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Bollettino Ufficiale n. 03 del 22 / 01 / 2009


Codice DA1008
D.D. 24 dicembre 2008, n. 744

Potenziamento del metanodotto Gozzano−Domodossola, da localizzarsi nei Comuni di Invorio, Colazza, Ameno, Miasino, Orta San Giulio, Armeno e Pettenasco in Provincia di Novara, presentato dalla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. Autorizzazione ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal D. Lgs 27 dicembre 2004, n. 330.

La Società Snam Rete Gas S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, 7 ed uffici in Alessandria − Spalto Gamondio 27/29, ha inoltrato in data 27 giugno 2007 alla Regione Piemonte l'istanza, ai sensi degli articoli 52 quater e 52 sexies D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330, per l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità del progetto "Potenziamento metanodotto Gozzano−Domodossola", da localizzarsi nei Comuni di Invorio, Colazza, Ameno, Miasino, Orta San Giulio, Armeno e Pettenasco in Provincia di Novara.

La documentazione presentata da Snam Rete Gas S.p.A. in allegato all'istanza era comprensiva degli elaborati progettuali definitivi dell'opera in scala 1:10.000, delle planimetrie catastali in scala 1:1.500 con indicazione della fascia di vincolo preordinato all'esproprio e dell'area di occupazione lavori, della dichiarazione prevista dall'art. 31, comma 2 del D. lgs. 164/2000, della relazione tecnica, dell'elenco fogli e particelle catastali con i relativi intestatari interessati dal vincolo preordinato all'esproprio, di un elenco dei soggetti interessati al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni ecc.

Con Determinazione Dirigenziale del 13 luglio 2007 n. 168 sono quindi state attribuite dal Responsabile del Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica le responsabilità del procedimento e dell'istruttoria per il procedimento in oggetto.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 26 luglio 2007 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati, ai sensi della D.G.R. n. 25 − 3293 del 3 luglio 2006, con in allegato l'elenco delle aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e delle aree interessate dall'occupazione temporanea. Con tale avviso, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 14 della L.R. 4 luglio 2005, n. 7, ha avuto inizio la fase istruttoria del procedimento.

Ai sensi dell'art. 52 ter del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., essendo il numero dei destinatari superiore a 50, lo stesso comunicato è stato pubblicato nella medesima data sul sito internet della Regione. Nella stessa data (26.07.2007), inoltre, Snam Rete Gas S.p.A. ha provveduto a consegnare ai Comuni di Invorio, Colazza, Ameno, Miasino, Orta San Giulio, Armeno e Pettenasco copia del comunicato per l'affissione all'Albo Pretorio, che è avvenuta fino al 15 agosto 2007 nei Comuni di Invorio, Colazza, Orta San Giulio e Armeno, fino al 14.08.2007 nei Comuni di Miasino e Ameno, fino al 16.08.2007 nel Comune di Pettenasco, nonché a farlo pubblicare integralmente sui quotidiani La Stampa e La Repubblica.

Al responsabile del procedimento sono pervenute osservazioni da parte dei seguenti proprietari: Cagalli Aurora, Panza Silvana e Panza Donatella (nota del 9.09.2007), Quaglia Rino (nota del10.09.2007), Florio Cesare (nota del 10.09.2007), Piero Savoini, Zana Silvia (nota del10.09.2007), Zana Enrica (nota del 10.09.2007) con richieste in merito allo studio di varianti di tracciato tese a minimizzare le interferenze con i fondi interessati dal progetto.

L'istruttoria ha seguito le procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale come definite dalla D.G.R. 25 − 3293 del 3 luglio 2006, ed in particolare quanto indicato all'allegato B che definisce le modalità per il procedimento di autorizzazione relativo a gasdotti non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di V.I.A.

Nella fase di autorizzazione sono stati invitati a partecipare, oltre all'ARPA Piemonte, la Direzione regionale Ambiente, con i Settori Risanamento acustico ed atmosferico, Grandi rischi industriali, Politiche di Prevenzione, Rilevamento−controllo−tutela−risanamento delle acque e disciplina degli scarichi, i Settori Gestione Beni ambientali, Accordi di Programma ed esame conformità urbanistica della Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, le Direzioni Agricoltura con il Settore Infrastrutture rurali e Territorio, nonché Opere Pubbliche−Difesa del suolo−Economia montana e foreste con il Settore decentrato Opere Pubbliche di Novara, e in ultimo il Settore Attività negoziale e contrattuale − Espropri − Usi civici della Direzione Risorse umane e Patrimonio. Sono stati inoltre invitati tutti i soggetti interessati come indicato da Snam Rete Gas. S.p.A. nell'istanza di autorizzazione.

In data 8 ottobre 2007 si è svolta la prima conferenza di servizi, convocata con nota n. 11006 del 20.09.07, al fine di valutare gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, in cui sono state illustrate le caratteristiche tecnico−progettuali dell'opera.

Al riguardo, il progetto è composto da interventi che hanno lo scopo di potenziare il metanodotto Gozzano−Domodossola a mezzo dell'interconnessione con il metanodotto Passo Gries−Mortara, prevista mediante il gasdotto DN 200 Colazza−Ameno e le successive previste Derivazioni, a seguito dei notevoli incrementi dei volumi di gas naturale trasportati nel corso degli ultimi anni, consentendo di riportare l'assetto del trasporto delle condotte interessate nell'ambito degli usuali criteri di affidabilità e flessibilità di esercizio richiesti.

In particolare, il progetto è costituito dalla realizzazione dei seguenti interventi:

  1. metanodotto Colazza−Ameno DN 200, esercito a 75 bar di lunghezza pari a circa 5,2 km, sito nei Comuni di Invorio, Colazza e Ameno, costituente uno stacco in Comune di Colazza dal metanodotto esistente della Rete Nazionale di Trasporto Passo Gries−Mortara, con tracciato parallelo nei primi 600 metri al citato gasdotto e con successivo interessamento delle località Borsata e Cassano ed attraversamento del torrente Agogna, per poi raggiungere l'area sulla quale è previsto l'impianto di riduzione 75/12bar di Ameno;
  2. Derivazione per Orta San Giulio DN 200, esercito a 12 bar di lunghezza pari a 4,65 km circa, costituente uno stacco dal citato impianto di riduzione di Ameno in progetto, con successivo tracciato in allineamento a strade Vicinali, Comunali, nonché alla Provinciale n. 114 per raggiungere il metanodotto di collegamento in Comune di Orta San Giulio, dopo aver effettuato numerosi attraversamenti delle citate strade, nonché della ferrovia Novara−Domodossola e in ultimo della strada Statale n. 229;
  3. Diramazione per Pettenasco DN 150, di lunghezza pari a 3,42 km, esercito a 12 bar, sito nei Comuni di Miasino, Armeno e Pettenasco, costituente uno stacco dalla Derivazione in progetto per Orta San Giulio presso il punto di intercettazione PIDI n. 2 in Comune di Miasino, con tracciato allineato alla viabilità esistente per il primo chilometro, successiva discesa nella Valle del Pescone su crinale parzialmente boscato e a pascolo, affiancamento al torrente Pescone e successivo suo attraversamento per disporsi lungo la strada Statale n. 229 e collegarsi in Comune di Pettenasco al metanodotto in esercizio;
  4. Metanodotto allacciamento Comune di Miasino DN 100, esercito a 12 bar, di lunghezza pari a poche decine di metri e costituente uno stacco da un punto di intercettazione PIDI in progetto sul gasdotto di Derivazione per Orta San Giulio e un punto di intercettazione PIDA dell'esistente allacciamento al Comune di Miasino.

L'area interessata dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nel caso di condotte DN 200 a 75 bar è costituita da una fascia di larghezza pari a 13,50 metri per lato, rispetto all'asse della tubazione, mentre nel caso dei gasdotti DN 200/150/100 a 12 bar tale fascia è pari a circa 6 metri.

Nel corso della Conferenza dei servizi a seguito dell'illustrazione del progetto effettuata dal proponente, ammesso ai lavori della stessa per l'occasione, si sviluppa il dibattito e il confronto nei quali intervengono i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali territorialmente interessate.

Nella fattispecie, il Sindaco di Miasino esprime un'opposizione alle soluzioni di tracciato previste per la realizzazione della Derivazione per Pettenasco e suggerisce l'utilizzo dell'alternativa di tracciato caratterizzata dalla sovrapposizione del tracciato del metanodotto con la strada vicinale Longone che, dopo la località Croce del Gallo, procede in direzione Santa Lucia e Borana.

Il Sindaco di Ameno, per parte sua, manifestando opposizione alle scelte di tracciato sviluppate dal proponente, comunica che farà pervenire proposte in ordine a soluzioni alternative di tracciato gradite all'Amministrazione Comunale.

Il Sindaco di Armeno comunica, a sua volta, che farà pervenire una proposta di variante di tracciato per quanto attiene al progetto della Derivazione per Pettenasco.

In ultimo, l'Assessore del Comune di Colazza evidenzia la particolare attenzione attribuita dall'Amministrazione Comunale alla previsione dei ripristini ambientali.

Inoltre, viene generalmente evidenziata la presenza di lacune nella documentazione progettuale presentata ed emerge in particolare, da parte dei rappresentanti delle Direzioni regionali Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia montana e foreste, nonché Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, unitamente al Corpo Forestale dello Stato, l'esigenza di una sua integrazione.

Tali istanze di integrazione progettuale vengono successivamente formalizzate e meglio precisate al Responsabile del procedimento rispettivamente con note n. 3689 del 15.10.2007 della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste, n. 1185 del 10.10.07 del Settore Gestione beni ambientali, nonché n. 6367 del 12.10.07 del Corpo Forestale dello Stato − Comando di Novara, e concernono in sintesi i seguenti aspetti e temi documentali:

  1. Relazione paesaggistica.
  2. Motivazione approfondita legata alla scelta dei tracciati in progetto per rapporto ai valori paesaggistici delle aree interferite segnalati dal PTR e dai PTP.
  3. Evidenziazione dei tratti in dismissione e degli interventi di ripristino ambientale.
  4. Relazione tecnica illustrativa sugli attraversamenti previsti dei corsi d'acqua nonché sulla demanialità o meno degli stessi.
  5. Verifica d'intesa con i Sindaci di Miasino, Ameno e Armeno della possibilità di produrre varianti di tracciato migliorative nei territori dei Comuni citati, volte ad ottimizzare le interferenze..

Con determinazione dirigenziale n. 55 del 2.11.2007 il responsabile del Settore regionale Programmazione e Risparmio in materia energetica sospendeva dunque il termine di conclusione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni, stabilendo la ripresa del medesimo a partire dal ricevimento da parte del proponente delle integrazioni progettuali richieste con nota del responsabile del procedimento n. 2948 del 5.11.2007.

Successivamente, SnamReteGas S.p.A. con nota n. 20378 del 30.01.2008 provvedeva a trasmettere al responsabile del procedimento le integrazioni progettuali richieste, unitamente alle controdeduzioni alle osservazioni presentate dalle ditte catastali interessate. Quest'ultimo, valutata la completezza della documentazione consegnata, provvedeva con determinazione dirigenziale n. 110 del 19.02.2008 a riavviare il procedimento, fissando nell'8 maggio 2008 il termine ultimo per l'emanazione del provvedimento finale.

Con nota n. 5108 del 25.02.2008 veniva indetta la seconda conferenza dei servizi che aveva luogo in data 17 marzo 2008.

Nel corso dei lavori di tale Conferenza veniva dato atto che in vista della stessa erano pervenuti i seguenti pareri:

I lavori della Conferenza proseguivano, poi, con l'illustrazione da parte del proponente delle integrazioni progettuali prodotte comprensive delle varianti concertate con i Comuni di Miasino e Armeno, delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, nonché con il conseguente dibattito tra i soggetti e gli enti partecipanti.

In particolare, per quanto concerne le osservazioni presentate dai sig.ri Savoini Piero, Zana Enrica e Zana Miriam, SnamReteGas S.p.A. rilevava l'accoglimento della richiesta di modifica del tracciato, avendo accolto la proposta di variante n. 1 avanzata dal Comune di Miasino con nota n. 3182 del 10.09.2007. Per contro, per ragioni inerenti all'insussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza nell'esercizio del metanodotto, il proponente dichiarava di non poter accogliere le proposte di variante avanzate dalle sig.re Cagalli Aurora, Panza Silvana e Panza Donatella, pur offrendo garanzie circa il ripristino dei luoghi allo stato precedente ai lavori e in merito all'equo indennizzo dei danni causati alle coltivazioni da frutta.

Nel corso del dibattito venivano rese a verbale le seguenti dichiarazioni da parte degli Enti locali interessati:

Successivamente, in data 24 aprile 2008, SnamReteGas S.p.A. richiedeva, con nota n. 130, una proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento, motivando l'istanza con la mancata acquisizione da parte dei Comuni territorialmente interessati dal progetto della documentazione urbanistica necessaria al Settore regionale Accordi di Programma ed Accertamento conformità urbanistica per l'espressione del parere di competenza.

Prendendo atto della mancanza dei presupposti per addivenire all'adozione del provvedimento finale, con determinazione dirigenziale n. 259 del 9.05.2008 il responsabile del Settore regionale Programmazione e risparmio in materia energetica prorogava il termine di conclusione del procedimento, prevedendo una nuova scadenza al sessantesimo giorno dalla data di avvenuto ricevimento da parte del Settore regionale competente della documentazione necessaria per l'accertamento della conformità urbanistica delle opere.

Poiché l'effettiva consegna da parte del proponente della citata documentazione urbanistica avveniva il 24 giugno 2008 con nota n. 00291, il nuovo termine di conclusione del procedimento veniva così a definirsi nel 22 agosto 2008.

In vista di tale termine, il responsabile del Settore regionale Accordi di Programma ed Accertamento conformità urbanistica, rilevando la fase di emergenza in cui si trovava il Settore medesimo, in ordine alla conclusione di precedenti ed improrogabili procedimenti, con nota n. 35360 del 7.08.2008 richiedeva ulteriore proroga dei termini del procedimento.

Prendendo nuovamente atto dell'insussistenza dei presupposti per pervenire all'adozione del provvedimento finale, sentito il Settore menzionato, il responsabile del Settore regionale Programmazione e risparmio in materia energetica, con determinazione dirigenziale n. 464 del 22.08.2008, prorogava il termine di conclusione del procedimento di ulteriori quarantacinque giorni, stabilendo in tal modo il nuovo termine nel 6 ottobre 2008.

In merito alla conformità urbanistica dell'opera in progetto, il competente Settore regionale, con nota n. 43765 del 2.10.2008, rilevando la complessiva difformità urbanistica dell'opera in progetto rispetto agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati nei Comuni di Invorio, Colazza, Ameno, Miasino, Orta San Giulio, Armeno e Pettenasco espriemeva parere favorevole al progetto proposto, condizionatamente al rispetto di prescrizioni.

In ultimo, con riferimento alle verifiche occorse in merito all'avvenuta comunicazione ai proprietari delle nuove particelle catastali interessate dalle varianti progettuali intervenute nel corso del procedimento, SnamReteGas S.p.A. con nota n. 560 del 14 ottobre 2008 decideva di richiedere ulteriore proroga di novanta giorni, al fine di poter procedere alle necessarie pubblicazioni e consentire ai proprietari catastali di presentare eventuali osservazioni.

A fronte di tale richiesta, constatando l'impossibilità di emanare il provvedimento finale, il responsabile del Procedimento con determinazione dirigenziale n. 562 del 15.10.2008 prorogava il termine di conclusione del medesimo di novanta giorni, a far data dal 6.10.2008, stabilendo il nuovo termine nel 4 gennaio 2008.

In data 6 novembre 2008 la Società proponente provvedeva alla pubblicazione sui quotidiani "La Stampa" e "Il Corriere della Sera" dell'avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 52 ter del DPR 327/2001 e s.m.i., per i tratti di metanodotto in Comune di Armeno e Miasino interessati rispettivamente dalla variante al tracciato del metanodotto Diramazione per Pettenasco e dalla variante al tracciato del metanodotto Diramazione per Orta San Giulio, emerse e concordate nell'ambito delle conferenze dei servizi svoltesi nell'ambito del procedimento. Inoltre, il medesimo avviso contenente le particelle catastali interessate dalle citate varianti veniva pubblicato presso gli Albi Pretorii dei Comuni di Armeno e Miasino tra il 6.11.2008 e il 26.11.2008.

Infine, con nota n. 645 del 17 dicembre 2008 SnamReteGas S.p.A. comunicava che durante il periodo di pubblicazione previsto dalla norma non erano pervenute osservazioni.

Ciò considerato, si dà atto che tutti i pareri espressi nel corso del procedimento, sono favorevoli alla realizzazione dell'opera, a condizione che siano osservate le prescrizioni progettuali e gestionali indicate dai soggetti che si sono espressi nel corso del procedimento, e che si riportano di seguito.

Direzione regionale Agricoltura (nota n. 8712 del 28.03.2008)

  1. Le aree agricole e naturali interessate dalla realizzazione del metanodotto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Nel caso in cui il tracciato si snodi in superfici agricole occupate da colture legnose (vigneti, frutteti, impianti di arboricoltura), il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di espianto e di successivo ripristino.
  2. Il taglio della vegetazione arborea spontanea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere effettuato nella stagione di riposo vegetativo. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.
  3. Per quanto riguarda le aree agricole interferite dall'opera in progetto, la fase di cantiere dovrà essere organizzata e gestita in modo tale da consentire l'accesso alle proprietà.
  4. Il terreno agrario ottenuto dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, conservato in modo da non alterare le sue caratteristiche fisico−chimiche e riutilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale. Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.
  5. Durante la fase di cantiere, per tutte le lavorazioni che saranno realizzate in prossimità dei corsi d'acqua naturali ed artificiali dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare intorbidamenti delle acque e sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.
  6. Prima dell'esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall'articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Novara e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del proponente.
  7. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l'esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque dei corsi d'acqua interferiti attraverso la realizzazione di idonee opere provvisionali. Il cantiere dovrà inoltre essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni dei corsi d'acqua e i tempi delle operazioni in alveo. Al termine dei lavori l'alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo, presenza di materiale lapideo di pezzatura significativa e caratterizzante) analoghe a quelle precedenti all'intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell'alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell'habitat originario.
  8. Il proponente dovrà sviluppare la progettazione esecutiva degli interventi di recupero e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto, avvalendosi anche di tecniche di ingegneria naturalistica, e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Tale progetto dovrà essere concordato preventivamente con la Direzione regionale Agricoltura e con gli Enti interessati. Gli interventi di recupero e di mitigazione ambientale dovranno procedere per lotti funzionali parallelamente all'avanzamento del cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde. Il piano di manutenzione delle opere a verde indicato nel documento "Approfondimenti ed integrazioni in esito alla C.d.S. del 08/10/2007 (SPC. 80035)" al punto 6 deve essere integrato prevedendo la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea. Si richiede infine che il proponente stipuli idonea fideiussione a garanzia della corretta esecuzione degli interventi di recupero e di mitigazione ambientale, delle cure colturali e della riuscita delle opere a verde.
  9. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di accesso alle aree di lavoro, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

Settore regionale Gestione Beni Ambientali (nota n. 10883 del 14.03.2008)

  1. Nella costruzione dei vari manufatti si dovrà porre particolare cura ed attenzione alla scelta ed impiego dei materiali, con speciale riguardo ai metodi di lavorazione, mantenendo intatte le caratteristiche tipiche della zona.
  2. Nelle aree boscate attraversate dal previsto metanodotto si dovrà provvedere puntualmente alla salvaguardia della vegetazione esistente, limitando allo stretto necessario gli interventi al soprassuolo arboreo, eseguendo i tagli secondo le buone norme selvicolturali; pertanto gli scavi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, senza provocare danni alla vegetazione arborea circostante.
  3. Tutti i siti interessati dall'attraversamento del metanodotto dovranno essere prontamente ripristinati secondo la tipologia tradizionale locale e riportati allo stato originario, al fine di una loro rapida rinaturalizzazione nel contesto paesaggistico di appartenenza.
  4. L'intero intervento dovrà essere eseguito in coerenza ed osservanza della documentazione progettuale sottoposta ad approvazione.

Settore regionale decentrato Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico − Novara (nota n. 29735 del 22.04.2008)

  1. Nell'esecuzione delle protezioni spondali si dovrà evitare il restringimento delle sezioni d'alveo, curandone i raccordi con le sponde naturali esistenti.
  2. Il materiale proveniente da scavi di fondazione, sbancamento e riprofilatura dovrà essere riutilizzato in loco a tombamento spondale e/o di depressioni d'alveo.
  3. Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.
  4. Durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua.
  5. Nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore regionale competente.
  6. L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale dell'Ente autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
  7. Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere acquisita la concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile, ai sensi della L.r. 18 maggio 2004 n. 12 e del DPGR 6 dicembre 2004 n. 14/R.
  8. Dovranno essere comunicati al Settore decentrato Opere pubbliche di Novara, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, l'inizio e l'ultimazione dei lavori; inoltre, ad avvenuta ultimazione, dovrà essere inviata una dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato.

Settore regionale Accordi di Programma ed accertamento conformità urbanistica (nota n. 43765 del 2.10.2008)

  1. Per quanto attiene all'interferenza con il vincolo cimiteriale nel Comune di Miasino, il proponente dovrà acquisire il parere della ASL competente per territorio e rispettarne le eventuali prescrizioni.
  2. Per quanto riguarda le interferenze del tracciato con le "classi di idoneità urbanistica condizionata CC,CP e CT" normate secondo appositi "criteri geologici" nel Comune di Orta San Giulio, dovranno essere rispettati i disposti degli artt. 54, 63 e 64 delle NtA del P.R.G.C vigente.

Settore regionale Attività negoziale e contrattuale − Espropri − Usi civici (nota n. 48800 del l'8.10.2008)

In materia di Usi Civici

  1. Si esprime parere favorevole all'opera riguardo al tratto in Comune di PETTENASCO, in quanto risultano agli atti due Decreti Commissariali di inesistenza di usi civici datati 28.05.1935 e 12.05.1939.
  2. I Comuni di AMENO e COLAZZA, risultando agli atti che la situazione è tuttora da definire, (per COLAZZA risulta solo un Decreto Commissariale in data 02.05.1964 di nomina Perito Istruttore al quale non fu dato seguito), dovranno chiedere all' Ufficio regionale Usi Civici, prima dell'inizio dei lavori, la nomina di un Perito per l'accertamento e/o la verifica dell'esistenza o meno di gravami di uso civico nell'intero comprensorio comunale (ovvero almeno sull'area interessata dall'opera, compresa la fascia di asservimento e di occupazione temporanea) e contestuale trasposizione cartografica delle mappe antiche (Rabbini) sulla cartografia attuale (N.C.T.).
  3. Per i Comuni di ARMENO, INVORIO, MIASINO e ORTA S. GIULIO, risultano agli atti vari Decreti Commissariali di accertamento e assegnazione a categoria che però identificano i beni vincolati da uso civico su cartografia antica (Rabbini) per cui è impossibile una verifica di eventuali interferenze con il metanodotto senza una preventiva trasposizione cartografica. Pertanto, i Comuni sopraccitati dovranno chiedere all' Ufficio regionale Usi Civici, prima dell'inizio dei lavori, la nomina di un Perito per la trasposizione cartografica delle mappe antiche (Rabbini) sulla cartografia attuale (N.C.T.) di tutto il territorio comunale ovvero almeno dell'area interessata dall'opera (compresa la fascia di asservimento e di occupazione temporanea.
  4. Qualora, al termine dei predetti accertamenti, risultasse che l'opera attraversa terreni vincolati, i Comuni di AMENO, ARMENO, COLAZZA, INVORIO, MIASINO e ORTA S. GIULIO, dovranno presentare all' Ufficio regionale Usi Civici istanza di concessione amministrativa, come previsto dalla L. 1766/1927 e s.m.i. .Infatti l' "USO CIVICO" è un vincolo imprescrittibile, inusucapibile, inalienabile e non espropriabile quindi ogni eventuale atto riguardante gli immobili vincolati, se non debitamente autorizzato nelle forme di legge, risulta inficiato da nullità assoluta.

In materia espropriativa

  1. In caso di inadempienza dei Comuni di AMENO, ARMENO, COLAZZA, INVORIO, MIASINO, e ORTA S. GIULIO a quanto sopraesposto in materia di USI CIVICI, questa Direzione non potrà rilasciare il richiesto provvedimento di "occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù" ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
  2. Snam Rete Gas S.p.A , dopo il rilascio dell' autorizzazione da parte di codesto Settore, dovrà predisporre un piano particellare completo comprendente sia le aree soggette ad occupazione temporanea che quelle ad asservimento coattivo con l'indicazione delle rispettive indennità offerte.
  3. Tale piano, unitamente ai Certificati Urbanistici completi di planimetria di P.R.G. in scala catastale ed estratto delle N.T.A. nonché ad eventuali ulteriori elaborati necessari per la stima delle indennità, dovrà essere allegato all' istanza di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. da presentare a questa Struttura.

Provincia di Novara (nota n. 54380 del 17.03.2008)

  1. Per quanto concerne il vincolo idrogeologico, la relativa autorizzazione dovrà essere subordinata nell'efficacia alla verifica da effettuarsi da parte della medesima Provincia in sede di esame del progetto esecutivo, una volta ottenuti i necessari pareri tecnici in ordine agli aspetti geologici e forestali.
  2. Con riferimento ai tratti d'intervento ricadenti nell'ambito della fascia della "rete ecologica" definita lungo il torrente Agogna e sottoposta all'art. 2.8 delle N.T.A del Piano Territoriale Provinciale, dovrà essere previsto il ripristino della naturalità di tale porzione di territorio a carico della società proponente, secondo le indicazioni delle Linee Guida della Rete Ecologia approvate con deliberazione del Consiglio Provinciale di Novara n. 10 del 30.03.2007 e visionabili sul sito internet della Provincia di Novara.

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte (note n. 7982 del 7.11.2007, e n. 3621 dell'8.05.2008))

  1. Sarà necessario prevedere un'assistenza archeologica continua in corso d'opera, da parte di operatori specializzati sotto la supervisione della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, a tutti i lavori di scotico e scavo, comprese eventuali opere accessorie, allo scopo di garantire l'immediato riconoscimento e salvaguardia di eventuali preesistenze di natura archeologica tutelate ai sensi della vigente normativa.
  2. Preliminarmente all'avvio delle opere di scavo, dovrà essere inviata alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte una comunicazione con indicazione della data effettiva di inizio dei lavori, del cronoprogramma degli stessi, nonché del nominativo della ditta incaricata dell'assistenza archeologica. SnamReteGas S.p.A. è altresì invitata a prendere contatti con gli Uffici della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, al fine di elaborare congiuntamente un piano per l'esecuzione di sondaggi e scavi in estensione nelle aree interessate dalle realizzazioni previste.

Ministero delle Telecomunicazioni, Ispettorato Territoriale per il Piemonte e la Valle d'Aosta, Ufficio Interferenze Elettriche (nota n. 18340 dell'8.19.2007)

  1. La realizzazione dell'opera in progetto dovrà avvenire in osservanza delle Leggi e prescrizioni, per quanto attiene alla tutela dei preesistenti impianti della Rete Pubblica di Comunicazione, che prevedono il rilascio del nulla−osta alla costruzione da parte dell'Ufficio Interferenze elettriche competente, a valle della presentazione da parte del proponente della prevista istanza.

Terna S.p.A (nota n. TEAOTTO/P2007002090 del 1.10.2007)

  1. Con riferimento alle interferenze con le linee in alta tensione a 132 kV "T. 436 "Borgomanero−Gravellona", T. 452 "Arona−Gravellona", T. 468 "Pallanzeno−Pieve Vergonte", T. 474 "Borgomanero Est−Omegna", in sede di progettazione esecutiva i tracciati delle opere dovranno mantenere, in prossimità dei sostegni delle linee citate, una distanza tale da rispettare i franchi dettati dalle norme tecniche di cui al DM 21.03.1988 e s.m.i.

Comune di Armeno (DCC n. 14 del 16.06.2008)

  1. Nel prendere atto del progetto presentato dalla SnamReteGas S.p.A., come da ultimo variato a seguito delle integrazioni illustrate nella Conferenza dei servizi del 17.03.2008, quale proposta progettuale che contempera gli interessi del Comune con le soluzioni tecniche praticabili, si richiede al proponente che, con riferimento alla variante proposta e a causa di possibili problemi di carattere idrogeologico, le opere di ripristino negli attraversamenti della strada vicinale di collegamento tra Armeno e Pettenasco siano fatti a regola d'arte e garantiscano la durata nel tempo. Inoltre, si richiede che lungo la strada denominata "Via Vecchia", in zona Santa Lucia, vengano eseguite le opere necessarie a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche.

Comune di Miasino (DCC n. 22 del 20.06.2008)

  1. Nel prendere favorevolmente atto delle modifiche al tracciato apportate dal proponente in sede di presentazione delle integrazioni progettuali prodotte, si richiede alla SnamReteGas S.p.A. , oltre ad adeguati ripristini, anche la riparazione dei danni a mezzo della corresponsione di indennizzi in denaro o a mezzo della realizzazione di opere.

Comune di Colazza (DCC n. 5 del 27.03.2008)

  1. SnamReteGas S.p.A., prima dell'inizio della realizzazione del progetto inerente ai lavori di esecuzione del metanodotto Colazza−Ameno DN 200, dovrà rilasciare adeguata fideiussione a garanzia del regolare ripristino ambientale delle aree interessate dai lavori, la cui quantificazione è rimessa alla valutazione dell'Organo esecutivo comunale.

Comune di Ameno (DCC n. 21 del 30.06.2008)

  1. Nel prendere atto del progetto presentato dalla SnamReteGas S.p.A., come da ultimo variato a seguito delle integrazioni illustrate nella Conferenza dei servizi del 17.03.2008, quale proposta progettuale che contempera gli interessi del Comune con le soluzioni tecniche praticabili, si richiede al proponente che:

Comune di Orta San Giulio (DCC n. 6 del 28.03.2008)

  1. Con riferimento all'attraversamento da parte della Derivazione per Orta San Giulio DN 200 del mappale n. 78 di nuova prevista edificazione residenziale−artigianale, con la previsione della realizzazione in fascia di rispetto di un parcheggio a raso di uso pubblico, si raccomanda al proponente di valutare in sede di progettazione esecutiva il passaggio nella retrostante strada comunale Carcegna, in alternativa alla realizzazione della condotta con caratterizzazione tecnica tale da consentire l'utilizzo dell'area anche con finalità a parcheggio, come da planimetria lasciata agli atti della Conferenza dei servizi del 17.03.2008.

Direzione regionale Ambiente

  1. Nel corso delle attività di cantiere dovranno essere utilizzati mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio dei lavori.
  2. I gruppi elettrogeni utilizzati, quale fonte primaria e continuativa di energia elettrica per il cantiere, se equipaggiati con motori a ciclo diesel dovranno essere dotati di specifici sistemi di contenimento delle emissioni di articolato.
  3. I programmi di manutenzione dovranno prevedere interventi specificatamente finalizzati a mantenere a livelli ottimali le prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate. In particolare tali interventi dovranno interessare gli impianti di abbattimento polveri, gli apparati di bagnatura, i generatori di calore (bruciatori) e i motori a combustione interna installati su mezzi mobili o impianti fissi nonché, in generale, lo stato di efficienza di ogni altro apparato che possa incidere sulle emissioni complessive del cantiere.
  4. Le piste di cantiere dovranno essere periodicamente bagnate al fine di limitare l'emissione di polveri per sollevamento; nei periodi di scarsa piovosità dovrà altresì essere effettuata la bagnatura periodica del materiale proveniente dallo scavo della trincea e accantonato a fianco della pista.
  5. Dovranno essere realizzati idonei dispositivi di lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere.
  6. Dovranno essere utilizzati teli protettivi a chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti.
  7. Gli eventuali impianti di betonaggio, di frantumazione−vagliatura e recupero di inerti dovranno essere autorizzati per le emissioni in atmosfera ai sensi della normativa vigente, anche seguendo, ove possibile, le previste procedure semplificate.
  8. Dovranno essere concordati con i Comuni i punti di accesso al cantiere nonché i percorsi ottimali al fine di minimizzare gli impatti locali sulla qualità dell'aria, sul clima acustico e sulla viabilità.
  9. Dovrà essere prevista la gestione dell'esubero degli inerti derivanti dalla posa della tubazione e lo smaltimento differenziato di eventuali macerie di manufatti stradali e dell'asfalto.

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, appaiono soddisfatte le condizioni per l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità afferenti alla realizzazione del progetto "Potenziamento del metanodotto Gozzano−Domodossola", da localizzarsi nei Comuni di Invorio, Colazza, Ameno, Miasino, Orta San Giulio, Armeno e Pettenasco in Provincia di Novara;

considerato che non sono emersi elementi ostativi al prodursi dell'effetto di variante agli strumenti urbanistici,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;

VISTO il D.Lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;

VISTA la L.R. 4 luglio 2005 n. 7;

VISTA la D.G.R. 3 luglio 2006 n. 25 − 3293;

VISTE le DD n. 168 del 13.07.07, n. 55 del 2.11.07, n. 110 del 19.02.08, n. 259 del 9.05.2008, n. 464 del 22.08.2008 e n. 562 del 15.10.2008 del Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica;

VISTI i lavori delle conferenze dei servizi e i relativi verbali delle sedute;

VISTI i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le comunicazioni, agli atti del Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica, pervenuti dai soggetti interessati;

determina

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia