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Bollettino Ufficiale n. 04 del 29 / 01 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 6−10325

Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23: provvedimenti in ordine agli incarichi dirigenziali ed alle posizioni organizzative di alta professionalita'.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi della l.r. 23/08 e del relativo provvedimento organizzativo di cui alla DGR 10−9336 dell'1.8.08 e s.m.i., fermi restando i termini dei procedimenti amministrativi per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali come individuati con DCR n. 703−15162 del 12.10.93, di precisare che:

  1. gli incarichi direttoriali, regolati da contratto di diritto privato a tempo determinato, conferiti dopo la data del 2 gennaio 2009, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 10, del provvedimento di organizzazione n. 10−9336 del 1º agosto 2008, per ragioni di omogeneità con gli attuali incarichi apicali, hanno durata sino al 30 settembre 2010 e sono rinnovabili. Per situazioni non ordinarie, i predetti incarichi possono essere attribuiti anche per un periodo di durata inferiore alla predetta data;
  2. restano invariati i titoli ed i parametri retributivi relativi alle posizioni dirigenziali individuali di staff come riassunti nella tabella allegata al protocollo d'intesa del 5.6.2007 (recepito con DGR n. 5−6095 dell'11.6.07) nonchè le modalità di rispettivo riconoscimento, così come definite negli accordi con le OO.SS. dell'area della dirigenza, fino alle successive determinazioni che saranno adottate in proposito, d'intesa con le predette Organizzazioni;
  3. gli incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità attribuiti al personale della categoria D, sono prorogati, senza soluzione di continuità rispetto alla data di scadenza (1.1.09) per 6 mesi, con l'assunzione da parte dei direttori ovvero dei responsabili di struttura organizzativa di propria determinazione di presa d'atto del presente indirizzo. Tale periodo è ritenuto congruo all'adozione dei necessari provvedimenti di assetto degli incarichi stessi;
  4. gli incarichi di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) della l.r. 23/08, qualora interessino dirigenti che hanno optato per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, saranno attribuiti sino alla data già stabilita per la conclusione del rapporto stesso;
  5. in ogni caso, la durata di tutti gli incarichi, dirigenziali e non, sia che si tratti di nuova attribuzione o di temporanea conferma, non può superare il vigente limite di permanenza in servizio dei soggetti coinvolti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)