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Bollettino Ufficiale n. 03 del 22 / 01 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2009, n. 6−10587

Art. 16 della L.R. 42/2000 − Criteri, modalità e termini per la presentazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, messa in sicurezza permanente, bonifica e ripristino ambientale per l'anno 2009 da realizzarsi da parte dei Comuni e delle Province in sostituzione dei soggetti obbligati.

A relazione dell'Assessore De Ruggiero:

L'art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006 prevede che la Pubblica Amministrazione realizzi le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 del decreto stesso, in danno dei soggetti obbligati, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati.

Il decreto legislativo n. 152/2006 art. 250 prevede altresì che le Regioni possano istituire appositi fondi, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per anticipare le somme necessarie alla realizzazione di interventi di cui sopra.

La legge regionale n. 42/2000 all'art. 23 ha istituito un apposito capitolo di bilancio per il finanziamento in conto capitale degli interventi di bonifica eseguiti in danno.

La stessa legge regionale all'articolo 16 ai commi 1 e 2 prevede che la Giunta regionale, visto il Piano di bonifica e su proposta delle province, approva entro il 30 aprile di ogni anno un programma di finanziamento di interventi, da realizzarsi da parte dei comuni o delle province in sostituzione dei soggetti obbligati e che, per consentire la definizione del programma di cui al comma 1, le province fanno pervenire i progetti, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ogni anno.

Ai fini della migliore attuazione della suddetta legge devono essere esplicitati criteri, modalità e termini, secondo le previsioni della medesima legge regionale n. 42/2000, per la presentazione di progetti di intervento su siti inquinati ai fini dell'ammissione a finanziamento regionale e l'utilizzo delle risorse che saranno assegnate.

Si è proceduto pertanto all'elaborazione di criteri e modalità per addivenire all'attuazione del programma di finanziamento secondo l'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione unitamente all'allegato 2 (scheda di riepilogo dei dati di intervento).

Ritenuto che il finanziamento del presente piano debba essere assicurato dai fondi che saranno disponibili sul bilancio regionale ovvero di provenienza statale o comunitaria.

Dato atto che non è possibile procedere ad assegnazioni di fondi per gli interventi di cui al decreto legislativo n. 152/2006 art. 192, in attuazione di quanto espressamente previsto dall'art. 239 comma 2 lettera a), se non per consentire operazioni previste dalla parte quarta, titolo quinto, del decreto legislativo stesso.

Visto il decreto legislativo n. 152/2006;

vista la legge regionale n. 42/2000;

visto l'articolo 43 della legge regionale n. 9/2007;

visto l'articolo 16 della legge regionale n. 23/2008;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di definire, ai sensi della legge regionale n. 42/2000 art. 16, i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti di interventi di cui all'art. 250 del decreto legislativo 152/2006 sui siti inquinati, ai fini dell'ammissione a finanziamento regionale, come dettagliato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione unitamente all'allegato 2 (scheda di riepilogo dei dati di intervento);

2. di destinare all'attuazione del piano di finanziamento le risorse finanziarie regionali che a tal fine verranno assegnate dal bilancio regionale, nonché eventuali altre risorse, anche di provenienza statale o comunitaria a tale scopo utilizzabili;

3. di dare atto che non è possibile procedere ad assegnazioni di fondi per gli interventi di cui al decreto legislativo n. 152/2006 art. 192, in attuazione di quanto espressamente previsto dall'art. 239 comma 2 lettera a), se non per consentire operazioni previste dalla parte quarta, titolo quinto, del decreto legislativo stesso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Allegato

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 194 del presente Bollettino (Ndr)

Giunta Regionale