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Bollettino Ufficiale n. 03 del 22 / 01 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Biella

Rinnovo della concessione oggetto delle DD.G.R 22 luglio 1991 n. 136−7886 e 9 marzo 1992 n. 94−13359 per derivazione d'acqua a uso Agricolo, dal Rio Ara in Comune di Graglia, assentito al Sig. Domenico Borrione e altri 4 utenti, con Determinazione Dirigenziale 16 luglio 2008 n. 2238. Pratica n. 285

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 5 giugno 2008 dal Sig. Domenico Borrione, in qualità di contitolare della concessione e di delegato alla firma dagli altri contitolari della concessione Signori Patrizia Buscaglione, Silvano Perona, Elisabetta Ramella German e Maurice Vitalini, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 nº 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 nº 10/R, salvo i diritti di terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua ed in solido tra di loro ai Signori Domenico Borrione (omissis); Silvano Perona (omissis); Patrizia Buscaglione (omissis); Elisabetta Ramella German (omissis); Maurice Vitalini (omissis), il rinnovo con variante della concessione oggetto della precedente D.G.R. 22 luglio 1991 n. 136−7886 e successiva 9 marzo 1992 n. 94−13359, per continuare a derivare dal rio Ara o Arra, in Comune di Graglia, litri/secondo massimi 2 − litri/secondo medi 1 ed un volume massimo annuo di 31.536 metri cubi d'acqua ad uso agricolo (irrigazione di ettari 05.00.00 di terreni ubicati in territorio del Comune di Graglia), (omissis).

Di accordare il rinnovo con variante della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 40, successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2007, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto. A decorrere dall'annualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento il canone annuo sarà stabilito nella misura di Euro 20,75 − pari al minimo ammesso per l'uso agricolo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera g) punto 2) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 nº 6/R e della successiva D.D della Regione Piemonte 15 novembre 2006 nº 283 di aggiornamento all'indice Istat, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.945 di Rep. in data 5 giugno 2008

Art. 22 − Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione d'acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza.

Biella, 16 luglio 2008

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato