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Bollettino Ufficiale n. 04 del 29 / 01 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Comune di Bra (Cuneo)

Accordo di programma ex art. 34 D.Lvo 267/2000, tra Regione Piemonte, Comune di Bra con la partecipazione della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per interventi interferenti con le linee ferroviarie in Comune di Bra.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

in data 20 dicembre 2008 in Bra (CN), presso Il Movicentro di Piazza Carabinieri Caduti a Nassirya, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per interventi interferenti con le linee ferroviarie in Comune di Bra;

il Comune di Bra è ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo stesso, soggetto promotore ed attuatore dell'intervento;

Il Sindaco della Città di Bra dott. Camillo Scimone, in conformità dell'art. 8 della deliberazione della Giunta Regionale n. 27−23223 del 24 novembre 1997:"Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma L.R. 51/97 art. 17", con decreto n. 2 del 09.01.2009 ha approvato a tutti gli effetti di legge l'Accordo di Programma tra Regione Piemonte. Comune di Bra con la partecipazione della Rete Ferroviarie Italiana S.p.A. nel testo che, per estratto,

si rende noto

Premesso che:

− la Città di Bra è attraversata da due linee ferroviarie provenienti da Cavallermaggiore e da Carmagnola con prosecuzione ad est verso Cantalupo passando per Alba;

− alla confluenza delle due linee è situata la stazione ferroviaria, che si colloca in pieno centro urbano.

preso atto che:

− la posizione centrale delle linee ferroviarie costituisce un rilevante condizionamento per il tessuto urbano circostante in particolare:

1. in corrispondenza della stazione, a ridosso del Fabbricato Viaggiatori per la presenza di un passaggio a livello in cui confluisce il traffico di via Vittorio Veneto caratterizzato da intensi flussi veicolari ed insufficiente larghezza;

2. il tratto della linea ferroviaria Cantalupo−Cavallermaggiore, tra le chilometriche 75+343 (via Cuneo) e 75+770 (Strada degli Orti), realizzato in trincea, costituisce cesura del tessuto urbano;

− per risolvere la criticità individuata al precedente punto 1, in considerazione della particolare configurazione urbanistica esistente che non consente un'alternativa viaria al passaggio a livello con un'opera sostitutiva, la Regione Piemonte ha richiesto alla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., (di seguito denominata RFI), di individuare le possibili soluzioni tecniche. Lo studio di prefattibilità eseguito da RFI, mantenendo la funzionalità della stazione, prevede lo snellimento degli impianti ferroviari come sinteticamente specificato nel seguito:

A) mantenimento della radice di ingresso lato ovest della stazione;

B) interramento dei quattro binari;

C) arretramento di due binari tronchi in corrispondenza dell'area adibita a Movicentro in modo da poter centrare, rispetto alla proprietà ferroviaria, l'impronta dell'occupazione dei binari;

D) eliminazione dell'attuale scalo merci;

− per risolvere la criticità individuata al precedente punto 2., la Città di Bra ha previsto la copertura della ferrovia Cantalupo−Cavallermaggiore, nel tratto tra le chilometriche 75+343 e 75+770 che consente l'ampliamento della sede stradale e la realizzazione di parcheggi e aree verdi, con interventi di recupero e contestuale ridisegno di un comparto urbanistico di notevole estensione, ubicato in prossimità del centro cittadino.

Considerato che:

A) opere da eseguire in prossimità della stazione ferroviaria:

B) copertura della linea ferroviaria nel tratto tra le chilometriche 75+343 e 75+770:

Valutato che

− la Regione Piemonte intende finanziare con 2 milioni di euro la progettazione preliminare e definitiva, con gara ad evidenza pubblica, delle opere in corrispondenza della stazione ferroviaria che consentono l'eliminazione della cesura urbana costituita da via Vittorio Veneto.

− la Regione Piemonte intende finanziare con 1,4 milioni di euro le opere propedeutiche alla copertura della linea ferroviaria Cantalupo−Cavallermaggiore tra il km 75+343 e il km 75+770 e precisamente il muro di contenimento lato Alba tra via Cuneo e strada degli Orti, che consente l'allargamento della sede stradale di via Vittorio Veneto;

− la Regione Piemonte e la Città di Bra si impegnano a reperire le risorse necessarie alla realizzazione di entrambi gli interventi;

− la Regione Piemonte, il Comune di Bra e RFI si impegnano a portare avanti la trasformazione urbanistica dell'ambito (eventualmente rivedendo anche il PRG ferroviario della stazione e valutando la possibilità di ricollocazione dello scalo merci) al fine di reperire ulteriori risorse da impiegare nella realizzazione degli interventi con modalità da definirsi con apposita convenzione.

Constatato che

− con provvedimento del Sindaco della Città di Bra n. 47 in data 03/09/2007, ai sensi dell'art. 6 della D.G.R. 27−23223 del 24/11/1997, è stato individuato quale Responsabile del procedimento, il dott. Fabrizio Proietti, Direttore Generale del Comune;

− è stata data notizia dell'avvio del procedimento inerente la conferenza dei servizi sul B.U.R. n. 31 del 25/09/2008;

− per la definizione dei contenuti dell'Accordo di Programma, è stata indetta apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 5, comma 7, della D.G.R. n. 27−23223 le cui riunioni si sono tenute in data 2 ottobre e 24 novembre 2008, e nel corso delle predette riunioni le Parti hanno concordato sui contenuti del presente atto.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, l'anno 2008, il giorno venti del mese di dicembre in Bra (CN) presso il movicentro di piazza Carabinieri caduti a Nassirya, tra le parti:

Regione Piemonte, rappresentata dalla Presidente della Giunta regionale Mercedes Bresso, (omissis);

Il Comune di Bra, rappresentato dal Sindaco Camillo Scimone, (omissis)

La Rete Ferroviaria Italiana RFI S.p.A., rappresentata da Lorenzo Livrieri , direttore compartimentale movimento Torino, (omissis);

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Premesse

  1. Le premesse, per quanto applicabili, costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma (di seguito denominato Accordo), il cui contenuto è condiviso all'unanimità dai firmatari.

Art. 2

Oggetto dell'accordo e finalita'

  1. Il presente Accordo ha per oggetto i seguenti interventi:

1.1 progettazione preliminare e definitiva, attraverso gara ad evidenza pubblica, degli interventi necessari anche all'eliminazione del passaggio a livello posto al km 76+189 della linea Cantalupo−Cavallermaggiore con abbassamento del piano del ferro in corrispondenza della stazione ferroviaria di Bra. Nel seguito per brevità l'intervento verrà denominato "progettazione in ambito stazione di Bra"

1.2 secondo lotto funzionale per la copertura della linea ferroviaria Cantalupo−Cavallermaggiore tra il km 75+343 e il km 75+770 (in Comune di Bra) consistente nella realizzazione del muro di contenimento lato Alba tra via Cuneo e via Orti, ed il riempimento a tergo dello stesso in modo da allargare l'attuale sedime stradale di via Vittorio Veneto. Nel seguito per brevità l'intervento verrà denominato "muro trincea ferroviaria"

  1. La finalità dell'Accordo è quello di assicurare il coordinamento delle varie attività, e degli adempimenti connessi alla realizzazione di quanto indicato al precedente comma.

Art. 3

Impegni delle parti

  1. Le parti si impegnano a svolgere in modo coordinato le attività necessarie per la realizzazione di quanto specificato al precedente articolo 2.
  2. Le parti concordano di individuare nella Città di Bra il soggetto attuatore degli interventi oggetto del presente Accordo.
  3. La Città di Bra si impegna ad espletare le attività necessarie per il perfezionamento del frazionamento delle aree interessate dall'intervento del primo e secondo lotto funzionale della copertura ferroviaria di Bra.
  4. La Città di Bra si impegna, nell'espletamento dei compiti ad essa assegnati, al rispetto della normativa nazionale, comunitaria e ferroviaria in materia.
  5. RFI, in accordo con quanto già dichiarato, si impegna a concedere l'uso delle scarpate ferroviarie esistenti lungo la linea ferroviaria tra le progressive km 75+343 e km 75+770, per consentire la realizzazione della copertura della trincea ferroviaria di cui al precedente punto 1.2 articolo 2. Viene rimandato ad uno specifico accordo tra le parti la formalizzazione della definizione economica.
  6. RFI si impegna inoltre a fornire la necessaria assistenza tecnica di supporto sia per la supervisione della progettazione dell'intervento 1.1 sia per la realizzazione dell'intervento 1.2, assicurando collaborazione ai tecnici incaricati del progetto, fermo restando le attribuzioni e responsabilità facenti capo al soggetto attuatore ed ai progettisti da esso incaricati per quest'ultimo intervento;
  7. Le parti concordano che, in fase esecutiva dei lavori dell'intervento di cui al punto 1.1, resterà affidata a RFI la realizzazione di tutti gli impianti ferroviari.
  8. Le parti concordano che la progettazione definitiva dell'intervento in ambito della stazione di Bra è subordinata all'approvazione del progetto preliminare ed alla successiva verifica della compatibilità dei costi di intervento, da parte del collegio di vigilanza (di cui al successivo art. 10).

Art.4

Risorse finanziarie

  1. La Regione si impegna, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio, a mettere a disposizione per l'attuazione del presente accordo 3,4 milioni di Euro suddivisi secondo la seguente ripartizione finanziaria:
  1. Intervento 1.1 (progettazione in ambito stazione di Bra):
  2. Il Comune di Bra si impegna ad assumersi gli oneri di predisposizione, gestione ed affidamento della gara ad evidenza pubblica per la progettazione preliminare e definitiva in ambito della stazione di Bra;
  3. La regione Piemonte si impegna a riconoscere alla Città di Bra fino ad un massimo di 2 milioni di euro (annualità di bilancio 2009), per gli oneri di progettazione, derivanti dall'aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica, oltre alle spese derivanti dall'attività di supporto al RUP ai sensi del D.Lgs. 163/2006. Il finanziamento si intende comprensivo di oneri di legge;
  4. Il finanziamento della Regione Piemonte, si intende suddiviso tra progetto preliminare, definitivo e spese per l'attività di supporto al RUP.

3. Intervento 1.2 (muro trincea ferroviaria):

− oneri di acquisizione delle aree interessate dall'intervento a carico della Città di Bra nella misura indicata nell'allegato alla nota n.848 del 23 maggio 2008 di R.F.I.

− finanziamento secondo lotto a carico della Regione Piemonte fino alla concorrenza massima di 1.4 milioni di euro (bilancio 2008).

4. Le eventuali maggiori somme che si dovessero rendere necessarie per ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 2, saranno a totale carico della Città di Bra.

5. Non sono ammesse compensazioni degli oneri tra i due interventi oggetto del presente Accordo.

Art.5

Erogazione delle risorse

Intervento 1.1 (progettazione in ambito stazione di Bra):

  1. Intervento 1.2 (muro trincea ferroviaria):

La Regione si impegna a finanziare la realizzazione del secondo lotto funzionale successivamente all'approvazione della progettazione esecutiva, fino all'importo massimo di € 1.400.000,00 nel seguente modo:

  1. La liquidazione delle somme avverrà con determinazione dirigenziale da parte del Dirigente competente della Regione, a seguito della trasmissione da parte del Responsabile del Procedimento della documentazione attestante le condizioni previste per il pagamento delle singole tranche di finanziamento, e compatibilmente con le risorse stanziate a Bilancio regionale.
  2. Qualora per la realizzazione dell'intervento si rendessero necessarie maggiori spese rispetto alle somme previste dal presente atto, queste saranno a carico del Comune di Bra.

Art. 6

Varianti − Ribassi d'asta

  1. Per l'intervento 1.1 (progettazione in ambito stazione di Bra) le economie ed i ribassi d'asta che si rendessero disponibili resteranno nella disponibilità della Regione Piemonte unico Ente finanziatore.
  2. Per l'intervento 1.2 (muro trincea ferroviaria) i ribassi d'asta potranno essere utilizzati per l'espletamento di attività finalizzate all'esecuzione dell'intervento o per la realizzazione di opere complementari connesse alla sua funzionalità. A tal proposito eventuali varianti tecniche e suppletive degli interventi previsti nel presente accordo, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di OO.PP., dovranno trovare copertura finanziaria nell'ambito degli importi definiti nel presente accordo, o a carico del Comune di Bra.

Art. 7

Relazione finale e recupero delle economie

  1. Per entrambi gli interventi oggetto del presente Accordo, al termine dei lavori, il Responsabile del Procedimento dovrà trasmettere alla Regione Piemonte, la rendicontazione finale delle spese (Lavori e Somme a Disposizione) effettivamente sostenute per l'attuazione delle opere, ed una Relazione generale sull'andamento dei lavori stessi.
  2. Eventuali economie accertate al termine degli interventi saranno recuperate dalla Regione Piemonte.

Art. 8

Tavolo tecnico interistituzionale

  1. Al fine di predisporre le necessarie verifiche sulle fasi progettuali e realizzative dell'intervento, per il rispetto degli impegni assunti con il presente accordo, nonché per ogni altra questione che sia necessario ed opportuno discutere congiuntamente per la migliore celerità e qualità di realizzazione dell'intervento in oggetto, tra le parti si costituisce un "Tavolo tecnico−amministrativo", la cui segreteria viene concordemente affidata alla Città di Bra, composto da funzionari della Regione Piemonte, della Città di Bra e di R.F.I. S.p.A. i cui nominativi verranno comunicati a seguito della stipula del presente accordo dalle singole parti sottoscrittrici.
  2. Il tavolo tecnico si riunisce con periodicità semestrale per monitorare lo stato di avanzamento delle attività ed esaminare gli elaborati predisposti.
  3. Qualora l'impostazione dei lavori lo rendesse necessario il tavolo potrà definire un calendario di incontri più ravvicinati.
  4. Il tavolo può essere convocato con motivata richiesta da parte di ciascuna delle parti firmatarie del presente accordo.
  5. Qualora le successive attività di progettazione, basate su specifiche indagini di tipo geologico−tecnico e topografiche e le eventuali prescrizioni in sede autorizzativi o le effettive esigenze degli Enti erogatori dei servizi pubblici comportino modifiche tecniche significative, fermo restando l'importo del finanziamento, tali modifiche saranno esaminate dal tavolo tecnico di cui al presente articolo.

Art. 9

Modifiche dell'accordo

  1. Il presente Accordo può essere integrato e modificato con il consenso unanime dei soggetti firmatari, secondo la vigente normativa in materia e con le stesse procedure previste per la sua approvazione e stipula.

Art. 10

Collegio di vigilanza e attivita' di controllo

  1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7º, del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di programma sono esercitati da un collegio costituito dal Presidente della Regione o da suo delegato, che lo presiede e dai rappresentanti degli enti interessati.
  2. Il collegio di vigilanza, in particolare:
  3. vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
  4. individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
  5. provvede, ove necessario alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo di Programma;
  6. dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di Programma;
  7. propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell'Accordo di Programma;
  8. valuta le proposte di variazione delle attività previste nello stesso, formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto comportanti la modifica dei contenuti del presente Accordo di Programma, propone la riapertura dell'Accordo stesso;
  9. valuta le eventuali modifiche al programma di attività nonché il rendiconto finale dell'iniziativa.
  10. relaziona agli Enti partecipanti sullo stato di attuazione dell'Accordo.

Art. 11

Controversie

  1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo di Programma non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza.
  2. Ove la controversia non sia risolta da tale Collegio, la soluzione della stessa è deferita al competente Foro di Torino.

Art. 12

Approvazione, pubblicazione, effetti, decadenza e durata.

  1. Il presente Accordo di Programma sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate, è approvato ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
  2. Le attività programmate sono vincolanti per gli Enti firmatari che si assumono l'impegno di realizzarle.
  3. Qualora per cause direttamente imputabili alla Città di Bra, non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo, la Regione procederà alla revoca del contributo.
  4. La scadenza del presente Accordo di Programma è stabilita alla liquidazione dell'intero contributo da parte della Regione Piemonte.

Art. 13

Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Il presente Accordo si compone di n. 13 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte

Il Presidente della Giunta Regionale: Mercedes Bresso

Per il Comune di Bra

Il Sindaco: Camillo Scimone

Per la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A

Il Direttore Compartimentale Movimento Torino:

Lorenzo Livrieri.