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Bollettino Ufficiale n. 03 del 22 / 01 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2008, n. 18−10251

Legge regionale n. 12/2008, art. 11 − Approvazione piano di iniziative in favore della filiera corta.

A(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

  1. di approvare il piano di interventi regionali in favore della filiera corta così come indicato nell'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di considerare prioritari gli interventi realizzati da enti locali singoli o associati per l'allestimento di mercati o spazi di vendita diretta su aree pubbliche o private;
  3. di provvedere, con successivi atti della Giunta regionale, alla determinazione dei criteri per la concessione dei contributi.
  4. Alla spesa si farà fronte con le disponibilità dell'U.P.B. DA11032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008− 2010.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

INTERVENTI SULLA FILIERA CORTA

1. PREMESSA

Con il termine filiera corta agroalimentare si intendono alcune modalità di vendita che vedono i produttori e i consumatori in rapporto diretto, senza intermediari.

Tali modalità si pongono in contrasto a fenomeni quali il deterioramento della diversità biologica e culturale, la perdita di competenze e saperi, la delocalizzazione, l'omologazione delle culture produttive, delle conoscenze e dei gusti alimentari.

La filiera corta aumenta la possibilità, per il cittadino−consumatore, di esercitare un controllo diretto sull'origine e sulle modalità di produzione di ciò che acquista e consuma.

I luoghi più diffusi ove produttori e consumatori si incontrano sono: i punti vendita aziendali, gli agriturismi, i mercati rionali, le fiere e i mercatini locali, il commercio elettronico (e−commerce, abbonamento spesa) e le consegne a domicilio.

A questi canali ormai consolidati si stanno progressivamente affiancando ulteriori occasioni di rapporto diretto tra produttori e consumatori, derivanti dall'affermazione di forme alternative di ospitalità per minori (agri−asilo, fattorie didattiche, mense scolastiche nelle quali si impiegano prodotti aziendali/locali, ecc.) e dalla costituzione dei gruppi di acquisto solidale (GAS), in quanto orientati principalmente verso le produzioni di piccoli produttori locali.

Le caratteristiche delle imprese agricole che operano sulla filiera corta e le modalità con cui si sviluppa la vendita diretta (realtà frammentate e di dimensioni ridottissime, discontinuità delle vendite e natura spesso informale delle stesse) determinano uno scenario carente di informazioni. Tuttavia si stima che le vendite dirette nella nostra regione rappresentino almeno il 5% delle vendite complessive di prodotti agricoli, percentuale in linea con la media nazionale. (Fonte: Dimensioni economiche della Filiera corta in Piemonte. IMA PIEMONTE − Torino dicembre 2006).

Le filiere vitivinicola, lattiero casearia, ortofrutticola, zootecnica e risicola sono quelle maggiormente interessate alla vendita diretta; trascurabile il peso negli altri comparti.

La modalità più diffusa è la vendita diretta presso l'azienda (utilizzata da tutte le filiere, con punte del 60% per i prodotti lattiero caseari e del 90% per il riso). La consegna a domicilio è significativa solo per il comparto enologico (interessa il 40% del vino venduto direttamente), mentre l'ortofrutta predilige la vendita sui mercati rionali (70% delle vendite dirette). Di un certo rilievo sono le vendite negli spacci che talune aziende agricole e cooperative hanno aperto in centri urbani medio − grandi (c.d. punti vendita delocalizzati), che interessano tutte le filiere tranne quella risicola. Ancora trascurabili in termini economici sono gli altri canali di vendita (agriturismo, fiere e mercatini locali, internet), sebbene queste modalità rappresentino per gli operatori del settore un importante canale promozionale.

2. IL QUADRO NORMATIVO

L'articolo 4 del decreto legislativo 18/5/2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo" disciplina l'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, sul territorio nazionale, a condizione che i prodotti provengano in misura prevalente dalle rispettive aziende e siano osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. In pratica, la norma consente agli imprenditori agricoli di vendere i propri prodotti sia in azienda che in altri luoghi, in forma stanziale o itinerante, su suolo pubblico o privato, con una semplice comunicazione (DIA) al comune ove ha sede l'azienda o a quello ove viene praticata la vendita (se diverso dal primo), con una evidente semplificazione burocratica rispetto alle più gravose norme previste per le imprese del commercio ai sensi del decreto legislativo 31/3/1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio).

In ambito regionale, le norme di indirizzo per la programmazione del commercio su area pubblica (D.C.R. n. 626−3799 dell'1/3/2000) e le norme che disciplinano le vicende giuridico amministrative del commercio su area pubblica (D.G.R. n. 32−2642 del 2/4/2001) danno ampie opportunità agli agricoltori che intendono commercializzare direttamente i propri prodotti, in ossequio ai principi generali recati dalla normativa statale in materia.

In tempi più recenti un impulso al settore è disceso dall'art. 1, comma 1065 della legge 27/12/2006, n. 296 e dal relativo decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20/11/2007 (pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007) con cui sono stati stabiliti i requisiti e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati agli imprenditori agricoli, con particolare riferimento alla partecipazione di quest'ultimi alla vendita diretta, alle modalità di vendita, alla trasparenza dei prezzi e all'eventuale accesso agli incentivi pubblici previsti dalla legislazione in materia.

L'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 23 maggio 2008 (legge finanziaria per l'anno 2008) recependo quanto indicato dal citato art. 1, comma 1065 della legge n. 296/2006, incentiva gli interventi a favore della filiera corta in agricoltura destinando adeguate risorse per gli interventi programmati nel triennio 2008 − 2010.

3. OBIETTIVI

La Regione attraverso gli incentivi a favore della filiera corta si propone di contenere i costi finali dei prodotti attraverso la riduzione dei passaggi delle produzioni agroalimentari dal campo alla tavola, di aumentare la trasparenza nella formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, di accrescere il reddito delle imprese agricole, di ridurre l'impatto ambientale provocato dai trasporti e dall'impiego del packaging necessario per salvaguardare l'integrità della merce durante il transito ed infine di valorizzare i prodotti agricoli tipici con una forte valenza territoriale.

4. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I prodotti agricoli, compresi quelli trasformati, destinati alla vendita diretta devono:

Saranno considerate prioritarie le iniziative che prevedono la commercializzazione di prodotti ottenuti nel rispetto di disciplinari di produzione più rigorosi in ambito ambientale, quali i prodotti biologici e quelli ottenuti con tecniche di produzione integrata (misura 214 del PSR 2007−2013), prodotti di qualità certificati (DOP, IGP, DOC e DOCG), prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) e prodotti che adottano sistemi di etichettatura volontaria che ne assicurino la tracciabilità.

Particolare attenzione sarà posta alle iniziative che garantiscono la trasparenza del prezzo (prezzo chiaro) attraverso l'indicazione del costo di produzione, del costo di trasformazione (eventuale) e del costo di vendita.

5. REQUISITI DEI PRODUTTORI

I produttori, singoli o associati, che intendono partecipare alle iniziative previste dal programma filiera corta, devono possedere i seguenti requisiti:

prevedere la vendita di prodotti agricoli, anche trasformati, provenienti dalla propria azienda, o dalle aziende agricole associate nel caso di cooperative ed altre forme associative.

Nella selezione delle aziende che intendono partecipare alle iniziative di cui al programma della filiera corta verrà assegnata priorità alle aziende condotte da donne e da agricoltori di età inferiore a quaranta anni.

L'attività di vendita diretta deve essere esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

6. INTERVENTI FINANZIABILI A BANDO

La Regione può concedere un contributo in conto capitale sulle spese sostenute da enti locali e da altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento agli imprenditori agricoli, che partecipano alle sottoindicate iniziative del programma "filiera corta regionale".

Il contributo concedibile sarà calcolato in percentuale sulla spesa ritenuta ammissibile e per ogni iniziativa verrà definito un tetto massimo di spesa.

a) Aree mercatali.

Interventi realizzati da comuni e da altri enti locali per l'allestimento, la ristrutturazione e l'ampliamento di aree mercatali e di altri spazi riservati ai produttori agricoli, singoli o associati, che intendono vendere direttamente i propri prodotti.

Una parte dell'area, non superiore al 20% della superficie totale, potrà essere destinata a servizi per operatori e clienti, o riservata ad imprese dell'artigianato agroindustriale di qualità, a condizione che siano rispettati i requisiti della territorialità e della tipicità.

Il contributo potrà riguardare anche le spese sostenute nel corso del primo biennio di attività del mercato, per attività di formazione e animazione dirette agli operatori coinvolti.

Gli spazi destinati alla vendita dovranno essere ubicati su area pubblica o su area privata purché aperta al pubblico.

All'interno delle aree mercatali potranno essere svolte attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali del territorio di riferimento.

b) Agricoltura in piazza

Manifestazioni variamente denominate (fiere, mercatini, ecc.) organizzate da comuni e da altri enti locali con cadenza periodica (almeno una volta all'anno), per la valorizzazione e la vendita di prodotti tipici locali. Durante lo svolgimento delle manifestazioni potranno anche avere luogo attività culturali, didattiche e dimostrative, legate ai prodotti alimentari tradizionali del territorio di riferimento.

c) Spazi di vendita aziendali e interaziendali

Allestimento, con arredi di formato uniforme, di spazi per l'esposizione e la vendita di prodotti agricoli locali da parte di enti pubblici, singoli o associati, da ubicarsi anche presso imprese di trasformazione agroindustriale, esercizi commerciali, turistici, agrituristici, della ristorazione e della GDO, al fine di favorire la conoscenza di tali prodotti.

Il contributo potrà essere concesso anche ad imprenditori agricoli singoli o associati che sostengono spese per la realizzazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di spazi di vendita ubicati presso le aziende agricole o di trasformazione, ovvero realizzati nei principali centri abitati della Regione.

d) Arte e cibo

Allestimento da parte degli enti pubblici di spazi per l'esposizione e la vendita di prodotti agricoli locali all'interno di musei, teatri ed altre strutture culturali, compresa la distribuzione di materiale informativo.

e) Accordi di filiera

Accordi fra produttori agricoli ed operatori di altri settori (ristorazione, commercio e turismo), per l'esposizione, l'utilizzo e la vendita dei prodotti agricoli o agro−industriali di qualità e locali, secondo modalità da concordare fra le categorie, in grado di garantire la qualità dei prodotti e la trasparenza dei prezzi.

f) Mense più sane

Accordi tra soggetti pubblici e privati per l'utilizzo di prodotti del territorio, biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche (scuole, ospedali, ecc.). Gli accordi dovranno prevedere la realizzazione di programmi di educazione alimentare e di conoscenza dei prodotti del territorio indirizzati agli operatori ed ai fruitori del servizio.

g) Promozione e pubblicità

Attività informativa e promozionale riconducibile al programma "filiera corta regionale" realizzata da enti locali e da altri soggetti pubblici e privati. Le campagne informative non potranno avere come oggetto la pubblicità di marchi privati o di imprese.

7. INTERVENTI A REGIA REGIONALE

a) Sito web

Tutte le iniziative riconducibili al programma "Filiera corta regionale" saranno messe in rete all'interno del portale regionale, implementando i siti già esistenti come Il Piemonte del Gusto e Sapori Piemontesi, con informazioni relative agli enti e alle aziende aderenti, ai luoghi in cui è possibile acquistare i prodotti e ad ogni altra indicazione utile per i consumatori.

b) Informazione e animazione

La Regione, d'intesa con i soggetti pubblici e privati che aderiscono al programma "Filiera corta regionale" (EE.LL., organizzazioni dei produttori agricole, associazioni di tutela dei consumatori, consorzi di tutela delle DOC, DOP, IGP, PAT, dei prodotti bio, ecc.), promuoverà azioni di informazione sulle caratteristiche qualitative dei prodotti del territorio, sui luoghi ove possono essere acquistati, ed ogni altra utile informazione per favorire l'incontro tra il sistema della produzione agricola locale ed i consumatori.

Le campagne informative non potranno avere come oggetto la pubblicità di marchi privati o di impresa.

c) Marchio "filiera corta"

La Regione promuoverà la realizzazione di un marchio che potrà essere utilizzato da enti ed imprese che aderiranno al programma "filiera corta regionale", nel rispetto di norme che ne disciplinano il funzionamento.

8. CONTROLLO E MONITORAGGIO

La Regione, d'intesa con gli Enti Locali che aderiscono all'iniziativa, assicurarà le opportune azioni di controllo per garantire il rispetto dei requisiti previsti per la partecipazione alle attività inserite nel programma "filiera corta regionale" ed il corretto uso del marchio.

La Regione provvederà al monitoraggio delle iniziative e predisporrà ogni anno una relazione sulle attività e sui risultati derivanti dall'istituzione della "filiera corta regionale".

9. DISPOSIZIONI COMUNITARIE SUGLI AIUTI DI STATO

Gli atti emanati in applicazione del presente programma in favore delle imprese che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, saranno oggetto di notifica ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato .

10. COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE

Le iniziative volte alla rilocalizzazione delle attività di produzione e di consumo, basate sulla riduzione dei sistemi di intermediazione, sulla vendita diretta e sulla maggiore consapevolezza della risorsa alimentare, dovranno essere realizzate a regia regionale, secondo logiche programmatorie e di pianificazione degli interventi. Ciò al fine di accrescerne l'impatto in termini di innovatività e opportunità, nonché per rilanciare progetti di sostenibilità, valorizzazione e sviluppo locale.