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Bollettino Ufficiale n. 04 del 29 / 01 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n. 10−10206

Attuazione art. 8−quinquies D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. − Approvazione schema di accordo per i Presidi ex art. 41 e 43 L. 23.12.1978 n. 833.

A relazione dell'Assessore Artesio:

Premesso

che con D.G.R. n. 34−9619 del 15.09.2008 la Regione Piemonte ha provveduto all'assunzione dell'atto di regolazione delle responsabilità riservate all'Istituzione regionale, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 quater dell'art. 8−quinquies D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., nella parte concernente i presidi di cui all'articolo 41 e 43 Legge 23.12.1978 n. 833;

che il medesimo provvedimento, anche sulla base di quanto già previsto dalla norma di riferimento (comma 2 quater dell'art. 8−quinquies cit.), ha delineato gli elementi essenziali necessari al contenuto dell'accordo, pur suscettibili di essere integrati dagli ulteriori di natura accessoria connessi al perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, programmazione delle risorse ed equilibrio delle gestioni sanitarie, previsto nella legislazione di riforma ed ulteriormente ribadito, a conferma, nell'art. 79 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito con Legge n. 133 del 06.08.2008;

che pertanto il procedimento attuativo della norma in questione deve trovare il primo fondamentale compimento nell'approvazione dello schema di accordo a valere per i Presidi equiparati a pubblici di cui sopra, quale parte complementare nel sistema del Servizio Sanitario Nazionale.

E' stato pertanto oggetto di elaborazione lo schema concernente gli elementi essenziali dell'accordo, in stretta coerenza alla normativa nazionale di riferimento per quanto attiene la struttura dello schema.

La suddetta elaborazione ha consentito di realizzare lo schema di accordo all'interno di un articolato semplificato in numero di dieci articoli e quattro allegati dei quali:

gli articoli da 1 a 7 disciplinano gli elementi essenziali dell'accordo, mentre gli articoli da 8 a 10 attengono alla gestione procedurale dell'inadempimento, alla durata contrattuale e al Foro competente;

l'allegato A afferisce al quadro di accreditamento del Presidio interessato;

l'allegato B afferisce all'elemento cardine della determinazione del programma di integrazione produttiva da richiedere al Presidio interessato;

l'allegato C afferisce alla regolazione dei requisiti dei servizi così come definiti dai documenti nazionali/regionali di riferimento;

l'allegato D afferisce al debito informativo e al controllo esterno di appropriatezza, così come regolato dagli atti e documenti derivati dai diversi livelli di competenza delle Autorità titolate a farne determinazione.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore;

visto il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

vista la Legge n. 133 del 06.08.2008;

vita la D.G.R. n. 34−9619 del 15.09.2008;

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

− di approvare, in attuazione dell'art. 8−quinquies comma 2 quater del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., lo schema di accordo unito al presente provvedimento (allegato 1) di cui forma parte integrante con n. 10 articoli e n. 4 allegati, che disciplina il rapporto tra la Regione Piemonte e i Presidi di cui agli artt. 41 e 43 L. 23.12.1978 n. 833 per l'erogazione delle prestazioni sanitarie per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale.

La presente deliberazione, comprensiva della premessa, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1)

SCHEMA DI ACCORDO

Tra

La Regione Piemonte_________ , con sede in
via _____________________ , C.F.
rappresentata dall'Assessore Regionale pro−tempore Tutela della Salute e Sanità

e

Il Presidio ex art.41/43, secondo comma L.23.12.1978 n. 833 ____________________ , sito in
via ________________________ , C.F.
rappresentata dal ______ ___ nella sua qualità di successivamente Presidio,

Premesso

  1. che il d.lgs 502/1992 e smi, agli art.li 8−bis, quater e quinquies, disciplina la partecipazione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dei presidi ex art 41/43, secondo comma L. 23.12.1978 n 833 nei seguenti termini:
  1. che con D.G.R. n. 34−9619 in data 15.9.2008, anche sulla base di quanto già previsto dalla citata norma di riferimento dell'art.8 quinquies comma 2 quater nel testo della decretazione legislativa 229/99 nelle lett. a, b, c, e, con l'integrazione della lett.e bis derivata in sede di legge n. 133 del 6.08.2008 di conversione del D.L. n. 112 del 25.06.2008, sono stati determinati gli elementi essenziali necessari al contenuto dell'accordo, suscettibili peraltro di essere integrati dagli elementi ulteriori di ravvisata opportunità, nella prospettiva di perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi (ristrutturazioni/riconversioni di attività, trasferimenti di sedi con o senza ristrutturazioni/riconversioni, fusioni,concentrazioni etc.), programmazione delle risorse ed equilibrio delle gestioni sanitarie, fortemente ribadito all'art 79 della decretazione sopra citata;
  2. che il Presidio di cui sopra, titolare di rapporto convenzionale in essere con la Regione Piemonte quale equiparato a presidio pubblico, risulta come tale nella situazione giuridica equivalente allo stato di provvisorio accreditamento, in attesa del completamento delle procedure di definitivo accreditamento, per l'attività di ricovero e/o per l'attività ambulatoriale nei termini indicati nell'allegato A (nota1);

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Elementi essenziali oggetto del'accordo)

1. Il presente accordo contiene gli elementi essenziali che seguono:

  1. Disciplina il rapporto tra la Regione Piemonte ___________ e il Presidio di cui in premessa, ai sensi dell'art. 8−quinquies del d.lgs. 502/1992 e smi, per la erogazione al SSR, a prescindere dalla residenza degli assistiti, di prestazioni di assistenza sanitaria in coerenza alla programmazione sanitaria regionale secondo le tipologie di seguito indicate (n.d.r. con stralcio di quanto non previsto):

Le prestazioni oggetto dell'accordo devono essere conformi al programma di integrazione dei servizi come parte integrante dell'accordo medesimo, quale rappresentazione del fabbisogno quali−quantitativo delle prestazioni da erogare da parte del Presidio nel territorio regionale di riferimento tenendo altresì conto della mobilità interregionale. Quanto sopra in corrispondenza alla lett. a) del comma 2 art. 8 quinquies cit.

  1. Determina il volume massimo predeterminato annuo delle prestazioni che il Presidio si impegna ad assicurare distinto per tipologia e per modalità di assistenza, e tenendo anche conto delle eventuali prestazioni che fossero state individuate dalla Regione come soggette a preventiva autorizzazione dell'ASL competente per la fruizione presso le strutture accreditate del SSR. Quanto sopra in corrispondenza alla lett.b) del comma 2 art.8 quinquies cit., con la modifica prevista dal comma 1 quinquies dell'art 79 D.L. 25 06.2008 nº112 aggiunto dalla relativa legge di conversione.
  2. Definisce i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale, in coerenza con la regolamentazione regionale in materia nonchè con il programma di integrazione dei servizi sopra richiamato. Quanto sopra in corrispondenza alla lett. c) del comma 2 art.8 quinquies cit.
  3. Determina il tetto di spesa predeterminato, quale budget complessivo definito come somma dei valori di budget delle prestazioni degenziali e ambulatoriali derivanti dalla tariffazione regionale (ovvero dalla remunerazione a diaria per le fattispecie previste) e la remunerazione (ove prevista) extra−tariffaria delle funzioni specifiche incluse, da verificare a consuntivo sulla base delle attività svolte. Quanto sopra in corrispondenza di quanto previsto alla lett.d) del comma 2 art.8 quinquies.
  4. Definisce il debito informativo del Presidio per il monitoraggio dell'accordo e le procedure da eseguirsi per il controllo esterno di appropriatezza e qualità dell'assistenza prestata e delle prestazioni rese, in conformità alla regolamentazione nazionale e regionale di riferimento. Quanto sopra in corrispondenza di quanto previsto alla lett.e) del comma 2 art.8 quinquies.
  5. Precisa le modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione del Presidio correlato ai volumi concordati delle prestazioni, prevedendo che, in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonchè delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo delle prestazioni remunerate, di cui alla lett.b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lett,d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico−finanziario del bilancio regionale. Quanto sopra in corrispondenza della lett.e) bis del comma 2 dell'art. 8 quinquies.
  6. Definisce gli ulteriori profili ravvisati necessari alla garanzia della coerenza agli obiettivi prioritari di sistema dell'assistenza sanitaria regionale e territoriale.

Art. 2
(Il programma di integrazione dei servizi)

Il programma di integrazione dei servizi, definito in sede regionale per il Presidio in esame, costituisce parte sostanziale ed integrante del presente accordo come in allegato B, per la parte afferente le prestazioni da richiedere all'impegno del Presidio, ripartite:

1. per la destinazione ai cittadini di residenza del territorio ASL di riferimento;

2. per la destinazione dei cittadini di residenza del territorio regionale di AFS (Area funzionale sovrazonale) di riferimento e del residuo territorio regionale;

3. per la destinazione dei cittadini di residenza extraregionale .

Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 sono compensabili.

Esso prevede che, nell'ambito della rappresentazione quali−quantitativa del fabbisogno, la Regione Piemonte abbia titolo di acquisire presso il Presidio....., che si impegna ad assicurarle verso corrispettivo, prestazioni per le seguenti specialità, nelle dimensioni e prorità programmate:

A − Profilo quantitativo del fabbisogno per specialità

B − Profilo delle priorità delle prestazioni, per i raggruppamenti (attività di ricovero) di DRG nell'ambito delle singole discipline o di attività ambulatoriali, in sofferenza nelle liste di attesa ovvero mobilità passiva da migrazione extraregionale o altra causa

Le parti concordano altresì di inserire le seguenti prestazioni del Presidio nel sistema integrato del Centro Unico di prenotazioni dell'ASL:

Art. 3
(Volume massimo delle prestazioni)

Il volume massimo delle prestazioni che il Presidio si impegna ad assicurare e la Regione a remunerare, distinto per tipologia e modalità di assistenza, ivi comprese le prestazioni individuate dalla Regione soggette alla preventiva autorizzazione ASL per la fruizione (art. 8 quinquies comma 2 lett b) come modificata dalla legge di conversione 133/2008), è quello previsto dall'allegato B del programma di integrazione dei servizi, cui è connesso il quadro dei letti accreditati e dei letti contrattati della struttura (nota 2) di cui alla tabella seguente:

Ferma restando la legittimazione all'accesso delle prestazioni dei cittadini della Regione Piemonte come dei cittadini di altre regioni, sussiste l'esigenza di identificare valori soglia al rapporto dei cittadini regione−extraregione, con salvezza delle particolari intese connesse all'attuazione del comma 8 dell'art. 8 sexies Dlgs 502/1992 s.m.i. di salvaguardia dell'autosufficienza di ciascuna regione: pertanto al di sopra di un valore massimo del 15% di produzione verso cittadini extraregionali l'eccedenza di soglia deve essere autorizzata dalla Regione Piemonte mediante nulla osta dell'Assessorato regionale, competente alla verifica delle condizioni di intesa con le regioni interessate da flussi migratori straordinari.

Il limite di valore di cui sopra non è applicabile nel caso di carenza di interesse della regione controinteressata alla regolazione dei citati flussi migratori.

Art. 4
(Requisiti dei servizi)

I requisiti dei servizi da rendere, ripartiti secondo le rispettive destinazioni, sono regolati dagli atti e documenti ( n.d.r.da citare i riferimenti aggiornati al momento dell'adozione dell'accordo) a margine di ciascuno precisati e formanti parte integrante e sostanziale del presente contratto di cui costituiscono allegato C, in materia di accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale.

Art. 5
(I corrispettivi)

Il corrispettivo è sempre preventivato ed è composto dalla sommatoria dei valori delle prestazioni degenziali a tariffa o diaria regionali, delle prestazioni ambulatoriali a tariffa regionale, nonchè (ove previsto) delle funzioni remunerate in via extratariffaria regionale, valori a fronte di prestazioni e funzioni precisati come di seguito:

Prestazioni

Tariffario di riferimento

Corrispettivo preventivato complessivo, costituente budget definito per la struttura nel periodo di riferimento __________________ (nota 3), a valere per le prestazioni convenute per quantità e priorità e con le condizioni di flessibilità previste dall'art,7 del presente contratto.

Il corrispettivo preventivato viene liquidato in quote mensili posticipate rispetto alla fatturazione del periodo di riferimento nella misura del 90% del valore complessivo a preventivo, semprechè l'erogazione oggetto del pagamento non sia superiore al valore della produzione effettiva.

Entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello di riferimento sono oggetto di verifica i risultati quantitativi di produzione e le attività svolte rispetto ai volumi di prestazioni concordate ed alle funzioni previste.

In caso di riscontro positivo si procede alla liquidazione finale del corrispettivo pattuito.

In caso di riscontro di prestazioni in contestazione, comprese quelle previste dall'art. 6 ultimo comma del presente contratto, si procede alla sospensione della liquidazione delle partite contestate fino alla loro definizione con accordo tra le parti, da rendersi comunque entro e non oltre l'esercizio finanziario di verifica dei risultati, ferma restando la piena facoltà delle parti stesse di adire la via giurisdizionale ordinaria.

In caso di variazioni in aumento dei tariffari regionali successivamente alla stipulazione dei contratti, si procede in attuazione della procedura di cui alla lett.e) bis del comma 2 dell'art. 8 quinquies, così come modificato dalla L 6.08.2008 n. 133 di conversione del D.L. 112/2008, mediante rideterminazione del volume massimo delle prestazioni remunerabili nella misura necessaria al mantenimento del limite originario di corrispettivo, salva la possibile stipula di accordi integrativi con risorse aggiuntive utilizzabili ai fini dell'incremento dei corrispettivi remunerabili, nel rispetto dei vincolo di equilibrio economico−finanziario del bilancio regionale.

Del pari in caso di riscontro di prestazioni in eccedenza ai volumi previsti, il corrispettivo preventivato permane nella piena validità e l'eventuale attività di fatturazione o richiesta di pagamento correlata alle suddette eccedenze è priva di titolo, salve possibili stipulazioni di accordi integrativi che utilizzino ulteriori risorse finanziarie ai fini dell'incremento dei corrispettivi remunerabili, nel rispetto dell' equilibrio economico−finanziario del bilancio regionale .

In caso di prestazioni inferiori ai volumi preventivati, si procede ai conguagli di liquidazione in riduzione dei corrispettivi previsti.

Art. 6
(Il debito informativo e il controllo esterno di appropriatezza)

Il debito informativo del Presidio e l'attività di controllo esterno di appropriatezza sono regolati dall'art.8 octies del D.Lgs 229/1999, nonchè dagli atti e documenti cui la normativa stessa fa rinvio in materia, derivanti dai livelli nazionali (Ministero della Salute, flussi informativi; Min. Ec Fin.), regionali (Atti della Regione Piemonte).

Gli elementi del debito informativo sono elencati in allegato D nella regolamentazione aggiornata di riferimento ripartita per livelli di derivazione nazionale/ regionale.

Il Presidio conferma la accettazione di consenso all'attività di vigilanza dell'apposita Commissione prevista dalla normativa vigente, nonchè alle ulteriori attività di controllo esercitate nell'ambito della funzione ispettiva regionale, e si impegna ad agevolarne l'attuazione mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.

In ordine alle procedure di controllo della codificazione delle SDO, si precisa che ogni rettifica di registrazione connessa alla corretta applicazione in riduzione della tariffazione regionale, anche separata e successiva alla procedura contestativa ex art 5 sesto comma del presente contratto, è suscettibile di determinare il recupero dei valori relativi, salva la responsabilità ex art. 1218 cod. civ., entro il quinquennio successivo all'esecuzione delle prestazioni.

Art.7
(Assistenza ospedaliera)

L'utilizzo della capacità produttiva può avvenire con i seguenti criteri e condizioni di flessibilità.

Fermo restando il limite complessivo del corrispettivo preventivato ed il limite giornaliero dato dalla capacità produttiva complessiva, l'utilizzo flessibile dei posti letto della struttura è consentito esclusivamente nei limiti quantitativi dei posti. delle aree funzionali omogenee (A.F.O. come definite dalla regolamentazione vigente) con il limite di un tasso massimo di occupazione dei posti letto contrattati nella misura dell 80% per l'acuzie, del 95% per la riabilitazione, del 98% per la lungodegenza; nonchè nella specie della riduzione dei volumi dell'attività di degenza ordinaria compensata dall'incremento dei volumi dell'attività di day hospital o ambulatoriale.

L'utilizzo della capacità produttiva oggetto dell'accordo deve comunque avere luogo nell'intero arco temporale dell'annualità e, all'interno di essa, dei singoli mesi distribuito in modo coerente all'ordinato andamento fisiologico dei ricoveri.

Art. 8
(Risoluzione e inadempimento)

La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento della struttura di cui alla lett.d) della premessa determina l'automatica e contestuale risoluzione del presente contratto.

Parimenti la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'accreditamento della struttura determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del presente contratto.

Ove una parte accerti l'inadempimento, concernente uno o più degli elementi essenziali dell'accordo, come indicati agli artt. da 1 a 7, sarà legittimato ad emettere diffida ad adempiere ex art.1454 cod.civ.

E' fatta salva in ogni caso la responsabilità ex art. 1218 c.c. della parte inadempiente.

In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali dell'accordo ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purchè formalmente contestati, l'accordo è risolto con comunicazione ricettizia formulata dalla parte che ha contestato.

In caso di inadempimento grave concernente gli elementi essenziali dell'accordo, purchè contestati formalmente, il rapporto può essere sospeso da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestato.

In caso di inadempimento parziale di clausole o condizioni non di scarsa importanza dedotte nel presente accordo, la parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare contestazione formale, l'efficacia anche parziale del presente accordo per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 90 giorni.

In tutte le ipotesi di sospensione di cui al presente articolo, le prestazioni eventualmente rese dalla struttura non produrranno, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti dell'ASL.

Art. 9
(Durata e aggiornamento)

Il presente contratto ha effetto dal 1.01.2009 − 31.12.2010 ed è soggetto ad aggiornamento obbligatorio in caso di sopravvenuta incompatibilità con la eventuale nuova regolamentazione nazionale del settore.

Le parti convengono di verificare semestralmente l'attuazione complessiva del presente contratto, valutando congiuntamente le risultanze di verifica dell'andamento quantitativo accertato come da precedente art. 5 con le risultanze di riscontro qualitativo dell'attività, per ogni possibile sollecita deduzione consequenziale.

Art. 10
(Foro competente e rinvio normativo)

In caso di controversia relativa agli accordi stipulati ex comma 2 quater art. 8 quinquies D.lgs 229/1999 e s.m.i. si conviene foro competente quello della giurisdizione civile della sede legale della Regione Piemonte.

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 1325 e sgg. Cod.civ. nonchè alla vigente normativa generale relativa all'assistenza sanitaria ospedaliera ed ambulatoriale.

Note

1 − Capacità produttiva accreditata

Per l'assistenza ospedaliera deve essere composta una tabella con le seguenti colonne:

area funzionale omogenea;

specialità (codice e descrizione);

posti letto accreditati (ordinari, diurni e totale);

posti letto autorizzati e non accreditati (ordinari, diurni e totale);

posti letto totali (ordinari, diurni e totale)

Nelle righe occorre prevedere:

una riga per ogni disciplina;

per il codice 56, 2 righe (1º e 2º livello);

per il codice 40, 2 righe (attività estensiva ed intensiva)

totali per AFO;

totali per acuzie;

totali per postacuzie;

totali generali.

Per l'assistenza specialistica una riga per branca.

2 − Tabella comparativa

Si procede alla elaborazione della tabella comparativa dei p.l. "accreditati" e dei p.l contrattati" secondo la nota 1, con la aggiunzione dei p.l.. accreditati e non contrattati, disponibili per attività non a carico del S.S.N. in regime privato: quanto sopra allo scopo di determinare la composizione della tabella secondo il mod. HSP 13, sez, E ed F.

3 − Stima dei valori corrispettivi per l'attività di ricovero

La stima può essere determinata con il seguente processo:

numero ricoveri atteso, con una articolazione per aggregati di DRG;

valore tariffario medio atteso;

budget del settore

Allegato A

Stato di accreditamento del Presidio

(citare gli elementi della natura dell'accreditamento provvisorio/definitivo, gli estremi degli atti amministrativi regionali, gli elementi essenziali dell'attività accreditata di ricovero/ambulatoriale/altro completi delle specialità di afferenza, posti letto ecc.)

Allegato B

Programma dDi integrazione dei Servizi

(riportare lo stralcio del programma di integrazione dei servizi assunto in sede regionale, nella parte concernente le prestazioni di ricovero/ambulatoriale/altro da richiedere al Presidio interessato, secondo modalità e contenuti di cui agli artt 2 e 3 dello schema di accordo)

Allegato C

Requisiti dei Servizi

Legge regionale n. 5 del 14.01.1987 "Disciplina delle case di cura private".

D.C.R. n. 616−3149 del 22.2.2000 "Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private − disposizioni di attuazione."

D.G.R. n. 82−1597 del 05.12.2000 "Disposizioni attuative della D.C.R. n. 616−3149 del 22.02.2000 sui requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie delle strutture pubbliche e private, nonchè i requisiti ulteriori per l'accreditamento delle strutture medesime"

D.G.R. n. 31−8151 del 30.12.2002 "Recepimento accordo tra Regione Piemonte e Associazioni di categoria AIOP e ARIS per il settore sanitario privato, per l'anno 2002, in merito alla definizione dei livelli organizzativi e funzionali delle attività di ricovero delle strutture private definitivamente accreditate".

D.G.R. n. 14−10073 del 28.7.2003 "Riduzione delle liste d'attesa: linee guida per la gestione dell'accesso alle prestazioni di ricovero elettivo e alle prestazioni specialistiche ambulatoriali."

D.G.R. n. 23−11243 del 9.12.2003 "D.C.R. n. 616−3149 del 22.2.2000. Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni attuative di cui alla D.G.R. 82−1597 del 5.12.2000 riguardanti l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di day surgery."

D.G.R. n. 37−13743 del 25.10.2004 "Determinazione delle percentuali dei valori soglia di ammissibilità dei ricoveri ordinari per i 43 DRG "ad alto rischio di inappropriatezza" di cui all'allegato 2C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 di definizione dei LEA"

D.G.R. n. 81−14428 del 20.12.2004 "D.C.R. 616−3149 del 22.02.2000 − modificazioni e integrazioni"

D.G.R. n. 58−14492 del 29.12.2004 "Approvazione Linee Guida per la vigilanza da parte delle Commissioni ASL sui requisiti strutturali, impiantistici ed organizzativi delle Casa di Cura private. Approvazione bozze di Intesa con le Ass. di Categoria delle Case di Cura private per l'"Organizzazione interna e la regolamentazione dell'attivita' medica" e per la "Sanatoria dei Medici assistenti in servizio presso le Case di Cura private". Istituzione Elenco"

D.G.R. n. 24−15233 del 30.03.2005 "Attuazione D.G.R. n. 37−13743 del 25 ottobre 2004 − Rideterminazione dei valori dei ricoveri per i 43 DRG "ad alto rischio di inappropriatezza" di cui all'allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)."

D.G.R. n. 83−4812 del 4.12.2006 "Recepimento Accordo Regione Piemonte/Associazioni di Categoria AIOP e ARIS per il settore privato, per la definizione dei livelli organizzativi, dei requisiti tecnologici e dei relativi protocolli operativi, per l'esercizio dell'attività di ricovero in Recupero e Rieducazione Funzionale per disabilità a componente prevalentemente respiratoria delle strutture private provvisoriamente / definitivamente accreditate."

D.G.R. n. 71−5059 28.12.2006 "Modifiche e integrazione linee guida regionali per l‘attività di Day Surgery e modifiche procedure rilevazione attività di day hospital diagnostico. Revoca D.G.R. n. 57−3226 dell'11.06.2001"

D.G.R. n. 37−5180 del 29.1.2007 "D.G.R. n. 56−3322 del 3 luglio 2006 "Intesa, ai sensi dell'art. 8 − comma 6 − della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006−2008, di cui all'art. 1 − comma 280 − della L. 23 dicembre 2005, n. 266 − Indirizzi applicativi" − Modificazioni ed integrazioni."

D.G.R. n. 10−5605 del 2.4.2007 "Riorganizzazione delle attività riabilitative della Regione Piemonte − Prime direttive alle Aziende Sanitarie Regionali."

D.D. 101 del 24.04.2007 "D.G.R. 56 −3322 del 29.01 2007 sulle liste di attesa − Indirizzi operativi".

D.G.R. n. 89−6716 del 3.8.2007 "Approvazione del testo protocollo d'intesa Regione − Aziende Sanitarie ospedaliere e Case di cura private accreditate, per l'attività di cardiochirurgica in Piemonte 8DRG da 104 a 109), a valere per gli anni 2007−2009 ed approvazione protocollo percorso Sindromi Aortiche Acute."

D.D. 43 del 4.2.2008 "D.G.R. 37−5180 del 29.1.2007 −ulteriori indirizzi applicativi per la gestione delle liste di attesa".

D.G.R. n. 33−8425 del 17.03.2008 "Recepimento degli Accordi tra la Regione Piemonte e le Associazioni di categoria dei soggetti erogatori ambulatoriali privati ANISAP, CONFAPI, GRISP, META per il biennio 2007−2008 e le Associazioni di categoria dei soggetti erogatori ospedalieri privati AIOP e ARIS per il biennio 2007−2008 e per la revisione della rete delle case di cura private ad indirizzo neuro−psichiatrico".

D.G.R. n. 98−9422 del 1.8.2008 "Definizione del fabbisogno di prestazioni sanitarie e della conseguente capacità produttiva."

Allegato D

Principali riferimenti normativi ed amministrativi nazionali sul debito informativo sanitario

D.M. 28.12.1991 "Istituzione scheda di dimissione ospedaliera. Linee guida ministeriali 17.6.1992 − La compilazione, la codifica e la gestione della scheda di dimissione ospedaliera istituita ex D.M. 28.12.1991"

D.M. 26.7.1993 "Disciplina del flusso informativo sui dimessi degli istituti di ricovero pubblici e privati."

Decreto Ministro Sanità n. 380 del 27.10.2000 "Regolamento recante l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati"

Art. 50 della Legge 24 novembre 2003 n. 326 "Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie"

Decreto del Ministero della Salute − 21/11/2005 "Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere"

Circolare DGPS/34703/P/I.9.b/1 del 23.10.2008 "Indicazioni per la compilazione e codifica delle informazioni anagrafiche ed amministrative contenute nel tracciato nazionale della scheda di dimissione ospedaliera (SDO).

Principali riferimenti normativi ed amministrativi regionali sul debito informativo sanitario

D.G.R. n. 31−26419 del 30.12.1998 "Revisione delle modalità di addebito delle prestazioni per la compensazione della mobilità sanitaria dei cittadini."

D.G.R. n. 89−4981 del 28.12.2001 "Revisione delle procedure e delle modalità di addebito delle prestazioni specialistico−ambulatoriali effettuate dalle Strutture e dai Professionisti privati provvisoriamente accreditati con il SSR. Decorrenza 01.01.2002."

D.G.R. n. 50−1062 del 10.10.2005 "Aggiornamento del sistema di codifica delle Schede di Dimissione Ospedaliera − ICD9CM 2002 versione 19".

D.G.R. n. 41−2372 del 13.03.2006 "Attivita' di controllo sulla corretta compilazione della Scheda di Dimissione Ospedaliera e individuazione delle modalita' attuative del disposto del comma 2 dell'art. 88 della Legge n. 388 del 23.12.2000. Modificazioni alla D.G.R. 33−13816 del 02.11.2004

D.G.R. n. 71−5059 28.12.2006 "Modifiche e integrazione linee guida regionali per l‘attività di Day Surgery e modifiche procedure rilevazione attività di day hospital diagnostico. Revoca D.G.R. n. 57−3226 dell'11.06.2001".

Circolare Regionale Prot. n. 2923/D28/28.5 del 23 marzo 2007(Allegati A e B)

"Definizione delle tempistiche di invio dei flussi informativi delle Strutture Pubbliche e Private."

D.G.R. 56−9324 del 28.07.2008 "Linee guida per la codificazione delle informazioni cliniche rilevate attraverso le schede di dimissione ospedaliera con il sistema di classificazione internazionale delle malattie ICD−9−CM versione 2002 − Revisione 2008".