velocità ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
  13. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi agli obblighi relativi alle precedenze ivi previste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
  14. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di sorpasso ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
  15. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di attraversamento di incroci ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
  16. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere nei casi di stazionamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
  17. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 della l. 363/2003 ed all'articolo 32, comma 6, della presente legge, ove l'utente non ottemperi a prestare assistenza ad infortunati o persone in difficoltà, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.000,00;
  18. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi da 8, 9 e 10 della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai divieti di transito e di risalita a piedi delle piste o vi provveda al di fuori dei casi previsti senza osservare i comportamenti opportuni o le utilizzi con qualsiasi mezzo al di fuori dell'orario di apertura delle medesime, in mancanza di specifica autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00;
  19. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4, della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
  20. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 6 e 9, della presente legge, ove l'utente non ottemperi alle prescrizioni ivi previste in relazione ai mezzi meccanici, è soggetta al sequestro del mezzo ed alla sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.500,00;
  21. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2, della presente legge, ove l'utente, sussistendo le condizioni previste dalla norma, sia sprovvisto dei dispositivi di sicurezza ivi contemplati, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
  22. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della presente legge, ove risulti il mancato possesso o la mancata esibizione o la non titolarità da parte dell'utente di un titolo di viaggio (skipass) in corso di validità è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente la comunità montana di riferimento. Le modalità ed i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore.

4. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. Salvo quanto previsto dalla legge penale, nei confronti degli utenti delle piste in possesso di un titolo di viaggio (skipass) riconducibile ad una persona diversa viene disposto l'immediato ritiro del titolo, riconsegnato al gestore delle piste. Il titolare può ottenere la restituzione del titolo di viaggio a fronte del pagamento, oltre che della sanzione di cui al comma 2 lettera v), anche dell'intero valore nominale del titolo, in favore del gestore.

6. Il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti ed abbonamenti per la risalita, ha la facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l'esibizione dei titoli di viaggio e procedere al sequestro ed annullamento del titolo usato in modo improprio.

7. Nei casi in cui per l'utilizzo delle piste di sci di fondo è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che ne è sprovvisto è comminata una sanzione amministrativa pari a due volte il prezzo del biglietto medesimo.

TITOLO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GARANZIA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE AREE SCIABILI, DELL'IMPIANTISTICA DI RISALITA E DELL'OFFERTA TURISTICA

Capo I.

Individuazione di servizi pubblici di interesse generale

Art. 36.

(Definizione di servizio pubblico di interesse generale)

1. In considerazione del rilevante interesse pubblico che rivestono le disposizioni in materia di tutela della salute, da realizzarsi anche attraverso l'obbligo della garanzia e del mantenimento di un adeguato livello di sicurezza delle aree sciabili, la Regione individua i servizi, anche economici, resi a tali fini come di interesse generale, e incarica i soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 45 dell'esecuzione dei servizi necessari a garantire la suddetta tutela.

Capo II.

Individuazione di stazioni locali, stazioni non locali, microstazioni

Art. 37.

(Definizione di stazioni locali e non locali)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, sono considerati di interesse locale i comprensori funiviari il cui bacino di utenza sia essenzialmente di prossimità.

2. In applicazione dei criteri impartiti dalla Commissione europea nelle proprie comunicazioni e decisioni in materia di aiuti di Stato agli impianti a fune, sono in particolare definibili di interesse locale:

a) le stazioni di sport invernali con un numero inferiore o uguale a tre impianti, per complessiva lunghezza inclinata non superiore a 3 chilometri oppure:

b) le stazioni di sport invernali con un numero superiore a tre impianti, che presentano le seguenti caratteristiche:

  1. un numero di letti commerciali disponibili inferiore o pari a 2000;
  2. un numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione non superiore al 15 per cento del numero totale di pass venduti.

3. Restano definiti comprensori di interesse non locale tutti i restanti complessi funiviari privi delle caratteristiche di cui al comma 2.

Art. 38.

(Definizione di microstazioni)

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce come microstazioni, nell'ambito delle stazioni definibili di interesse locale ai sensi dell'articolo 37, quante di esse soddisfino cumulativamente i seguenti criteri:

a) stazioni con un numero di impianti inferiore a nove e un numero di chilometri di pista inferiore a venti;

b) stazioni con un numero di unità lavorative annue (ULA) di personale dipendente inferiore a dodici;

c) stazioni con un fatturato netto annuo inferiore a euro 1.200.000,00.

Capo III.

Programmazione degli interventi

Art. 39.

(Interventi regionali)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 7, comma 5, della l. 363/2003 e in considerazione dei maggiori oneri monetari e gestionali conseguenti all'introduzione delle norme di cui al Titolo I della presente legge, sostiene iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e di sicurezza prefissati.

2. La Regione, riconoscendo l'elevata incidenza del comparto turistico nell'ambito dell'economia regionale e locale e la necessità di supportare il radicamento della popolazione ai territori montani contrastando le minacce di spopolamento, sostiene altresì iniziative ed interventi miranti a riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistica.

3. La Giunta regionale promuove il coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili al fine di coordinare e potenziare gli interventi di sostegno.

4. La Regione, riconosciuto l'elevato valore sociale e ambientale delle località montane e delle aree sciabili, sostiene ed incentiva le strategie d'intervento a minore impatto ambientale.

Art. 40.

(Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi)

1. Al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla presente legge la Regione concede misure di sostegno finanziario agli investimenti e ad alcune categorie di spese di gestione, nel rispetto della normativa comunitaria e attraverso intensità agevolative e modalità di attribuzione differenti in relazione alla tipologia di soggetto beneficiario e di iniziativa agevolabile.

2. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico−consultiva di cui all'articolo 11 e la commissione consiliare competente, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta, stabilisce sulla base di programmi triennali di intervento:

a) le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui al comma 1;

b) le priorità nella concessione delle agevolazioni, relative alla tipologia delle iniziative e alla sostenibilità economica e strategica delle stesse;

c) i requisiti di accesso, nonché le tipologie e i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili alle agevolazioni per ciascuna tipologia di iniziativa;

d) i criteri per la determinazione dei livelli agevolativi accordabili;

e) le procedure attuative degli strumenti d'intervento.

3. Durante il periodo di validità il programma triennale è suscettibile di aggiornamenti e modifiche mediante specifiche deliberazioni della Giunta regionale.

4. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e la conseguente restituzione delle somme erogate.

Art. 41.

(Iniziative ammesse alle agevolazioni)

1. La Regione individua le seguenti categorie di iniziative agevolabili:

a) interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili (categoria A);

b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica (categoria B);

c) spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria (categoria C).

Art. 42.

(Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza
sulle aree sciabili)

1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) possono essere concesse per:

a) l'installazione e la manutenzione di difese fisiche, di palinatura e di delimitazioni laterali, di apposita segnaletica e di sistemi informativi secondo gli standard previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge;

b) gli interventi di manutenzione delle piste volti all'eliminazione degli ostacoli rimovibili, alla segnalazione e alla protezione con difese degli ostacoli fissi che non possano essere rimossi, alla segnalazione e messa in sicurezza dei passaggi stretti, dei percorsi di collegamento, degli incroci tra piste, degli attraversamenti od imbocchi da e per piste naturali e varianti, degli attraversamenti con strade carrozzabili, delle piste non battute e di quanto altro necessiti di tali interventi;

c) gli interventi di segnalazione e manutenzione in relazione al pericolo valanghe, nonché l'acquisto e l'installazione delle relative attrezzature, anche per il distacco artificiale delle stesse e la bonifica del territorio;

d) il servizio di vigilanza e il servizio di primo soccorso sulle piste;

e) gli interventi di riassetto idrogeologico−ambientale finalizzati alla messa in sicurezza delle piste;

f) altri interventi non ricompresi nel presente elenco purché finalizzati alla messa in sicurezza delle piste o delle aree sciabili di appartenenza;

g) i sistemi di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento degli operatori del settore e del personale incaricato degli interventi per la sicurezza.

2. In caso di situazioni climatiche comportanti la carenza di neve naturale e in considerazione della necessità di un adeguato innevamento ai fini dell'agibilità delle piste in condizioni di sicurezza, le agevolazioni di cui al comma 1 possono altresì essere concesse per gli interventi atti a garantire un corretto innevamento, tra cui risultano ricompresi:

a) la produzione di neve programmata in tutto il suo processo di lavorazione;

b) gli interventi di movimentazione, stesura, riporto e conservazione del manto nevoso, relativi sia alla neve programmata, sia alla neve naturale, anche per il tramite di appositi mezzi meccanici, con la creazione di zone d'ombra sulle piste, la predisposizione di barriere per controllare e contenere la discesa naturale della neve, la copertura del manto nevoso o dei ghiacciai con pellicole sintetiche riflettenti per impedirne lo scioglimento, il drenaggio di alcune zone per evitare lo scioglimento prematuro degli accumuli di neve;

c) gli interventi atti a contrastare l'usura del manto nevoso e a rendere necessaria ai fini della pratica dello sci una base innevata di spessore inferiore a quello altrimenti richiesto, anche mediante spietramenti.

3. Le agevolazioni previste per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 devono essere riconducibili e funzionali, direttamente o indirettamente, agli obiettivi di sicurezza prefissati.

4. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo per la sicurezza delle aree sciabili.

Art. 43.

(Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica)

1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) possono essere concesse per:

a) la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o il potenziamento degli impianti di risalita per la pratica degli sport invernali, delle pertinenze e delle opere accessorie;

b) la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o il potenziamento delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, delle pertinenze e delle opere accessorie;

c) altri investimenti, purché non riconducibili alla gestione ordinaria e coerenti con le finalità della presente legge, che richiedano la predisposizione di un progetto e l'implementazione di piani di lavoro anche complessi.

2. Gli impianti di innevamento programmato necessari per la produzione di neve di cui al comma 1, lettera b) costituiscono pertinenza delle piste da sci e sono riconosciuti unitamente ad esse dalla Regione per l'uso pubblico.

3. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui al comma 1, avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e offerta turistica.

Art. 44.

(Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria)

1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c) possono essere concesse per le spese di funzionamento generali relative alla gestione ordinaria e straordinaria e non funzionali agli interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili di cui alle iniziative appartenenti alla categoria A.

2. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui alla categoria C avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili.

Art. 45.

(Soggetti beneficiari)

1. Le agevolazioni previste ai sensi della presente legge possono essere concesse:

a) agli enti pubblici, privati, alle imprese, alle associazioni e alle cooperative che siano proprietari o che gestiscano gli impianti a fune e le piste da sci, o che comunque operino con o senza scopo di lucro nell'ambito degli sport invernali;

b) a eventuali soggetti diversi affidatari o incaricati dell'esercizio di servizi sulle aree sciabili di cui all'articolo 4.

Art 46.

(Agevolazioni)

1. Ai soggetti che attuino le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) per gli interventi di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, ad eccezione delle attività relative alla produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse in una percentuale delle spese complessive sostenute, ivi comprese quelle per il personale addetto, stabilita annualmente ed eventualmente anche mediante coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili ai sensi dell'articolo 39, comma 3;

b) per gli interventi relativi alle attività di produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse nella misura non superiore a un terzo delle spese complessive sostenute in un arco temporale non superiore a centoventi giorni. Tali spese sono calcolate tenuto conto dei costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione stessa.

2. Ai soggetti che attuano le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) possono essere concesse, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, le seguenti agevolazioni:

a) nel caso di stazione di interesse locale ai sensi dei criteri stabiliti all'articolo 37, agevolazioni concesse in una percentuale massima stabilita nel programma triennale;

b) nel caso di stazione non definibile di interesse locale ai sensi dell'articolo 37, al soggetto beneficiario è accordata facoltà di scelta tra i due seguenti regimi:

1) regime ordinario ai sensi del Regolamento CE 6 agosto 2008, n. 800/2008 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato);

2) regime de minimis ai sensi del Regolamento 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore).

3. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c) possono essere concesse agevolazioni esclusivamente ai soggetti definibili come microstazioni ai sensi dell'articolo 38, in una percentuale delle spese complessive sostenute stabilita annualmente e fino a un valore massimo pari a un terzo di tali spese.

4. Le iniziative di cui al comma 2 possono essere realizzate direttamente, in tutto o in parte, dalla Regione. La Regione stessa, nel caso, è incaricata della successiva individuazione dei soggetti gestori.

Art 47.

(Criteri per l'erogazione delle agevolazioni)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 40, stabilisce i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili e dei livelli agevolativi accordabili.

2. Per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) i criteri di cui al comma 1 devono in ogni caso tenere conto:

a) del numero di chilometri delle aree di cui all'articolo 4, comma 2 e del numero di chilometri di pista innevati attraverso la produzione di neve programmata;

b) del dislivello delle piste;

c) delle spese effettivamente sostenute e documentate dal gestore.

3. I gestori titolari di eventuali situazioni contrattuali in essere relative agli interventi di cui all'articolo 42, comma 2 non possono cumulare, per singole piste innevate, tali benefici, né essere penalizzati in diminuzione rispetto a tali contratti.

4. Le agevolazioni delle iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) sono erogate sulla base del piano triennale degli investimenti, in virtù di progetti che evidenzino e garantiscano una effettiva ricaduta dell'investimento sul territorio, di documentabile interesse anche in relazione al costo dell'investimento e della successiva gestione.

5. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c) i criteri di cui al comma 1 devono in ogni caso tenere conto per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), c), d), e) e g):

a) dei chilometri di pista;

b) del numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore;

c) del fatturato complessivo;

d) dell'applicazione in ogni sua parte del CCNL per il trasporto a fune;

e) dell'applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e relativi allegati.

6. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) i criteri di cui al comma 1 del presente articolo devono tenere conto:

a) dei chilometri di pista;

b) del numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore;

c) del fatturato complessivo.

Art. 48.

(Fideiussione regionale)

1. La Regione può garantire i finanziamenti erogati dagli istituti di credito ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, tramite fideiussione.

2. I limiti e le modalità di concessione delle garanzie fideiussorie sono previamente stabiliti dalla Regione, previo parere obbligatorio della Commissione tecnico−consultiva di cui all'articolo 11.

3. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate a tasso agevolato e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca della fideiussione.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ATTUATIVE E FINANZIARIE

Capo I.

Disposizioni transitorie e attuative

Art. 49.

(Disposizioni transitorie)

1. Per le piste già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative aree sciabili, come individuate ai sensi dell'articolo 4, è costituito a tutti gli effetti titolo autorizzativo senza ulteriore procedura, con conseguente valenza di cui all'articolo 13.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d), f), h) e j) si applicano decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti che, decorso il periodo di cui al comma 2, dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di direttore delle piste per almeno un triennio o funzioni corrispondenti a quelle di operatore di primo soccorso per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione svolta.

4. I soggetti che, decorso il periodo di cui al comma 2, dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di gestore delle piste di fondo per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione di direttore delle piste di fondo.

5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono comunque tenuti a partecipare, per il conseguimento dell'abilitazione e l'inserimento negli elenchi regionali, ad uno specifico corso di formazione integrativo con valutazione finale di abilitazione o non abilitazione, organizzato secondo le modalità e tempistiche stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 sono applicabili per il periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono la normativa quadro nazionale di cui alla l. 363/2003 e le disposizioni di legge regionale vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

8. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presenta alla competente commissione consiliare un dettagliato censimento degli impianti di risalita e delle aree sciabili dislocate sul territorio piemontese e uno studio che, sulla base dei mutamenti climatici in atto e del loro effetto sulle località montane e sulle stazioni esistenti, proponga un quadro di interventi, con particolare attenzione alla riqualificazione ambientale, a favore del sistema turistico piemontese da sviluppare negli anni futuri.

Art. 50.

(Notifica dei provvedimenti attuativi)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui tali aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato e sono sottoposti alla clausola sospensiva.

Art. 51.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di sicurezza delle aree sciabili, della pratica non agonistica degli sport invernali e della riqualificazione e del potenziamento del patrimonio impiantistico e dell'offerta turistica.

2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:

a) quali finalità della legge sono state programmate o perseguite con le forme previste dall'articolo 3;

b) una descrizione dettagliata delle modalità operative e delle attività della Commissione tecnico−consultiva per le aree sciabili di cui all'articolo 11;

c) la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari e degli interventi per l'informazione previsti dall'articolo 34;

d) il numero complessivo delle iniziative agevolate riconducibili alle categorie di cui all'articolo 41, il tipo di ciascuna iniziativa e la sua entità finanziaria, nonché la tipologia ed il numero dei beneficiari;

e) quali criticità sono emerse nell'attuazione della legge, anche in riferimento ai procedimenti per l'imposizione della servitù di area sciabile.

3. Ogni quadriennio, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico montano delle iniziative attivate in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) il contributo dato dalle iniziative agevolate al perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2;

b) l'evoluzione dell'economia montana attribuibile all'attuazione delle iniziative, nel loro complesso e singolarmente per quelle di maggiore rilevanza;

c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia delle iniziative e del complesso di azioni adottate nel favorire il miglioramento della sicurezza delle aree sciabili e lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.

4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 52.

Capo II.

Disposizioni finanziarie

Art. 52.

(Norma finanziaria)

1. In fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri di cui agli articoli 42, 43 e 44 stimati nell'esercizio finanziario 2009, in termini di competenza e di cassa, in euro 5.000.000,00 iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB18092 e in euro 3.000.000,00 iscritti nell'ambito dell'UPB DB18091 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 si fa fronte con le disponibilità finanziarie delle UPB DB09011 e DB09012 del bilancio regionale.

2. Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il biennio 2010−2011 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Capo III.

Dichiarazione d'urgenza

Art. 53.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 gennaio 2009

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 11

Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste da sci.

− Presentata dai Consiglieri Agostino Ghiglia, Roberto Boniperti, Marco Botta, William Casoni, Gian Luca Vignale il 19 maggio 2005.

− Assegnata alla III Commissione in sede referente il 15 giugno 2005.

− Riassegnata alla VI Commissione in sede refente il 22 maggio 2007.

− Riassegnata alla Commissione Post−Olimpica il 13 luglio 2007.

− Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Disegno di legge n. 387

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363.

− Presentato dalla Giunta regionale il 2 gennaio 2007.

− Assegnato alla VI Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva l'11 gennaio 2007.

− Riassegnato alla Commissione Post−Olimpica e alla I Commissione in sede consultiva il 13 luglio 2007.

− Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 433

Utilizzo delle motoslitte.

− Presentata dai Consiglieri Agostino Ghiglia, Roberto Boniperti, Marco Botta, William Casoni, Gian Luca Vignale il 30 marzo 2007

− Assegnata alla III Commissione in sede referente il 6 aprile 2007.

− Riassegnata alla Commissione Post−Olimpica il 2 ottobre 2007.

Proposta di legge n. 493

Interventi relativi alla sicurezza, regolamentazione e sostegno dell'impiantistica invernale di risalita e delle piste da fondo.

Presentata dai Consiglieri Mauro Antonio Donato Laus, Gian Luca Vignale, Angelo Auddino, Alessandro Bizjak, Marco Botta, Andrea Buquicchio, Angelo Burzi, William Casoni, Alberto Cirio, Claudio Dutto, Caterina Ferrero, Francesco Guida, Giuliano Manolino, Angela Motta, Riccardo Nicotra, Gianfranco Novero, Luca Pedrale, Mariano Rabino, Luigi Sergio Ricca, Gianni Wilmer Ronzani, Oreste Rossi, Marco Travalini, Mariano Turigliatto, Graziella Valloggia il 19 novembre 2007

− Assegnata alla Commissione Post−Olimpica in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 29 novembre 2007

− Testo unificato del disegno di legge n. 387 e delle proposte di legge n. 11, n. 433 e n. 493 licenziato dalla commissione referente il 15 dicembre 2008 con relazione di Mauro Laus e Gianluca Vignale.

− Approvato in Aula il 14 gennaio 2009, con emendamenti sul testo, con 31 voti favorevoli, 5 voti di astensione e 2 non votanti

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 5

− Il testo dell'articolo 2 della l. 363/2003 è il seguente:

"Art. 2.  (Aree sciabili attrezzate).

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.

2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.

4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.

5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.".

Note all'articolo 14

− Il testo dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 è il seguente:

"Art. 34.  (Accordi di programma).

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.".

Note all'articolo 25

− Il testo dell'articolo 21 della l. 363/2003 è il seguente:

"Art. 21. (Soggetti competenti per il controllo).

1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.".

Note all'articolo 32

− Il testo dell'articolo 9 della l. 363/2003 è il seguente:

"Art. 9. (Velocità).

1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui.

2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.".

− Il testo dell'articolo 10 della l. 363/2003 è il seguente:

"Art. 10. (Precedenza).

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.".

− Il testo dell'articolo 11 della l. 363/2003 è il seguente:

"Art. 11. (Sorpasso).

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.".

− Il testo dell'articolo 12 della l. 363/2003 è il seguente:

"Art. 12. (Incrocio).

1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.".

− Il testo dell'articolo 13 della l. 363/2003 è il seguente:

"Art. 13. (Stazionamento).

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.

3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.".

− Il testo dell'articolo 14 della l. 363/2003 è il seguente:

"Art. 14. (Omissione di soccorso).

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.".

− Il testo dell'articolo 15 della l. 363/2003 è il seguente:

"Art. 15. (Transito e risalita).

1. è vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.

3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.".

− Il testo dell'articolo 8 della l. 363/2003 è il seguente:

"Art. 8. (Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici).

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.

5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2005.".

Note all'articolo 35

− Il testo dell'articolo 4 della l. 363/2003 è il seguente:

"Art. 4. (Responsabilità civile dei gestori).

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

− Il testo dell'articolo 18 della l. 363/2003 è il seguente:

"Art. 18. (Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni).

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

2. Le regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.".

− Il testo dell'articolo 8 della l. 363/2003 è riportato in nota all'articolo 32 della legge qui pubblicata.

− Il testo dell'articolo 14 della l. 363/2003 è riportato in nota all'articolo 32 della legge qui pubblicata.

Note all'articolo 39

− Il testo dell'articolo 7 della l. 363/2003 è il seguente:

"Art. 7.  (Responsabilità civile dei gestori).

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.

2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.".

Note all'articolo 50

− Il testo dell'articolo 87 del Trattato è il seguente:

"Art. 87.  

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.".

− Il testo dell'articolo 88 del Trattato è il seguente:

"Art. 88.  

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".

Note all'articolo 52

− Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

"Art. 8 (Legge finanziaria)  

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita' regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

− Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

"Art. 30 (Norma finale) 

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.

Note all'articolo 53

− Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

"Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".".

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.

DB18092 (Cultura Turismo e Sport Titolo II spese in conto capitale)

DB18091 (Cultura Turismo e Sport Titolo I spese correnti)

DB09011 (Bilancio Bilanci Titolo I spese correnti)

DB09012 (Bilancio Bilanci Titolo II spese in conto capitale)